15.3754 · Postulato · 2015-06-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare misure che permettano di rafforzare in maniera duratura le competenze del Tribunale federale nell'ambito del diritto tributario. Esaminerà in particolare in che misura occorre legiferare per adeguare in tal senso l'organizzazione del Tribunale federale.
Begründung
Da decenni gli ambienti economici, gli avvocati, le associazioni professionali e gli esperti fiscali, sia in seno all'apparato giudiziario che a quello amministrativo, chiedono a gran voce il rafforzamento delle competenze del Tribunale federale nell'ambito del diritto tributario. Il Parlamento si è occupato per la prima volta esplicitamente della questione nel 2009, quando la Commissione giudiziaria ha messo a concorso il posto di giudice federale con il profilo di giudice esperto in diritto tributario. La Commissione giudiziaria ha agito di propria iniziativa, in quanto il Tribunale federale non aveva reagito alle ripetute richieste avanzate dalle cerchie interessate. Questo primo passo non è sufficiente. Infatti, non basta potenziare le competenze dei giudici in materia di diritto tributario, ma bisogna anche garantire che le attitudini di queste persone siano utilizzate in maniera appropriata. A tal fine, sul piano organizzativo occorre istituire una corte in cui siano concentrate le cause di diritto tributario (incluse le questioni inerenti ai contributi alle assicurazioni sociali) e sia eventualmente competente anche in materia di diritto amministrativo economico (p. es. vigilanza sui mercati finanziari, sussidi, concessioni e monopoli). Va inoltre esaminata l'opportunità di aumentare a 40 il numero di giudici federali e di istituire otto corti di cinque giudici. Una variante consisterebbe nel istituire - partendo dall'attuale effettivo di 38 giudici - sette corti di cinque giudici nonché una corte di diritto tributario di tre giudici, prevedendo la collaborazione di due giudici di altre corti a seconda della natura della causa da esaminare.
Secondo la legge sul Tribunale federale, il Tribunale federale si organizza autonomamente. A suo avviso, la seconda corte di diritto pubblico è già una corte specializzata in materia di diritto tributario e sarebbe controproducente istituire una corte separata di diritto tributario. Se ne può concludere che il Tribunale federale non adotterà le misure necessarie a rafforzare il diritto tributario (cfr. 14.4236). Occorre pertanto sottoporgli disposizioni in tal senso.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 188 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost; RS 101) e l'articolo 13 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il Tribunale federale si organizza e amministra autonomamente. Questa garanzia di autonomia amministrativa e organizzativa serve ad assicurare l'indipendenza del Tribunale federale (art. 191c Cost.) nei confronti del legislativo e dell'esecutivo. Nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge, il Tribunale federale è in linea di principio libero di organizzarsi e amministrarsi nella maniera più opportuna, in particolare definendo il numero di corti e di giudici per corte, nonché la ripartizione dei giudici e dei settori giuridici tra le corti (cfr. art. 18 e 22 LTF). L'articolo 18 capoverso 2 LTF prevede che il Tribunale federale costituisca le corti tenendo adeguatamente conto delle conoscenze specifiche dei giudici. La seconda corte di diritto pubblico opera in particolare nell'ambito del diritto fiscale e tributario nonché del diritto amministrativo economico (art. 30 cpv. 1 lett. b e c del regolamento del 20 novembre 2006 del Tribunale federale; RS 173.110.131). Il Consiglio federale non vede motivo di intervenire nell'autonomia organizzativa del Tribunale federale emanando disposizioni legali né di attribuire uno statuto speciale al diritto tributario. Il Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione (art. 188 cpv. 1 Cost.) e non un insieme di corti supreme specializzate. Inoltre, il collegio governativo non reputa opportuno vagliare la possibilità di aumentare i giudici federali allorquando il Tribunale federale non ha espresso tale esigenza (cfr. la risposta del Consiglio federale all'interpellanza 14.4236, n. 3). Spetta peraltro alla Commissione giudiziaria proporre all'Assemblea federale di nominare candidati idonei che dispongono delle conoscenze specifiche necessarie per la carica di giudice.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.