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15.3685 · Interpellanza · 2015-06-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

La pubblicità delle sentenze è sancita sia nella Costituzione federale sia nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Inoltre, anche la legge sul Tribunale federale prevede prescrizioni sull'informazione del pubblico da parte del Tribunale federale. Secondo l'articolo 27 capoverso 2 LTF, le sentenze devono essere pubblicate (di norma in forma anonimizzata). Secondo un articolo della "NZZ" (www.nzz.ch/zuerich/-1.18407084), il Tribunale federale dispone di numerose sentenze in forma anonimizzata e digitalizzata, che non sono tuttavia accessibili al pubblico. Secondo una lista (anch'essa non pubblica) del Tribunale federale, la consegna di tutte le sentenze anonimizzate di un solo anno costa 2500 franchi, in chiara contraddizione con le disposizioni menzionate. Ciononostante, il Tribunale federale non è disposto a fornire le sentenze dietro indennizzo delle spese o a pubblicarle sul suo sito. Per questo motivo pongo al Consiglio federale le domande seguenti:

1. Condivide la valutazione secondo cui le sentenze del Tribunale federale disponibili in forma anonimizzata e digitalizzata devono essere rese accessibili online?

2. In caso negativo, il Consiglio federale ritiene adeguato il prezzo di 2500 franchi per anno per la consegna di sentenze già disponibili in forma anonimizzata e digitalizzata?

3. L'anonimizzazione delle sentenze del Tribunale federale è effettivamente correlata a un onere importante oppure può essere effettuata in maniera semplice con il software disponibile?

4. Dopo quanto tempo dall'emissione della sentenza si potrebbe rinunciare all'anonimizzazione in virtù della formulazione "di norma" prevista all'articolo 27 capoverso 2 LTF?

5. I tribunali cantonali, che secondo l'articolo 54 capoverso 1 CPC devono rendere accessibili al pubblico le loro decisioni, possono rinunciare a un'anonimizzazione generalizzata?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dall'entrata in vigore della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il 1° gennaio 2007, il Tribunale federale pubblica tutte le sentenze su Internet, di norma in forma anonimizzata. Le sentenze che per motivi particolari non possono essere pubblicate su Internet sono alquanto rare (1 a 2 l'anno). Tra il 2000 e il 2006, la prassi era la stessa per gran parte delle sentenze, ma le decisioni di routine (stralci dal ruolo e non entrate nel merito) non erano pubblicate su Internet. Prima del 2000 le sentenze del Tribunale federale non erano pubblicate, tranne quelle figuranti nella raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale(DTF) e, sporadicamente, in riviste specializzate.

Non vi sono "numerose sentenze in forma anonimizzata e digitalizzata, che non sono tuttavia accessibili al pubblico". Le sentenze non pubblicate non sono disponibili presso il Tribunale federale in forma anonimizzata.

2. Le decisioni del Tribunale federale pubblicate su Internet (cfr. n. 1) possono essere consultate, scaricate e riutilizzate gratuitamente. Un emolumento è fatturato soltanto per prestazioni supplementari, quali ad esempio indicizzazioni per motori di ricerca.

3. Le sentenze anonimizzate vanno in ogni caso controllate da uno specialista e quindi richiedono tempo e lavoro. L'anonimizzazione sistematica a posteriori di tutte le sentenze emanate prima del 2000 e già salvate su supporti elettronici di dati comporterebbe un onere sproporzionato, tanto più che per i ricorrenti sono importanti soprattutto le sentenze più recenti e le decisioni di principio da sempre pubblicate nella raccolta DTF.

4. La LTF prevede che le sentenze siano pubblicate "di norma" in forma anonimizzata, cosicché i dati relativi a persone non devono essere resi irriconoscibili se una pubblicazione non viola diritti della personalità o è di pubblico interesse. L'esigenza di tutelare i diritti della personalità non è necessariamente minore nel caso di una sentenza più vecchia; può addirittura aumentare con il tempo, ad esempio se la pena inflitta non figura più nel casellario giudiziale. È pertanto escluso di pubblicare in forma non anonimizzata, dopo la decorrenza di un determinato termine, tutte le sentenze salvate elettronicamente (in particolare quelle precedenti al 2000).

5. Nel concretizzare il principio della trasparenza sancito dal diritto costituzionale e da quello in materia di diritti umani, l'articolo 54 capoverso 1 periodo 2 del Codice di procedura civile (CPC; RS 272) prevede che le decisioni dei tribunali cantonali siano rese accessibili al pubblico. Il diritto cantonale può disciplinare i dettagli. È pertanto la legislazione cantonale sull'organizzazione dei tribunali e sulla protezione dei dati a definire, entro il limiti del diritto di rango superiore, la portata dell'anonimizzazione.

Risposta del Consiglio federale.