15.3728 · Mozione · 2015-06-19
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di stralciare la categoria professionale dei notai dall'ordinanza sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (ODPS; allegato 1, num. 11).
Begründung
Il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali si basa sulla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. La Svizzera ha recepito la direttiva europea con la legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS). Nella relativa ordinanza (ODPS) i notai sono riportati nel campo di applicazione della direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche. I notai svizzeri ed europei possono così avvalersi della libera circolazione internazionale. Nel 2013 il Consiglio dell'UE ha però modificato la direttiva precitata escludendo dal campo di applicazione i notai nominati tramite atto ufficiale delle autorità. I notai a livello europeo non sono quindi più contemplati nella direttiva in oggetto. Ne risulta una situazione contraddittoria in cui l'UE esclude a norma di legge e conformemente alla giurisprudenza della CGUE i notai dalla direttiva 2005/36/CE, mentre la Svizzera include espressamente i notai nelle categorie professionali disciplinate dalla stessa direttiva. L'ODPS, che ora contraddice il diritto sovraordinato, deve essere modificata in modo da eliminare le incertezze giuridiche dato che, attualmente, i notai europei in Svizzera possono appellarsi all'ODPS, e quindi all'Accordo sulla libera circolazione, mentre i notai svizzeri in Europa non godono dello stesso diritto.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nell'UE la libera circolazione delle persone è disciplinata dagli articoli 49 segg. del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Si tratta di una libertà fondamentale intesa in senso molto ampio che può essere limitata solo per motivi specifici e circostanziati. La principale eccezione alla libera circolazione delle persone prevista dal TFUE riguarda le professioni che partecipano all'esercizio dei pubblici poteri (art. 51 TFUE). Nel maggio 2011 la Corte di giustizia europea (CGUE) ha emesso cinque sentenze in cui constatava che l'esercizio della professione di notaio, che in diversi Stati membri dell'UE è riservata ai cittadini di quegli Stati, non rientrava nella nozione di attività che partecipa all'esercizio dei pubblici poteri secondo l'articolo 51 TFUE.
L'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (ALC) applica lo stesso sistema definendo ai suoi articoli 1 lettera a e 5 nonché agli articoli 12 segg. e 17 segg. dell'allegato I il principio della libera circolazione dei lavoratori autonomi e dei prestatori di servizi e introducendo agli articoli 16 e 22 paragrafo 1 dell'allegato I la stessa eccezione dell'articolo 51 TFUE.
Nel diritto comunitario la direttiva 2005/36/CE, applicabile nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE in virtù dell'allegato III ALC, disciplina solo uno dei tanti aspetti del diritto alla libera circolazione delle persone, ovvero il riconoscimento delle qualifiche professionali. Pertanto, costituisce una specie di misura d'accompagnamento alla libera circolazione garantita dal TFUE nell'UE e dall'ALC e dal suo allegato I nelle relazioni tra Svizzera e UE. In altri termini, la direttiva non ha lo scopo di stabilire il campo d'applicazione personale della libertà di circolazione dei lavoratori autonomi e dei prestatori di servizi così come definita nell'ALC. Nella maggior parte dei casi la direttiva lascia all'autorità competente dello Stato ospitante il compito di confrontare la formazione svolta all'estero con il diploma richiesto dalla legge nazionale e di chiedere al migrante di sottoporsi a provvedimenti di compensazione qualora le formazioni presentino differenze sostanziali. Per la prestazione di servizi l'articolo 7 della direttiva 2005/36/CE prevede una procedura accelerata di verifica delle qualifiche professionali che si apre con una dichiarazione preliminare presso l'autorità competente del Paese ospitante.
L'interazione tra le disposizioni del TFUE e quelle della direttiva 2005/36/CE avviene nel modo seguente: le prime sanciscono il principio della libera circolazione per le attività professionali e le seconde circoscrivono la libera circolazione. Pertanto, se una data professione non rientra nel campo d'applicazione della direttiva, non significa che sia esclusa dalla libera circolazione delle persone. D'altra parte, se la direttiva non si applica a una determinata professione, il riconoscimento delle qualifiche professionali è disciplinato soltanto dalla giurisprudenza della CGUE, che stabilisce un regime sussidiario molto meno rigido di quello della direttiva.
All'interno dell'UE la direttiva 2005/36/CE è stata modificata dalla direttiva 2013/55/UE. Quest'ultima è stata adottata il 20 novembre 2013 ed è entrata in vigore, per l'UE, il 17 gennaio 2014. In seguito alla modifica introdotta, la professione di notaio è stata esclusa dal campo d'applicazione della direttiva 2005/36/CE all'interno dell'UE. Tuttavia, in base alle disposizioni del TFUE e conformemente alla giurisprudenza della CGUE, la professione di notaio è ancora soggetta al regime della libera circolazione delle persone. In questo senso non è cambiato nulla, sia per la Svizzera nei confronti dei notai dell'UE, sia per gli Stati membri dell'UE nei confronti dei notai svizzeri. Esistono quindi obblighi reciproci e non una "libera circolazione a senso unico".
Nelle relazioni tra la Svizzera e l'UE la situazione è molto simile. Poiché il principio, il regime e le eccezioni della libera circolazione delle persone sono stabiliti nell'ALC e nel suo allegato I, l'eventuale modifica delle disposizioni relative all'applicazione della direttiva 2005/36/CE (menzionata nell'allegato III ALC) non intaccherebbe il principio della libera circolazione per i notai. Ciò che verrebbe messo in discussione sarebbe invece il trattamento della professione nell'ambito delle procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali.
Nel quadro dell'ALC, la procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali in caso di prestazione di servizi prevista dalla direttiva 2005/36/CE (allegato III ALC) è oggetto di una legge federale (legge federale del 14 dicembre 2012 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, LDPS; RS 935.01), la cui ordinanza d'esecuzione (ordinanza del 26 giugno 2013 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, ODPS; RS 935.011) contiene l'elenco delle professioni soggette all'obbligo di dichiarazione. Se una professione regolamentata sottoposta al regime della libera circolazione in virtù dell'ALC e del suo allegato I non figura in questo elenco significa che la prestazione di servizi può essere svolta solo nel contesto della libera circolazione stabilita dall'allegato I ALC. Inoltre, il riconoscimento delle qualifiche professionali non sarà soggetto alle disposizioni della LDPS e dell'ODPS ma a quelle meno rigide della giurisprudenza della CGUE.
La modifica della direttiva 2005/36/CE in seguito a quella del 20 novembre 2013 non è ancora stata recepita nell'allegato III ALC e quindi non è ancora in vigore nelle relazioni tra la Svizzera e l'UE. Perciò, nell'ambito di tali relazioni, la professione di notaio continua a essere disciplinata dall'allegato III ALC e, quindi, dalla direttiva 2005/36/CE così come applicata in Svizzera tramite la LDPS e l'ODPS. Di fatto, eliminare la professione di notaio dall'elenco allegato all'ODPS significherebbe recepire in maniera unilaterale il diritto comunitario, più liberale del nostro, senza che vi sia un obbligo in tal senso previsto dall'ALC.
La procedura istituita dalla LDPS offre un quadro chiaro alle autorità cantonali competenti per l'accesso alla professione di notaio. Oltre all'obbligo di dichiarazione preliminare a livello federale, i cantoni possono imporre ai notai dell'UE una prova attitudinale piuttosto severa. In questo modo riescono a controllare chi opera sul loro territorio e rifiutare la libera circolazione ai notai che non conoscono abbastanza bene il diritto svizzero e non soddisfano i severi requisiti della regolamentazione elvetica. Se la mozione venisse accolta, i notai dell'UE continuerebbero a godere della libera circolazione ma non sarebbero più soggetti all'obbligo di dichiarazione e ai rigidi provvedimenti di compensazione previsti dalla LDPS e dall'ODPS, dato che la professione non figurerebbe più nell'ODPS. Pertanto, il Consiglio federale ritiene che, nel contesto della libera circolazione sancita nell'ALC, il meccanismo di riconoscimento delle qualifiche professionali della LDPS e dell'ODPS garantisce una maggiore tutela della professione dei notai e dei loro clienti rispetto alle sole norme della giurisprudenza della CGUE, meno severe e più difficili da interpretare.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.