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Legge sul collocamento. La SECO preferisce la burocratizzazione alla semplificazione amministrativa nonostante il franco forte

15.3641 · Interpellanza · 2015-06-18

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Perché la SECO non interpreta più come in passato la legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (LC) per quanto riguarda la fornitura di personale a prestito tra aziende appartenenti allo stesso gruppo?

2. Il Consiglio federale non condivide l'opinione secondo cui l'assoggettamento alla LC degli scambi di collaboratori effettuati tra aziende di uno stesso gruppo implica notevoli costi amministrativi supplementari per queste aziende e ne limita fortemente la flessibilità?

3. In un contesto economico che invoca misure di semplificazione amministrativa a causa del franco forte, il Consiglio federale non ritiene inoltre che sia dannoso estendere il campo d'applicazione della LC agli scambi tra aziende di uno stesso gruppo?

4. L'intento della LC è innanzitutto quello di impedire abusi in materia di salari e condizioni lavorative. Il Consiglio federale non è anch'esso del parere che un tale rischio sia poco probabile nell'ambito di scambi interni?

Begründung

Ai sensi dell'articolo 1 lettera a LC questa legge disciplina il collocamento privato e la fornitura di personale a prestito. Secondo l'articolo 12 LC "i datori di lavoro (prestatori) che cedono per mestiere lavoratori a terzi (imprese acquisitrici)" devono chiedere un'autorizzazione all'ufficio cantonale del lavoro, e per la fornitura all'estero di personale a prestito anche un'autorizzazione della SECO.

L'articolo 19 prevede inoltre che il contratto di lavoro e le sue eventuali aggiunte soddisfino particolari requisiti, come un'aggiunta scritta per ogni prestito di personale.

Secondo l'interpretazione che la SECO dava in passato all'articolo 12 LC, l'impiego di collaboratori di una società appartenente a un gruppo da parte di un'altra società appartenente allo stesso gruppo non costituiva una fornitura di personale a prestito a terzi soggetta ad autorizzazione. Anche quando i costi legati ai collaboratori venivano rifatturati all'interno del gruppo ed essi erano integrati nell'altra società non vi era fornitura di personale a prestito e quindi non era necessaria un'autorizzazione.

La SECO informa oggi che abbandonerà questa interpretazione. Poiché la legge non prevede deroghe per la fornitura di personale a prestito all'interno di uno stesso gruppo, anche l'impiego di collaboratori da parte di altre società dello stesso gruppo sarà soggetto ad autorizzazione, a meno che non avvenga a scopo formativo. Sembra che la SECO intenda pubblicare una direttiva dettagliata su questo tema.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La SECO non intende cambiare interpretazione, ma precisa semplicemente una prassi in uso già da anni che si è dimostrata valida.

2. Con le direttive e le spiegazioni pubblicate nel 2003 in merito alla legge sul collocamento (LC), all'ordinanza sul collocamento (OC) e all'ordinanza sugli emolumenti LC (OEm-LC), la SECO aveva accordato la possibilità, in determinate situazioni, di fornire personale a prestito senza obbligo di autorizzazione all'interno di uno stesso gruppo. Si voleva così offrire ai collaboratori impiegati l'opportunità di acquisire esperienza professionale o/e esperienza all'estero o consentire un trasferimento di know-how all'interno del gruppo, ad esempio per l'utilizzo di un nuovo macchinario o per l'introduzione di software a livello aziendale. Questo tipo di prestito di personale non è tuttora soggetto ad autorizzazione, per cui non ne derivano spese supplementari. Rimane esente da autorizzazione anche il prestito occasionale di collaboratori all'interno di un gruppo o di un'associazione di aziende. Un prestito di questo tipo può verificarsi se un'azienda di un gruppo subisce un calo degli ordini mentre un'altra azienda dello stesso gruppo necessita urgentemente di personale supplementare per eseguire un mandato a breve termine. In tal modo si evita che l'azienda colpita dal calo degli ordini debba ricorrere al lavoro ridotto per il personale in questione, con conseguenti riduzioni dei salari.

3. La nuova direttiva non prevede un'estensione delle disposizioni della LC. Nel caso pratico si è constatato che alcune società di uno stesso gruppo prevedevano di fondare proprie società specializzate nel prestito di personale ("staffing firms") che, a partire da un'unica sede, avrebbero coperto il fabbisogno di personale di un intero gruppo. Secondo la LC, tuttavia, il prestito di personale esercitato per mestiere è soggetto ad autorizzazione. La direttiva prevista a tale scopo permetterà di ribadire questa regolamentazione.

4. Secondo il diritto vigente, ogni società appartenente a un gruppo è trattata come un'entità giuridicamente autonoma dotata di propri organi, che gestisce i suoi affari nel proprio interesse e non nell'interesse del gruppo, di altre società o degli azionisti che occupano una posizione dominante; la direzione del gruppo non può quindi assumere la responsabilità giuridica che spetta ai datori di lavoro per i singoli dipendenti di una società del gruppo. I negozi giuridici tra queste società devono pertanto svolgersi alle stesse condizioni che sarebbero concordate con terzi esterni (DTF 138 II 61 consid. 4.1). Di conseguenza, le "staffing firms" che svolgono la loro attività per mestiere all'interno del gruppo sottostanno alle stesse condizioni legali delle "staffing firms" che operano solitamente sul mercato. In un'impresa acquisitrice, i collaboratori i cui servizi sono forniti a prestito da un'impresa che cede per mestiere lavoratori a terzi sono, di fatto, meno ben integrati dei dipendenti fissi a causa del rapporto trilaterale; non si può dunque escludere a priori che ricevano un trattamento peggiore. Questo rapporto trilaterale si instaura anche nel caso di "staffing firms" all'interno di un gruppo e pertanto è necessario proteggere anche i collaboratori interessati da un'eventuale disparità di trattamento. Tale obiettivo può essere raggiunto assoggettando questo tipo di prestito di personale all'interno del gruppo all'obbligo di autorizzazione secondo la LC.

Risposta del Consiglio federale.

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