15.3684 · Interpellanza · 2015-06-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
In giugno 2014, in risposta al postulato della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale 13.3365, il Consiglio federale ha presentato un rapporto accurato. Il collegio governativo ritiene la trasparenza nei pagamenti a organi statali un elemento centrale per evitare la dispersione degli introiti realizzati con le materie prime nei Paesi in via di sviluppo e ridurre i rischi per la reputazione delle imprese e della Svizzera. Successivamente, nell'avamprogetto di revisione del diritto della società anonima, il Consiglio federale ha previsto una disposizione sulla trasparenza che tuttavia non contempla il commercio di materie prime, proponendo di colmare questa lacuna nell'ambito di una procedura coordinata sul piano internazionale ossia quando lo faranno "molte piazze importanti per il commercio delle materie prime". Il rapporto del 2014 accenna alla possibilità che la Svizzera miri a colmare la lacuna insieme ad altri Stati con intenti affini e le cui imprese operano nel settore delle materie prime. Sempre nel 2014, una pubblicazione dell'European Center of Development Policy Management, sostenuta dalla Svizzera, è giunta alla conclusione analoga: un modo di procedere coordinato e pionieristico di un piccolo gruppo di Stati che garantisca a questi ultimi pari opportunità potrebbe essere una soluzione pragmatica.
1. Anche il Consiglio federale è del parere che si debba procedere in modo rapido e coordinato a livello internazionale per colmare la lacuna riguardante la trasparenza nel commercio di materie prime?
2. Con quali piazze importanti per il commercio di materie prime si è finora cercato il dialogo?
3. Cosa intende intraprendere il Consiglio federale affinché si proceda nel modo menzionato? È disposto a prendere l'iniziativa?
4. In ottobre, la Svizzera ospita per la prima volta il board meeting dell'EITI, l'iniziativa sulla trasparenza delle industrie estrattive. In che misura il Consiglio federale intende sfruttare questa conferenza per promuovere un modo di procedere coordinato da parte delle piazze del commercio di materie prime con intenti affini?
5. Nel rapporto esplicativo sulla revisione del diritto della società anonima, il Consiglio federale osserva: "Se in futuro si vorranno disciplinare altre questioni (e in particolare aspetti di diritto pubblico) concernenti le imprese del settore delle materie prime (prevedendo p. es. un obbligo di autorizzazione), si dovrà però adottare una nuova legge speciale." Quali sono secondo il Consiglio federale i vantaggi e gli svantaggi di una siffatta legge speciale?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale attribuisce grande importanza alla trasparenza nel settore delle materie prime. Si è già espresso a più riprese in merito, per esempio nel rapporto del 16 maggio 2014 in adempimento della raccomandazione 8 del rapporto di base sulle materie prime e del postulato 13.3365, "Maggiore trasparenza nel settore delle materie prime". In un primo rapporto, di cui il Consiglio federale ha preso atto di recente, il gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ha raccomandato di introdurre disposizioni legali (si veda il rapporto di giugno 2015 sui rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, n. 7.2.6, disponibile in tedesco e francese).
1. Il Consiglio federale ritiene che le nuove norme in materia di trasparenza vadano introdotte in maniera coordinata sul piano internazionale per non sfavorire le imprese con sede in Svizzera rispetto ai loro concorrenti esteri. L'avamprogetto di revisione del diritto della società anonima posto in consultazione contiene disposizioni in materia di trasparenza e si applicherà alle imprese quotate in borsa e a quelle di grandi dimensioni attive nel settore dell'estrazione delle materie prime. Per il momento il Consiglio federale rinuncia ad estendere il disciplinamento al commercio di materie prime. Una norma di delega permette tuttavia al collegio governativo, nel quadro di una procedura coordinata sul piano internazionale, di estendere la normativa alle imprese operanti nel commercio delle materie prime e di applicarla ai pagamenti effettuati in questo ambito a favore di enti statali. La consultazione si è conclusa il 15 marzo 2015 e i risultati sono attualmente valutati.
Con questo modo di procedere, il Consiglio federale ha indicato di volersi adoperare al fine di colmare in maniera rapida e coordinata le lacune in materia di trasparenza.
2./3. Sia nell'elaborare sia nell'attuare standard normativi multilaterali nel settore delle materie prime, la Svizzera si adopera sul piano internazionale (p. es. nell'ambito dell'EITI) in favore di pari condizioni (level playing field). Alla fine del 2015 il Consiglio federale deciderà come procedere con la revisione del diritto della società anonima, in particolare per quanto riguarda la trasparenza.
4. Nell'ambito del board meeting, il nostro Paese e l'EITI organizzano in Svizzera un simposio pubblico sul commercio delle materie prime e la trasparenza, il cui obiettivo è discutere il senso e lo scopo di una maggiore trasparenza nel commercio di materie prime nonché le modalità di attuazione. Vi parteciperanno rappresentanti di governi, di società operanti nel commercio di materie prime nonché di organizzazioni non governative. La Svizzera partecipa al dialogo sulla trasparenza nel commercio delle materie prime previsto tra i principali rappresentanti di interessi nell'ambito dell'EITI, contribuendo pertanto direttamente alla formazione di un consenso internazionale sull'ulteriore modo di procedere in materia.
5. Senza voler anticipare il risultato della consultazione, è possibile affermare quanto segue: è anzitutto il contenuto della normativa a determinare se occorre rivedere il Codice delle obbligazioni oppure emanare una legge speciale. Se si tratta di disciplinare integralmente l'industria delle materie prime (in particolare gli aspetti di diritto pubblico) sarebbe più appropriata una legge speciale. Un semplice obbligo di rendiconto come quello proposto dal Consiglio federale può invece senz'altro essere inserito nel diritto contabile (Codice delle obbligazioni), che disciplina già la pubblicazione di informazioni finanziarie e di altro tipo.
Risposta del Consiglio federale.