15.3654 · Interpellanza · 2015-06-18
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
1. Quali dati devono essere trattati come segreti commerciali e non sottostanno quindi al principio di trasparenza? Che cosa impedisce di mettere on line tutti gli altri dati, con un determinato ritardo temporale (IFSN-AN-7057, punto 2)?
2. La possibilità di prendere visione degli atti viene concessa immediatamente a chi la richiede, senza la preventiva consultazione dell'esercente (conformemente alla sentenza del TAF del 29 maggio 2015, capoverso E)?
3. Perché i dati vengono cancellati dopo 30 giorni? In questo modo non vi è il rischio che vadano perduti dati importanti, magari fondamentali per la ricostruzione di un incidente (IFSN-AN-7057, punto 3)?
4. IFSN-AN-7057, punto 5, stabilisce che l'IFSN non deve chiedere informazioni nel caso in cui singoli valori misurati divergano dal valore normale per un periodo di alcune ore. Un'autorità di vigilanza non ha costantemente e in qualunque momento il diritto di chiedere informazioni, in particolare in caso di divergenze? Perché gli esercenti non hanno alcun obbligo d'informazione quando si verificano delle divergenze o interruzioni? Se i valori misurati divergono dai valori normali si deve ipotizzare un incidente; perché si parla solo di qualità dei dati?
Begründung
L'IFSN è l'autorità di vigilanza per gli impianti nucleari. Dopo una lunga controversia legale, recentemente è stato messo on line il regolamento d'esercizio IFSN-AN-7057 che disciplina la trasmissione costante dei dati ANPA (parametri d'impianto) e EMI (dati d'emissione dal camino) da parte degli esercenti delle centrali nucleari all'IFSN: http://www.ensi.ch/de/document/anpa-betriebsreglement/.
Nella sentenza del TAF del 29 maggio 2015, capoverso E, si rileva quanto segue (traduzione): "Nella sua motivazione, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza ha rilevato, complessivamente ... che la trasmissione dei parametri d'impianto delle centrali nucleari all'IFSN, quale autorità di sorveglianza, non avviene su base volontaria. Piuttosto, gli esercenti delle centrali sono tenuti a farlo sulla base di un obbligo di legge ... Né si comprende in che misura i dati delle misurazioni, in quanto tali, contengano segreti commerciali, né l'IFSN ha dimostrato che gli esercenti delle centrali nucleari hanno un interesse legittimo a mantenere il segreto su tali dati. In virtù del principio della trasparenza dell'amministrazione deve quindi essere accordato l'accesso richiesto." Secondo questa sentenza, vi dovrebbe essere un cambiamento della prassi. Su richiesta, l'IFSN dovrebbe rendere accessibili senza attese di mesi i dati di emissione trasmessi dalle centrali nucleari.
Stellungnahme des Bundesrates
Le centrali nucleari devono riferire mensilmente all'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito al rilascio di sostanze radioattive nell'ambiente. L'IFSN pubblica i valori totali dei rilasci nel suo rapporto di radioprotezione e di vigilanza. Dal 2015 vengono rese pubbliche le emissioni mensili, subito dopo essere state verificate dall'IFSN. L'IFSN gestisce inoltre un sistema che misura e sorveglia costantemente, 24 ore su 24, l'intensità di dose nei dintorni delle centrali nucleari. I valori sono disponibili sul sito web dell'IFSN.
L'autrice dell'interpellanza si riferisce principalmente al regolamento d'esercizio ANPA (ANPA Betriebsreglement - IFSN-AN-7057), che disciplina la trasmissione costante dei parametri d'impianto (ANPA) rilevanti in caso di incidente, nonché dei dati di emissione.
1./3. I dati d'impianto indicati negli allegati del regolamento d'esercizio ANPA costituiscono in parte segreti commerciali. Si tratta di parametri che forniscono informazioni sullo stato e sulle modalità d'esercizio del reattore. Poiché il sistema di trasmissione dei dati ANPA, conformemente all'articolo 96 capoverso 5bis dell'ordinanza del 22 giugno 1994 sulla radioprotezione (ORaP; RS 814.501), è finalizzato alla prevenzione degli incidenti ed è stato volutamente mantenuto snello per meglio rispondere a tale scopo, non sono installate funzionalità supplementari quali la messa on line diretta o ritardata dei dati. I dispositivi di misurazione utilizzati sono dimensionati per rilevare rilasci importanti in caso di incidente, ma non i bassi valori che si riscontrano in condizioni normali di esercizio. In caso di incidente i dati vengono archiviati, ma in condizioni di esercizio normali non vengono utilizzati per il controllo del funzionamento. Per queste ragioni i dati ANPA e i dati di emissione non devono essere messi on line.
2. In caso di richieste di accesso a documenti ufficiali, l'IFSN applica le pertinenti disposizioni di legge. Secondo l'articolo 6 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza (LTras; RS 152.3), ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità. Le eccezioni sono disciplinate negli articoli 7 e 8 LTras. Ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 LTras, l'autorità, qualora preveda di accordare l'accesso, consulta le persone interessate per salvaguardare i loro diritti. In merito alla questione se debba essere concessa a un richiedente la facoltà di prendere visione dei dati anche senza la preventiva consultazione dell'esercente, il Tribunale amministrativo federale non ha fornito alcuna indicazione.
4. Il regolamento d'esercizio ANPA statuisce unicamente i diritti e i doveri del gestore del sistema di trasmissione dei dati ANPA; questo regolamento non disciplina l'attività di vigilanza da parte dell'IFSN e non stabilisce quali eventi concernenti gli impianti nucleari devono essere comunicati all'IFSN dagli esercenti degli impianti stessi. Quest'ultimo aspetto è disciplinato dalla direttiva IFSN-B03. Tale direttiva stabilisce che l'esercente di una centrale nucleare deve effettuare una segnalazione all'IFSN, in particolare, quando rileva, in determinati casi, un aumento dell'attività dell'aria o dei gas scaricati all'esterno oppure del refrigerante. È quindi corretto che nel regolamento d'esercizio ANPA non vi siano prescrizioni in merito all'obbligo di comunicazione degli esercenti nel caso in cui singole misurazioni dai valori divergano dai valori normali.
Secondo l'articolo 73 della legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), gli esercenti degli impianti nucleari devono inoltre fornire alle autorità di vigilanza tutte le informazioni e presentare o produrre su domanda i documenti necessari per una valutazione o un controllo completi. Ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinanza dell'11 agosto 2010 sull'allarme (OAll; RS 520.12), gli esercenti di impianti nucleari sono inoltre responsabili di riconoscere ed annunciare per tempo il raggiungimento dei criteri d'allerta e d'allarme.
Risposta del Consiglio federale.