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Stranieri non ammessi in condizioni di salute precarie. Migliorare le procedure di ammissione provvisoria

15.3698 · Interpellanza · 2015-06-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

In occasione dell'esame dell'inesigibilità dell'allontanamento, gli stranieri in condizioni di salute precarie possono essere ammessi provvisoriamente a causa di problemi di salute e dell'impossibilità di accedere alle cure nel Paese d'origine. Secondo le statistiche interne alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), si constata che un numero sempre più importante di ammissioni provvisorie per motivi di salute sono concesse soltanto dopo il ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF):

  • nel 2010 la SEM ha disposto 138 ammissioni provvisorie per motivi di salute in primo grado e 77 dopo il ricorso al TAF;
  • nel 2014 la SEM ha disposto 55 ammissioni provvisorie e 219 dopo il ricorso al TAF.

Pongo pertanto le domande seguenti:

1. Come spiega il Consiglio federale l'aumento del numero di ricorsi al TAF concernenti la considerazione dei problemi di salute e di accesso alle cure nella concessione di queste ammissioni provvisorie?

2. Le decisioni del TAF che ammettono il ricorso mostrano che le decisioni della SEM non erano adeguate. Il Consiglio federale è consapevole di questo fenomeno? In caso affermativo, intende adottare provvedimenti, impartendo per esempio istruzioni alla SEM per migliorare la qualità delle sue decisioni?

3. Per quanto riguarda l'analisi dell'accesso alle cure nel Paese d'origine, la SEM non dovrebbe pubblicare i documenti sui quali fonda le sue decisioni, per garantire il diritto di essere sentiti, tutelato dall'articolo 29 della Costituzione federale, in modo da ridurre la durata della procedura, conformemente alla volontà del Consiglio federale di accelerare le procedure nel settore dell'asilo?

4. Non sarebbe opportuno, nel quadro degli attuali dibattiti parlamentari sulla legge sull'asilo, che il Consiglio federale proponga un dispositivo di trattamento particolare per le persone appartenenti al gruppo vulnerabile delle persone con problemi di saluti fisici o mentali?

Stellungnahme des Bundesrates

Come è risultato da accertamenti approfonditi effettuati dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) nella primavera del 2015, in passato il rapporto tra le ammissioni provvisorie per motivi medici disposte direttamente dalla SEM e quelle decise direttamente dal Tribunale amministrativo federale (TAF) non ha potuto essere indicato in maniera corretta a causa di un errore tecnico nella valutazione statistica. Correggendo la valutazione, la statistica per gli ultimi cinque anni è la seguente:

AnnoTotale ammissioni provvisorie per motivi medici di cui ammissioni provvisorie per motivi medici ordinate direttamente dalla SEM di cui ammissioni provvisorie per motivi medici decise dal TAFPercentuale delle ammissioni provvisorie per motivi medici decise dal TAF 20102149911553,7 %2011176938347,2 %2012132755743,2 %20131921335930,7 %20142742344014,6 %

A posteriori risultano pertanto in parte inesatte non soltanto le cifre menzionate dall'autore dell'interpellanza, ma anche i dati statistici citati nella risposta del Consiglio federale del 7 settembre 2011 all'interpellanza Hodgers 11.3683. Resta invece valida l'affermazione, contenuta nella suddetta risposta del Consiglio federale, secondo cui nelle valutazioni statistiche delle ammissioni provvisorie per motivi medici occorre mettere in conto alcune imprecisioni dovute ai diversi criteri di rilevamento in prima e seconda istanza.

1./2. Secondo la statistica riportata più sopra, negli ultimi cinque anni la percentuale delle ammissioni provvisorie per motivi medici decise dal TAF è costantemente diminuita, scendendo nel 2014 al 14,6 per cento. Tale andamento lascia presupporre un progressivo avvicinamento delle due autorità nella valutazione degli ostacoli medici all'allontanamento. Per il momento non occorre dunque adottare misure per migliorare la qualità delle decisioni giudiziarie o modificare la prassi della SEM. Quest'ultima continuerà tuttavia ad analizzare con attenzione la giurisprudenza del TAF in questo ambito.

3. La Costituzione federale conferisce alle persone per le quali è in corso una procedura d'asilo il diritto di essere informate in merito a tutte le basi e i processi rilevanti per la decisione. Se, in un caso concreto, occorre fondarsi sui risultati di accertamenti individuali specifici al Paese di una persona (che vanno oltre le informazioni di carattere generale) per sapere se l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile, l'interessato ha il diritto di essere sentito. Questo modo di procedere è usuale, di norma dura pochi giorni e non prolunga di molto la durata della procedura. Il diritto di essere sentiti non genera tuttavia un diritto supplementare alla pubblicazione degli accertamenti su un Paese specifico. Una tale pubblicazione non sarebbe ammissibile, in particolare perché i problemi di salute costituiscono dati personali degni di particolare protezione e i risultati individuali degli accertamenti potrebbero permettere di risalire alle persone interessate. La SEM pubblica invece costantemente sul suo sito (Affari internazionali/Informazioni sui Paesi di origine) resoconti sulla situazione in determinati Paesi di origine con indicazioni sulle condizioni sanitarie nonché relazioni speciali sull'assistenza sanitaria. Tali resoconti sono progressivamente estesi ad altri Stati, ma non sono stilati per tutti i potenziali Paesi di origine, bensì soltanto se le informazioni sono necessarie e d'interesse per la procedura d'asilo.

4. In base a quanto osservato nelle risposte 1 e 2, il Consiglio federale non ritiene appropriato adottare misure particolari per queste categorie di persone nell'ambito del progetto di riassetto del settore dell'asilo.

Risposta del Consiglio federale.

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