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15.3790 · Interpellanza · 2015-06-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Al Consiglio federale pongo le domande seguenti:

1. Il Consiglio federale è a conoscenza di questa pratica di vendita di serie di numeri telefonici svizzeri a società estere, e l'ha avvallata?

2. Non è tenuto ad assicurarsi che i numeri telefonici svizzeri siano attribuiti a delle società che operano effettivamente in Svizzera e sottostanno al diritto svizzero?

3. Il Consiglio federale ritiene che l'UFCOM sia autorizzato a vendere delle serie di numeri senza l'obbligo di controllarne il loro utilizzo?

4. Non dovrebbe considerare di obbligare qualsiasi utilizzatore di numeri svizzeri a rivelare la propria identità o a utilizzare numeri che lo identifichino chiaramente se vuole poter fruire di un numero di chiamata svizzero?

Begründung

Dalle recenti trasmissioni dedicate alle chiamate pubblicitarie indesiderate, con grande sorpresa di tutti, è emerso che l'UFCOM gestiva la vendita di serie di numeri telefonici svizzeri a imprese estere, senza che vi fosse alcun controllo sugli utilizzatori finali di tali numeri. Ora, è noto che la maggior parte delle chiamate indesiderate denunciate dai consumatori presso la SECO e le associazioni dei consumatori, provengono dall'estero. Dai ricorsi penali inoltrati da questi organismi si riscontra anche la difficoltà, per le autorità giudiziarie e per gli operatori svizzeri, di identificare esattamente l'origine della chiamata e pertanto di sanzionare chi chiama in caso di non rispetto dell'asterisco. Alla luce di quanto precede, è ancora più incomprensibile, agli occhi del grande pubblico, la vendita di numeri telefonici svizzeri a società estere che a loro volta li vendono, senza che vi siano controlli severi.

Stellungnahme des Bundesrates

1. I numeri di rete fissa e mobile sono attribuiti dall'UFCOM conformemente alle disposizioni legali vigenti solo ai fornitori di servizi di telecomunicazione (FST) registrati secondo l'articolo 4 della legge sulle telecomunicazioni. L'attribuzione è effettuata in blocchi da 10 000 numeri. A loro volta, i FST hanno la possibilità di attribuire numeri a FST registrati secondo l'articolo 4 della legge sulle telecomunicazioni (la cosiddetta attribuzione subordinata). Questi numeri sono infine assegnati alla clientela finale, ad esempio mediante un contratto d'abbonamento. Siccome i numeri sono noti ai FST, in linea di principio questi ultimi sono in grado di comunicare l'identità dei loro clienti, nel rispetto del segreto delle telecomunicazioni, alle autorità che presentano un'apposita richiesta e che sono autorizzate a farlo, come le autorità di perseguimento penale.

Le tecnologie odierne (in particolare Voice over IP, VoIP), tuttavia, permettono facilmente ai clienti finali di indicare a terzi i propri dati di accesso al conto VoIP, cosicché questi soggetti possono effettuare telefonate assumendo l'identità del cliente finale. Il cliente finale è perciò il solo a conoscere l'identità del soggetto terzo. A ciò si aggiunge la possibilità di falsificare, senza grosse difficoltà tecniche, il numero chiamante indicato (vedi domanda 2).

Il Consiglio federale è al corrente della relativa problematica in merito a queste chiamate. Nei suoi rapporti del 17 settembre 2010 in adempimento del postulato CTT-S 09.3002 del 13 gennaio 2009 e del 19 novembre 2014 in adempimento del postulato CTT-S 13.3009 del 29 gennaio 2013 ha già trattato questo tema e cercato possibili soluzioni, che sono attualmente oggetto di analisi nell'ambito della stesura dell'avamprogetto per la revisione della legge sulle telecomunicazioni.

2. Questo punto sarà approfondito nel quadro della stesura dell'avamprogetto per la revisione della legge sulle telecomunicazioni. Bisogna considerare che il settore delle telecomunicazioni è inserito in un contesto internazionale ed è partecipe di dinamiche che oltrepassano le mere frontiere nazionali. L'attribuzione di numeri nazionali da parte dei FST a clienti con sede all'estero è una pratica diffusa in molti altri Paesi oltre alla Svizzera. A livello europeo sono tutt'ora in corso dibattiti che potrebbero sfociare nell'emanazione di una raccomandazione da parte della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CPT), un invito affinché gli Stati membri prescrivano ai FST l'obbligo di attribuire numeri di telefono appartenenti al piano di numerazione nazionale soltanto a privati e imprese che dispongono di un domicilio o di una sede sul territorio del Paese.

Occorre tuttavia ricordare che il fatto di poter telefonare a imprese che non dispongono di una sede in Svizzera componendo un numero locale, quindi a basso costo (ad es. nel caso di una tariffa unica per le chiamate sulla rete fissa), può anche rappresentare un vantaggio per la clientela. Si pensi ad esempio al servizio clienti di un produttore di computer, il cui centralino è situato all'estero.

Peraltro non è possibile escludere che, vietando l'attribuzione di numeri telefonici svizzeri a imprese con sede all'estero, queste ultime ricorrano comunque alla falsificazione del numero per effettuare chiamate pubblicitarie in Svizzera. Se poi i numeri utilizzati per mascherare la provenienza delle chiamate pubblicitarie sono attribuiti, per i titolari effettivi le conseguenze possono essere molto spiacevoli.

3. Come già illustrato nella risposta alla domanda 1, la problematica delle chiamate indesiderate effettuate con numeri telefonici svizzeri ma provenienti dall'estero affonda le sue radici nelle tecnologie attualmente a disposizione dei clienti finali e non nella prassi di attribuzione dei numeri che l'UFCOM segue in applicazione delle disposizioni legali vigenti, né tantomeno nell'inattività delle autorità competenti.

4. In linea di principio, i clienti finali possono già essere identificati dalle autorità di perseguimento penale anche se non registrati in un elenco pubblico, come l'elenco telefonico (vedi domanda 1).

Nei rapporti del 17 settembre 2010 e del 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha proposto di istituire per i centralini telefonici l'obbligo di iscrizione nell'elenco telefonico e il divieto di mascherare il proprio numero chiamante. Queste misure potranno ora essere integrate dal Consiglio federale nell'avamprogetto per la revisione della legge sulle telecomunicazioni da porre in consultazione.

Risposta del Consiglio federale.