I produttori di legno svizzeri sono discriminati rispetto ai fornitori esteri?
15.3668 · Interpellanza · 2015-06-18
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Adottando leggi pertinenti, la Confederazione fissa requisiti elevati per la gestione forestale svizzera. Al contempo, nel quadro della Politica forestale 2020, chiede di sfruttare il potenziale di legno disponibile in Svizzera. Con le condizioni quadro attualmente vigenti nel nostro Paese, l'economia forestale e l'economia del legno svizzere non possono essere concorrenziali con prodotti internazionali fabbricati in base ad altre condizioni quadro. Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Considera il legno prodotto all'estero come ecologicamente equivalente a quello prodotto secondo le prescrizioni del diritto svizzero?
2. Se sì, sarebbe disposto, nel quadro delle sue competenze, ad adeguare le ordinanze alle normative e alle prassi estere?
3. Se no, sarebbe disposto a fissare per il legno estero gli stessi requisiti in materia di produzione biologica applicati ai proprietari di bosco svizzeri?
4. Come si pone di fronte all'affermazione che i produttori di legno svizzeri (settore forestale e del legno) sono discriminati rispetto a quelli esteri dalle condizioni quadro giuridiche per la gestione del bosco e per la produzione?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La maggior parte del legno importato in Svizzera proviene dall'UE: nel 2013, il 99 per cento del legno grezzo, il 91 per cento del legno segato, il 99 per cento dei materiali legnosi e l'89 per cento dei mobili in legno. I requisiti legali per la gestione forestale che si applicano alla produzione di questo legno sono equivalenti a quelli svizzeri. In linea di principio è quindi garantita una gestione forestale sostenibile.
2. Nel quadro della revisione in corso della legge forestale (14.046) si sta esaminando un adeguamento normativo per promuovere maggiormente il legno prodotto in maniera ecologica. La CAPTE-N ha proposto di tenere conto dei criteri di sostenibilità per l'acquisto di legno da parte della Confederazione. A tale riguardo occorre peraltro considerare che generalmente nel caso delle importazioni di legno le distanze di trasporto sono più elevate e quindi ecologicamente svantaggiose.
Sono previsti adeguamenti normativi anche nel settore del commercio del legno. Dal 2013 nell'UE è in vigore il regolamento europeo per il legno (European Timber Regulation, EUTR), che persegue l'immissione legale sul mercato di tutto il legno di provenienza europea ed extraeuropea. Nel quadro della revisione in corso della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01) (14.019 "Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)"), il Consiglio federale propone di creare una base giuridica per una regolamentazione del commercio di legno analoga a quella dell'EUTR. Il progetto è attualmente in fase di deliberazione parlamentare. Secondo il Consiglio federale non sono necessari né opportuni altri adeguamenti.
3. Sulla base di quanto illustrato ai numeri 1 e 2, non si ritiene necessario un adeguamento dei requisiti per il legno estero. Tuttavia, sono in corso i lavori preparatori per una convenzione forestale europea - orientata a uno standard che in Svizzera è soddisfatto già da tempo - che consentirebbe di raggiungere un'uniformità ancora maggiore, per lo meno nello spazio europeo (Russia inclusa).
4. L'ordinamento giuridico svizzero in materia forestale tiene debitamente conto, oltre che dell'utilizzazione del legno, anche di tutti gli obiettivi di politica forestale. Laddove le condizioni quadro giuridiche hanno un forte impatto sulla gestione forestale (p. es. per la cura della foresta di protezione o la conservazione e la promozione della biodiversità), eventuali limitazioni vengono compensate con fondi pubblici. Pertanto, in linea generale, l'importazione di legno non discrimina i produttori di legno svizzeri.
Risposta del Consiglio federale.