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15.3708 · Mozione · 2015-06-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di rinunciare alla riduzione del tasso d'interesse massimo per crediti al consumo nell'ordinanza concernente la legge sul credito al consumo.

Begründung

Il Consiglio federale prevede di ridurre, tramite modifica di ordinanza, il vigente tasso d'interesse massimo per crediti al consumo (cfr. art. 14 LCC e art. 1 OLCC). Tale tasso massimo ammonta attualmente al 15 per cento, anche se i tassi d'interesse effettivi sul mercato oscillano tra il 5 e il 15 per cento a seconda dell'impostazione di una determinata offerta di credito.

Il tasso d'interesse massimo vigente mette già sotto tutela consumatori indipendenti, limita le possibilità di assetto imprenditoriale e soffoca la domanda interna. È nell'interesse del consumatore pattuire il tasso d'interesse più basso possibile ed è nell'interesse del creditore considerare la solvibilità del consumatore. A tutela dall'usura bastano le norme esistenti (art. 21 CO e art. 157 CP), che tuttavia presuppongono, a ragione, lo sfruttamento di una debolezza. La LCC prevede inoltre una procedura rigorosa per l'esame della capacità creditizia.

La riduzione del tasso d'interesse massimo costituirebbe un'ulteriore ingerenza nella libertà privata ed economica dei consumatori come pure dei creditori e va pertanto respinta.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 14 della legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (LCC; RS 221.214.1), entrato in vigore il 1° gennaio 2003, non definisce il tasso d'interesse massimo determinante per i crediti al consumo, bensì conferisce tale compito al Consiglio federale, che a tale scopo tiene conto dei tassi d'interesse della Banca nazionale determinanti per il rifinanziamento dei crediti al consumo. Il tasso d'interesse per i crediti al consumo non deve di regola superare il 15 per cento.

Il tenore della legge e il contenuto dei dibattiti parlamentari indicano che il Parlamento intendeva delegare al Consiglio federale la competenza di fissare nell'ordinanza il tasso adeguato. Il Consiglio federale si limita a esaminare se le condizioni stabilite nella legge per un adeguamento del tasso d'interesse massimo sono adempiute e a fissare il tasso d'interesse determinante. In altre parole, finché l'articolo 14 LCC resterà in vigore nella versione attuale, il Consiglio federale è obbligato ad adeguare il tasso d'interesse massimo se le condizioni previste nella legge sono adempiute.

Il 6 novembre 2002, nell'articolo 1 dell'ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC; RS 221.214.11) il Consiglio federale ha fissato al 15 per cento il tasso d'interesse massimo, lasciandolo da allora invariato. Il 5 dicembre 2014 ha avviato una consultazione sull'adeguamento del tasso d'interesse vigente, proponendo di ridurlo al 10 per cento. La consultazione si è conclusa il 30 marzo 2015 e l'amministrazione sta valutando i pareri pervenuti. Il Consiglio federale ha inoltre commissionato uno studio volto a determinare le conseguenze per l'economia nazionale di un eventuale adeguamento del tasso d'interesse massimo. In base ai risultati della consultazione e dello studio citato, il Consiglio federale deciderà, probabilmente nel prossimo autunno, se adeguare l'articolo 1 OLCC.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.