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15.3801 · Mozione · 2015-09-07

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adottare le misure necessarie affinché i richiedenti l'asilo provenienti dall'Eritrea possano in linea di massima rimanere in Svizzera soltanto in veste di persone "bisognose di protezione" o "ammesse provvisoriamente" e possano essere riconosciuti come rifugiati unicamente in casi eccezionali motivati e fondati strettamente sulla definizione di rifugiato secondo la relativa convenzione.

Begründung

La situazione in materia di diritti umani in Eritrea viene valutata in differenti modi - anche da chi conosce approfonditamente il Paese. La trasmissione informativa Rundschau della radiotelevisione della Svizzera tedesca, per esempio, ha riportato che la precarietà della situazione è messa in dubbio da diverse fonti. Già nella sessione primaverile, mediante un'interpellanza, il gruppo Liberale-radicale ha chiesto al Consiglio federale se non sia il caso di rivedere criticamente la prassi d'ammissione (interpellanza 15.3094). Secondo il diritto svizzero, la renitenza alla leva non è motivo sufficiente per essere riconosciuti come rifugiati. Ai sensi dell'articolo 54 della legge sull'asilo, non è riconosciuto come rifugiato il richiedente l'asilo che rischia di incorrere in sanzioni nel Paese d'origine soltanto se ne emigra illegalmente. L'allontanamento dalla Svizzera, tuttavia, non è esigibile fintantoché non è sicuro che egli non è in pericolo nella sua patria. Nel caso di tanti eritrei, le sanzioni che essi rischiano in caso di ritorno al loro Paese sono probabilmente connesse all'emigrazione e alla conseguente renitenza alla leva. È ben possibile che in Eritrea la situazione in materia di diritti umani sia migliorata e che in futuro il loro ritorno sarà dunque possibile senza rischi. I richiedenti l'asilo eritrei, pertanto, non dovrebbero per principio essere riconosciuti come rifugiati, se non in casi chiaramente motivati sulla base della Convenzione sullo statuto dei rifugiati. Di regola essi dovrebbero essere ammessi soltanto provvisoriamente o come persone bisognose di protezione. La situazione in materia di diritti umani in Eritrea va regolarmente rivalutata al fine di permettere in futuro il loro rientro.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La protezione concessa in Svizzera a un richiedente l'asilo non è una questione politica, bensì giuridica. Come già indicato in risposta alla mozione Fehr Hans 15.3566 del 16 giugno 2015, la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati impone di esaminare individualmente ogni domanda d'asilo. Tale obbligo è messo in pratica in maniera sistematica. Introdurre una regola generale che preveda di non riconoscere come rifugiati i richiedenti l'asilo provenienti da determinati Paesi sarebbe contrario a questo principio. Una tale regola violerebbe inoltre le garanzie costituzionali dell'uguaglianza giuridica e del divieto di discriminazione nonché altre garanzie previste dal diritto costituzionale e da quello internazionale.

La legge sull'asilo (LAsi) impone inoltre di esaminare, durante la procedura d'asilo, se una persona adempie i requisiti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. la risposta all'interpellanza del gruppo liberale-radicale 15.3094 dell'11 marzo 2015).

Se adempiono i requisiti legali per la qualità di rifugiato, i richiedenti l'asilo eritrei sono riconosciuti come rifugiati e in linea di massima ottengono l'asilo. Per contro, conformemente all'articolo 54 della legge sull'asilo (LAsi), non è concesso l'asilo alle persone che sono diventate rifugiati soltanto dopo la partenza illegale dall'Eritrea. Visto che il loro allontanamento dalla Svizzera sarebbe inammissibile, sono nondimeno ammesse provvisoriamente. Circa il 40 per cento dei richiedenti eritrei che hanno presentato una domanda d'asilo dal 2014 sono stati ammessi soltanto provvisoriamente.

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) segue attentamente la situazione in Eritrea. A maggio 2015 la SEM ha pubblicato un rapporto dettagliato sullo stato attuale delle conoscenze in materia all'attenzione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. In Europa tale rapporto costituisce attualmente la base per valutare la situazione attuale in Eritrea.

La possibilità di concedere una protezione provvisoria (statuto S, finora mai applicato) è stata introdotta nel 1998 nel contesto delle guerre nei Balcani per permettere di sgravare a breve termine il sistema dell'asilo in caso di afflusso di massa. Attualmente il numero di domande d'asilo è più elevato rispetto agli anni precedenti, ma le strutture ordinarie sono tuttora in grado di gestire la situazione.

A lungo termine, l'introduzione dello statuto S può comportare un notevole onere supplementare. Se sussiste un'esposizione manifesta a una persecuzione ai sensi dell'articolo 3 LAsi, occorre comunque concedere l'asilo (cfr. art. 69 cpv. 2 LAsi). Inoltre, le domande d'asilo di persone cui è stata concessa una protezione provvisoria sono soltanto congelate; dopo cinque anni gli interessati possono chiedere che siano nuovamente trattate. Per di più, le persone beneficianti dello statuto S hanno diritto al ricongiungimento familiare, analogamente ai rifugiati riconosciuti. Sono pertanto in una posizione migliore rispetto alle persone ammesse provvisoriamente, che possono farsi raggiungere dai familiari al più presto dopo tre anni.

Il postulato della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 14 febbraio 2014 14.3008, "Riesame dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio e delle persone bisognose di protezione", ha incaricato il Consiglio federale di esaminare più a fondo lo scopo e l'opportunità dello statuto della protezione provvisoria. L'esecutivo adotterà il corrispondente rapporto ancora nel corso di quest'anno. Rinviamo inoltre alle considerazioni in risposta all'interpellanza Moret 15.3294 del 19 marzo 2015.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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