15.3647 · Mozione · 2015-06-18
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'ordinanza sulle lingue (OLing) in modo che anche le persone e le organizzazioni operanti in Svizzera al di fuori dell'amministrazione federale e sussidiate dalla Confederazione o cui sono demandati compiti amministrativi in virtù del diritto federale comunichino con i cittadini nella lingua ufficiale scelta da questi ultimi.
Begründung
Attualmente la legge sulle lingue (LLing) lascia al Consiglio federale la possibilità di prevedere che a organizzazioni o persone al di fuori dell'amministrazione federale cui sono demandati compiti amministrativi in virtù del diritto federale siano applicabili determinate disposizioni della LLing e che il rilascio di concessioni, l'attribuzione di mandati o l'assegnazione di aiuti finanziari siano vincolati all'osservanza di determinate disposizioni della LLing (art. 4 cpv. 2).
In base all'OLing, spetta alle unità dell'amministrazione federale che preparano la definizione di obiettivi strategici o la conclusione di accordi di prestazioni o di strumenti analoghi con organizzazioni o persone attive a livello nazionale esaminare se anche queste organizzazioni o persone soggiacciono a determinate disposizioni della LLing (art. 1 OLing), per esempio se anche esse devono rispettare il diritto dei cittadini di poter comunicare nella lingua ufficiale di loro scelta (art. 6 cpv. 1 LLing).
Di questa possibilità è però fatto raramente uso. Soltanto alcune organizzazioni legate all'amministrazione federale, quali Swissmedic e l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, sono obbligate a rispettare le disposizioni della LLing.
Sempre più organizzazioni finanziate dalla Confederazione esigono invece l'uso dell'inglese nei contatti con i cittadini. Le recenti decisioni del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica vanno purtroppo in questa direzione.
Per la coesione del nostro Paese e per il rispetto delle nostre lingue è tuttavia di capitale importanza che i cittadini possano utilizzare almeno una delle lingue ufficiali nazionali nei rapporti con le organizzazioni e le persone attive in Svizzera al di fuori dell'amministrazione federale finanziate dalla Confederazione o cui sono demandati compiti amministrativi in virtù del diritto federale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il plurilinguismo è un'importante caratteristica identitaria della Svizzera che la Confederazione promuove attivamente. Il Consiglio federale condivide in parte le preoccupazioni dell'autore della mozione. Per questa ragione ricorda alle unità dell'amministrazione federale di dedicare la massima attenzione al tema nella definizione di obiettivi strategici, nella conclusione di accordi di prestazioni o nel quadro di strumenti analoghi.
Le unità amministrative dell'amministrazione federale decentralizzata sono già oggi soggette alle disposizioni sulle lingue ufficiali della Confederazione della sezione 2 della legge sulle lingue (art. 4 cpv. 1 LLing; RS 441.1). Queste unità sono elencate nell'allegato 1 dell'ordinanza sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1).
La mozione chiede che l'articolo 6 capoverso 1 LLing sia applicabile anche alle organizzazioni e persone al di fuori dell'amministrazione federale cui sono demandati compiti amministrativi in virtù del diritto federale (cfr. art. 2 cpv. 4 della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione, LOGA; RS 172.010) e a tutte le organizzazioni e persone finanziate dalla Confederazione: chi si rivolge a queste organizzazioni o persone deve potere utilizzare una lingua ufficiale di propria scelta.
Questo concerne non solo la RUAG o la Cineteca svizzera, ma tutta una serie di organizzazioni sostenute dalla Confederazione (regolarmente o saltuariamente per progetti specifici), alcune delle quali sono molto piccole o attive solo a livello locale o regionale. Le mansioni e funzioni di queste organizzazioni sono molto variate e le unità amministrative devono poter ponderare gli interessi ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza sulle lingue (OLing; RS 441.11). Secondo il Consiglio federale, è ragionevole esigere una comunicazione multilingue solo da organizzazioni attive sul piano nazionale che intrattengono un numero significativo di contatti con il pubblico. Dopo appena cinque anni di applicazione della LLing e dell'OLing, il Consiglio federale ritiene che non sia opportuno adottare una soluzione tanto severa e che occorra prima procedere a una valutazione della soluzione attualmente in vigore.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.