15.3690 · Mozione · 2015-06-18
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di rivedere in modo approfondito l'avamprogetto dell'ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (aOVAMal) e di rettificare le disposizioni non conformi alla legge e al principio di proporzionalità. Occorre in particolare:
1. stralciare la copertura annuale dei costi (art. 9 aOVAMal);
2. stralciare il limite massimo alle riserve (art. 27 cpv. 4 e art. 28 aOVAMal);
3. separare rigorosamente gestione aziendale e vigilanza (art. 40 segg. aOVAMal);
4. regolamentare il controllo delle transazioni in maniera proporzionata allo scopo (art. 75 aOVAMal);
5. regolamentare la rilevazione dei dati in maniera proporzionata allo scopo (art. 82, 83 e 85 aOVAMal);
6. evitare oneri burocratici inutili e costosi (art. 25 aOVAMal).
L'avamprogetto rielaborato deve essere nuovamente sottoposto a indagine conoscitiva.
Begründung
1. L'avamprogetto introduce la copertura annuale dei costi, una disposizione che non può essere desunta dalla legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie e che contraddice la logica assicurativa. Le stime sugli introiti derivanti dai premi differiranno sempre dai costi effettivi: eccedenze e deficit vanno impediti quando assumono un carattere strutturale, e non su base annua.
2. L'introduzione di un limite massimo alle riserve non corrisponde alla volontà del legislatore, che si è chiaramente espresso a favore di un rimborso volontario dei premi su scala cantonale e ha stabilito le condizioni per l'approvazione dei premi. Inoltre l'esistenza di "riserve eccessive" non va determinata in base a una soglia fissa, ma valutata caso per caso.
3. Il capitolo 4 "Gestione aziendale e revisione" deve essere rivisto nell'ottica di una separazione rigorosa tra gestione dell'impresa e vigilanza. L'avamprogetto mescola queste due attività, contravvenendo così alle regole del buon governo.
4. Il compito dell'autorità di vigilanza non è di eseguire un esame preliminare o addirittura di autorizzare le transazioni, ma piuttosto di sanzionare quelle illecite. Occorre inoltre evitare che venga reintrodotta la vigilanza sui gruppi assicurativi, espressamente respinta dal Parlamento.
5. L'avamprogetto impone agli assicuratori di fornire una quantità ingente di dati. Anche l'autorità di vigilanza deve attenersi al principio di proporzionalità e richiedere i dati per principio in forma aggregata. Eventuali richieste di dati più dettagliati devono rispondere a scopi precisi in linea con i compiti dell'autorità di vigilanza.
6. La legge stabilisce le condizioni alle quali gli assicuratori devono assumersi i costi per terzi incaricati dall'autorità di vigilanza. Stando alle spiegazioni sull'avamprogetto, l'OVAMal estende illecitamente la portata di queste disposizioni.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel quadro della legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal; FF 2014 6259), il Parlamento ha conferito al Consiglio federale la competenza di elaborare norme di diritto in numerosi settori. In particolare, il governo è abilitato a emanare disposizioni sulle qualifiche professionali dei membri degli organi dirigenti degli assicuratori, sulla dichiarazione delle relazioni di interesse e sulla prevenzione dei conflitti di interesse, sulla gestione e sul controllo dei rischi, nonché sulla presentazione dei conti. Il Consiglio federale fa uso di questa competenza nel rispetto della lettera e dello spirito della legge.
Le critiche sollevate dall'autore della mozione sull'avamprogetto d'ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (aOVAMal) erano già state formulate anche da alcuni partecipanti all'indagine conoscitiva. Il Consiglio federale le esaminerà attentamente. Per quanto riguarda il principio della copertura annuale dei costi, il sistema di copertura dei bisogni, secondo cui i premi incassati durante un anno civile devono permettere di finanziare interamente i bisogni dello stesso anno, è disposto all'articolo 12 LVAMal. Quanto alla competenza del Consiglio federale di verificare le transazioni tra gli assicuratori e altre imprese, quindi anche imprese esterne ai gruppi assicurativi, è stato proprio il Parlamento ad introdurla. Le disposizioni dell'aOVAMal potrebbero tuttavia essere oggetto di alcune modifiche dopo la valutazione dei risultati dell'indagine conoscitiva. I documenti sottoposti all'indagine conoscitiva sono disponibili all'indirizzo www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione ed indagini conoscitive concluse > 2015 > DFI.
La procedura per l'adozione dell'aOVAMal è in corso. Al momento in cui è stata depositata la presente mozione, gli ambienti interessati avevano ancora la possibilità di esprimersi nel quadro dell'indagine conoscitiva. Sono state consultate le Commissioni della sicurezza sociale e della sanità di entrambe le Camere. Il Consiglio federale esaminerà accuratamente le critiche e prenderà le decisioni del caso, rispettando il quadro fissato dalla legge e tenendo in particolare sempre ben presente l'obiettivo stabilito dal legislatore.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.