15.3662 · Postulato · 2015-06-18
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di valutare, in merito ai rischi finanziari concentrati connessi alle centrali nucleari, se sia opportuno istituire organi parlamentari di vigilanza supplementari al fine di rilevare e ridurre tali rischi; il collegio dovrà poi riferire in materia.
Begründung
La Delegazione di vigilanza della NFTA, composta da due membri della Commissione della gestione, due della Commissione delle finanze e due della competente Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni ha dimostrato come sia necessario istituire un'adeguata alta vigilanza ai fini di un efficace controllo politico del progetto. Un adeguato organo di vigilanza sui rischi di cui sopra potrebbe garantire un efficace controllo politico e quindi dare una risposta alle contestazioni del Controllo federale delle finanze in merito ai rischi connessi alla responsabilità civile della Confederazione. Consentirebbe inoltre ai contribuenti di guardare dentro la "scatola nera", garantendo quindi la dovuta trasparenza.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
In ossequio al principio della separazione dei poteri, il Consiglio federale non ha la facoltà di raccomandare l'istituzione di organi parlamentari di vigilanza. Del resto, come illustrato qui di seguito, il Consiglio federale esercita un'ampia vigilanza sul fondo di disattivazione e sul fondo di smaltimento.
Diversamente dal caso del finanziamento della nuova ferrovia transalpina (NFTA), il finanziamento della disattivazione degli impianti nucleari e dello smaltimento delle scorie radioattive non è un compito pubblico: gli esercenti degli impianti nucleari sono tenuti a smaltire le scorie radioattive a proprie spese e in modo sicuro. I costi di smaltimento che insorgono durante l'esercizio delle centrali nucleari devono essere pagati dagli esercenti in modo continuativo. Invece, i costi per la disattivazione delle centrali nucleari, nonché i costi per lo smaltimento delle scorie radioattive che insorgono dopo la loro disattivazione, sono coperti da due fondi indipendenti: il fondo di disattivazione e il fondo di smaltimento per gli impianti nucleari.
I diritti e i doveri determinanti in materia di finanziamento della disattivazione e dello smaltimento in relazione agli impianti nucleari sono stabiliti dalla legge del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), in particolare dagli articoli 31 e 77 a 82, nonché dall'ordinanza del 7 dicembre 2007 sul fondo di disattivazione e sul fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS; RS 732.17). I due fondi sono istituti di diritto pubblico, sono alimentati con i contributi versati dagli esercenti, sono autonomi e sottostanno alla vigilanza del Consiglio federale (art. 29 OFDS), che viene assicurata dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni attraverso l'Ufficio federale dell'energia.
I costi di disattivazione e di smaltimento sono calcolati ogni cinque anni nel quadro di uno studio sui costi, sulla base del quale vengono poi determinati i contributi che gli esercenti sono chiamati a versare annualmente. Viene effettuata una tassazione intermedia se, in seguito a circostanze impreviste si prevede una variazione sostanziale dei costi o se, a causa dell'evoluzione dei mercati finanziari, il valore effettivo del capitale accumulato è inferiore di oltre il 10 per cento al valore teorico in due chiusure di bilancio consecutive.
Per ridurre ulteriormente i rischi finanziari, nel corso della prima revisione dell'OFDS le basi di calcolo per la determinazione dei contributi sono state adeguate all'attuale situazione del mercato. Questa revisione è entrata in vigore il 1° gennaio 2015. Una seconda revisione dell'OFDS, comprendente modifiche delle regole di governance e che mira a un rafforzamento della vigilanza, dovrà entrare in vigore all'inizio del 2016. Con queste nuove disposizioni, la maggior parte delle raccomandazioni del Controllo federale delle finanze risulterà adempiuta. Il fatto che vengano pubblicati i rapporti annuali dei fondi, gli studi sui costi e, trimestralmente, i risultati finanziari assicura inoltre anche la trasparenza.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.