15.3723 · Interpellanza · 2015-06-19
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Nel suo rapporto sulla futura impostazione della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media in Svizzera (pubblicato in tedesco e francese e a breve disponibile anche in italiano) del 13 maggio 2015, il Consiglio federale preannuncia che le lacune ancora esistenti nella pertinente legislazione dovranno essere colmate. In diversi punti del rapporto traspare però chiaramente che bisogna riconsiderare alcune misure che lo stesso esecutivo aveva precedentemente scartato. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. A tutt'oggi non esiste ancora una base giuridica valida su tutto il territorio nazionale per le inchieste mascherate e le indagini in incognito preventive nell'ambito della lotta alla cibercriminalità. Attualmente soltanto il cantone di Svitto dispone di una tale base. Per la cooperazione a livello nazionale questa situazione è del tutto insoddisfacente. Il Consiglio federale è disposto ad affrontare nuovamente la questione della base legale nazionale e proporre senza indugio una soluzione valida per tutta la Svizzera?
2. Secondo il rapporto, i cantoni e i settori interessati attuano le prescrizioni sui limiti d'età e i controlli dell'accesso e della fruizione di film, videogiochi e proiezioni cinematografiche in maniera incompleta e non uniforme. Il Consiglio federale è intenzionato a imporre una normativa per tutta la Svizzera e obbligare il settore a conformarvisi? Come intende farlo? Alla luce della grande eterogeneità (quando esistono) delle legislazioni cantonali in materia, è disposto ad assumere la direzione di lavori finalizzati all'elaborazione di una normativa nazionale?
3. Attualmente il controllo e il blocco dell'accesso a Internet è lasciato all'autoregolamentazione dei settori interessati, ma dal rapporto emerge che anche su questo punto le prassi dei singoli operatori sono molto diverse. Chi esercita la vigilanza sulle attività di autoregolamentazione? Come intende il Consiglio federale garantire in futuro il rispetto del "codice d'onore" del settore? In che modo intende adoperarsi per l'introduzione di norme vincolanti uniformi a livello nazionale?
4. Per l'adempimento dei pertinenti interventi parlamentari, il Consiglio federale propone diverse varianti, senza tuttavia stimare l'onere finanziario che ciascuna di esse comporta. Entro quando potrà fornire queste stime?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Confederazione dispone di un'ampia competenza legislativa nel campo del diritto penale e della procedura penale (articolo 123 della Costituzione federale, Cost.; RS 101). Le attività di polizia giudiziaria, preliminari ai procedimenti penali e tese a impedire o individuare i reati (che includono dunque anche le inchieste mascherate e le indagini in incognito preventive nella lotta alla cibercriminalità), rientrano invece nell'ambito del diritto della polizia e sono quindi sostanzialmente di competenza dei cantoni. Secondo la rilevazione scientifica condotta nel quadro del programma giovani e media, già 17 cantoni dispongono di basi legali per svolgere inchieste mascherate e indagini in incognito (a titolo preventivo e senza elementi di sospetto) in caso di contenuti illegali in Internet e di contatti pericolosi cercati da adulti con minori. Al momento, altri cantoni ne stanno valutando l'introduzione. Il Consiglio federale raccomanda pertanto che tutti i cantoni introducano una base giuridica in tal senso, facendo riferimento alle proposte del 4 marzo 2011 della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP). In tal modo si potrebbe giungere rapidamente a una soluzione valida per tutta la Svizzera.
2. Adottando il rapporto del 13 maggio 2015 sulla futura impostazione della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media in Svizzera (www.ufas.admin.ch > Temi > Questioni dell'infanzia e della gioventù > Protezione della gioventù), il Consiglio federale ha incaricato il DFI (UFAS) di valutare, in collaborazione con il DFGP (UFG), se sia opportuno emanare una regolamentazione di diritto federale nel settore dei film e dei videogiochi in virtù dell'articolo 95 capoverso 1 Cost. e come impostarla. Per questo occorrerà coinvolgere adeguatamente le cerchie interessate (organi federali, cantoni e associazioni di categoria). I risultati della valutazione dovranno essere presentati al Consiglio federale entro l'estate del 2016. Su questa base, l'esecutivo prenderà una decisione in merito ai passi successivi da compiere.
3. Il controllo e il blocco dell'accesso a contenuti vietati o inappropriati in Internet possono essere eseguiti sia dai fornitori di Internet a livello di rete che dagli utenti mediante l'installazione di programmi di filtraggio. Implementare sistemi di filtraggio globali a livello di rete è tuttavia complicato, in ragione della miriade di contenuti fruibili in Internet. Inoltre, il filtraggio di contenuti presenti in rete costituisce un'ingerenza in diritti fondamentali, come la libertà di espressione e d'informazione, ed è quindi legittimato soltanto nel caso di contenuti vietati ai sensi del Codice penale. Attualmente, ad esempio, i fornitori di accesso a Internet possono già bloccare l'accesso a siti pedopornografici in virtù di un elenco redatto dal Servizio nazionale di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI). Per quanto concerne l'installazione di filtri da parte dell'utente, l'autoregolamentazione del settore prevede una consulenza per i clienti, che viene però fornita in misura insufficiente. Adottando il rapporto sulle telecomunicazioni 2014 (www.ufcom.admin.ch > Temi > Telecomunicazione), il Consiglio federale ha incaricato il DATEC di presentare entro la fine del 2015 un progetto di revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10) e di prevedervi un obbligo di informazione per i servizi di telecomunicazione per quanto riguarda le misure tecniche in materia di protezione della gioventù e in particolare i filtri famiglia. Inoltre, in futuro il Consiglio federale intende collaborare maggiormente con il settore dei media, valutare periodicamente le misure di regolamentazione adottate e vagliare le possibilità per rafforzare la cooperazione a livello internazionale.
4. Con l'adozione del rapporto del 13 maggio 2015, il Consiglio federale si è dichiarato favorevole al mantenimento delle prestazioni di sostegno fornite dalla Confederazione nell'ambito della protezione educativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media e all'assunzione di un ruolo di coordinamento nell'ambito della protezione normativa. Per l'attuazione delle misure necessarie, il Consiglio federale ha approvato due posti di lavoro e un credito per beni e servizi di 600 000 franchi destinato allo svolgimento di eventi per la messa in rete dei diversi attori, conferenze, studi scientifici e progetti pilota e alla gestione della piattaforma www.giovaniemedia.ch. L'onere finanziario di una regolamentazione federale nel settore dei film e dei videogiochi dipende dalla sua impostazione concreta e potrà essere quantificato solo sulla base dei prossimi lavori (cfr. risposta alla domanda 2).
Lo svolgimento regolare di misure di sensibilizzazione di grande visibilità genererebbe costi chiaramente superiori a quelli che potrebbero essere coperti con i mezzi approvati. Il Consiglio federale è tuttavia contrario a campagne destinate all'opinione pubblica per motivi inerenti al rapporto costi-benefici. Auspica per contro mantenere l'approccio incentrato sui moltiplicatori già perseguito con il programma giovani e media e continuare a concentrarsi sulla sensibilizzazione degli specialisti e sul sostegno ad attori importanti (associazioni, organizzazioni nazionali, ecc.).
Risposta del Consiglio federale.