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15.3660 · Postulato · 2015-06-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare in che modo le attività commerciali delle federazioni sportive internazionali possano essere regolamentate in maniera più efficace, esaminando in particolare se:

1. Le federazioni sportive con volumi d'affari molto elevati non debbano essere considerate associazioni, bensì società di capitali ai sensi del Codice delle obbligazioni;

2. Sia possibile inserire nel diritto dell'associazione un disciplinamento speciale per queste federazioni (diritto delle federazioni sportive).

Begründung

Il diritto svizzero dell'associazione è assai liberale. Per questo motivo varie federazioni sportive internazionali, alcune delle quali realizzano un volume d'affari considerevole, si sono insediate nel nostro Paese. Sottostanno alle medesime regole applicate alle piccole associazioni attive nel settore dello sport o della cultura che si fondano prevalentemente sul volontariato.

La forma giuridica dell'associazione è interessante per le piccole associazioni sportive senza scopo lucrativo. È tuttavia inadeguata per quanto riguarda le grandi federazioni fondate su strutture professionali ed esercitanti in parte attività commerciali. Un'associazione deve esplicitamente indicare di non perseguire uno scopo economico (art. 60 CC). Vi è scopo economico quando i suoi membri traggono un vantaggio economico, quindi pecuniario, dall'attività dell'associazione. La FIFA, per esempio, ha versato per la Coppa del mondo 2014, 450 milioni di dollari al comitato organizzativo, 350 milioni per i premi, 42 milioni per le spese di trasporto delle squadre, ecc., ossia altrettanti vantaggi pecuniari per i suoi membri. In considerazione degli enormi importi incassati (svariati miliardi di dollari per la Coppa del mondo 2014), che sono stati distribuiti ai Paesi membri, lo scopo perseguito è evidentemente in parte economico.

Quanto alla protezione dei creditori o all'assoggettamento fiscale, un'associazione dispone di una maggiore libertà rispetto alla società di capitali ai sensi del Codice delle obbligazioni. Questo privilegio non è giustificato per le attività commerciali delle associazioni - come l'organizzazione di tornei da parte della FIFA - e viola il principio della neutralità concorrenziale. Occorrono pertanto soluzioni adeguate alle grandi federazioni sportive. Alla luce dei più recenti eventi verificatisi in seno alla FIFA, sarebbe appropriato esaminare l'opportunità di istituire una vigilanza dello Stato su queste grandi organizzazioni (analoga alla vigilanza sulle fondazioni).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

I recenti eventi riguardanti la FIFA hanno attirato l'attenzione del pubblico anche sul fatto che alcune federazioni sportive mondiali sono organizzate come associazioni ai sensi dell'articolo 60 del Codice civile (CC) e realizzano nel contempo cifre d'affari talvolta considerevoli, tra l'altro grazie alla commercializzazione dei diritti di diffusione e di marketing. Alla luce di questa situazione, i quesiti sollevati dagli autori del postulato, che si chiedono se ciò sia ammissibile e se l'associazione costituisca la forma giuridica adeguata per tali attività, sono comprensibili.

È vero che il Codice civile prevede in linea di massima che le associazioni non perseguano "un fine economico" (art. 60 cpv. 1 CC). La giurisprudenza tollera tuttavia l'esistenza di uno scopo economico se non è correlato all'esercizio di un'industria in forma commerciale (DTF 90 II 333). Un'associazione il cui scopo principale è economico non acquista personalità giuridica. La legge permette invece espressamente a un'associazione che persegue uno scopo ammissibile di esercitare un'attività commerciale, purché tale attività serva al suo scopo (non economico). Tale è tipicamente il caso delle grandi federazioni sportive. In questo caso l'associazione è tenuta a farsi iscrivere nel registro di commercio (art. 61 cpv. 2 n. 1 CC). Con l'iscrizione l'associazione sottostà all'esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 cpv. 1 n. 11 LEF) e all'obbligo di tenere una contabilità (art. 957 segg. CO).

Se la somma di bilancio di un'associazione supera i 10 milioni di franchi, se la sua cifra d'affari è superiore ai 20 milioni di franchi e se impiega più di 50 persone a tempo pieno in media annua (è sufficiente che adempia due di questi tre criteri), deve inoltre far verificare in via ordinaria la sua contabilità da un ufficio di revisione (art. 69b cpv. 1 CC). Il diritto delle associazioni rinvia qui alle disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti l'ufficio di revisione della società anonima (art. 69b cpv. 3 CC). Queste misure, a cui sono sottoposte anche le società di capitali ai sensi del CO, servono a tutelare i terzi, in particolare i creditori, e garantiscono la pubblicità usuale nella vita economica.

Quanto detto illustra che il legislatore voleva permettere alle associazioni di realizzare progetti associativi di notevole portata economica. Attualmente la tutela dei creditori è analoga a quella prevista nel caso delle società di capitali. Quanto allo statuto giuridico dei membri, la legge lascia alle associazioni - e alla loro assemblea generale - ampia libertà per organizzarsi secondo le loro esigenze. In linea di massima la forma dell'associazione sembra rispondere particolarmente bene alle necessità democratiche delle federazioni sportive. I membri di un'associazione sono tuttavia liberi di costituirsi in forma di società di capitali ai sensi del Codice delle obbligazioni o di cooperativa. Al momento, il Consiglio federale non vede pertanto motivo di considerare le federazioni sportive con cifre d'affari molto elevate come società di capitali o di sottoporle a un diritto destinato specificamente a loro.

A suo parere, sarebbe problematico introdurre una sorveglianza settoriale delle federazioni sportive e o di altre grandi associazioni. Una tale sorveglianza obbligherebbe in particolare le autorità statali a controllare la realizzazione dello scopo di queste organizzazioni. Tale modalità di sorveglianza è consueta ad esempio nel caso delle fondazioni, che oltre al consiglio di fondazione non possiedono un organo come l'assemblea dei membri per esercitare un controllo. Nel diritto delle associazioni tale controllo può e deve essere esplicato da tale assemblea.

Il Consiglio federale ritiene che il settore associativo funzioni complessivamente bene in Svizzera. Al momento non ritiene pertanto necessario emanare una legge speciale per le federazioni sportive. Intende nondimeno seguire con attenzione gli sviluppi in questo settore e, all'occorrenza, proporre al Parlamento le misure appropriate.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.