15.3751 · Mozione · 2015-06-19
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a emanare prescrizioni giuridiche concernenti l'autorizzazione per le mountain bike elettriche a circolare su sentieri escursionistici e sentieri di montagna nonché in riserve naturali e su "strade alpestri" e le relative modalità di utilizzo.
Begründung
Secondo le previsioni, nel corso di quest'anno saranno importate in Svizzera tra 10 000 e 13 000 mountain bike elettriche. Aumenteranno quindi i ciclisti soprattutto nelle Alpi, sia sui sentieri normali sia su quelli impegnativi. E in un contesto di lamentele continue per la presenza di mountain bike di tipo tradizionale, i problemi rischiano di peggiorare con l'inevitabile moltiplicarsi dei ciclisti in montagna.
Con il comodo motore elettrico, migliaia di nuovi scalatori su due ruote infastidiranno escursionisti e turisti, la fauna selvatica nonché i guardiacaccia e gli addetti alla protezione della natura. Al tempo stesso aumenteranno presumibilmente anche gli interventi della Rega, perché come è noto non è previsto alcun esame per verificare l'abilità e l'idoneità a guidare questo tipo di biciclette che, in base alle informazioni dei produttori, non sono affatto facili da manovrare.
Per evitare che le Alpi svizzere si trasformino in uno spazio senza leggi e vista l'impennata del numero di mountain bike elettriche, sono necessarie norme giuridiche adeguate, da introdurre nella legge sulla circolazione stradale o in una legge separata. Si chiede al Consiglio federale di prestare la dovuta attenzione a questa problematica emergente.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole del fatto che l'uso in comune da parte di escursionisti e biker di infrastrutture sentieristiche al di fuori delle strade (pavimentate) può talvolta generare conflitti. I sentieri, alpini e non, non sono tuttavia spazi senza leggi. Già oggi le autorità competenti hanno la possibilità di intervenire in modo mirato, vietando ad esempio la circolazione di biciclette tradizionali ed elettriche su sentieri escursionistici (art. 19 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale, OSStr; RS 741.21). Nei boschi e sulle strade forestali vige inoltre il divieto generale di circolazione per i veicoli a motore (art. 15 della legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste, LFo; RS 921.0), applicabile anche alle biciclette a pedalata assistita con velocità superiore ai 25 chilometri all'ora. Nelle bandite federali, è vietato circolare su strade alpestri e forestali nonché impiegare veicoli al di fuori delle strade e dei percorsi agricoli o forestali (art. 5 cpv. 1 lett. h dell'ordinanza del 30 settembre 1991 sulle bandite federali, OBAF; RS 922.31).
Per prevenire eventuali conflitti di utilizzo tra biker ed escursionisti, Sentieri Svizzeri, l'Ufficio prevenzione infortuni (upi), Swiss Cycling, il Club Alpino Svizzero e Svizzera Turismo hanno sottoscritto un documento di posizione comune (Koexistenz Wandern und Velo/Mountainbike, 2015), in cui si esprimono a favore di una coesistenza rispettosa dei due gruppi di utenti.
Il Consiglio federale ritiene che le possibilità esistenti e gli sforzi intrapresi dalle organizzazioni interessate siano sufficienti anche per il futuro e respinge pertanto la richiesta di emanare altre prescrizioni giuridiche.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.