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15.3807 · Mozione · 2015-09-07

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una proposta d'adeguamento dell'articolo 16 della legge sull'agricoltura (LAgr) al fine di rendere le condizioni quadro dei nostri mercati agricoli eurocompatibili per il formaggio a denominazione d'origine conformemente all'articolo 150 del regolamento n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2013.

Begründung

Nell'UE sono stati messi a punto vari meccanismi, come ad esempio quelli nel quadro dell'abbandono delle quote latte. Nel 2013 l'UE ha fissato diverse condizioni quadro volte a stabilizzare il settore lattiero, accordando agli Stati membri la competenza di applicarle (artt. 148 segg. del regolamento n. 1308/2013 del Parlamento europeo). Su richiesta di un'organizzazione, uno Stato membro può stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta. Com'è il caso in Svizzera (art. 9 LAgr), l'organizzazione richiedente deve adempiere requisiti e criteri di rappresentatività minimi.

Da allora, alcuni Stati membri si sono avvalsi di tale competenza d'applicazione, in particolare per il formaggio a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

In seguito alla reciproca apertura del mercato caseario tra la Svizzera e l'UE (dal 2002), all'effettivo abbandono del contingentamento lattiero in Svizzera (dal 2006), al reciproco riconoscimento delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (dal 2011) e a un'accresciuta concorrenza, le diverse varietà tradizionali di formaggio svizzero sono confrontate con le medesime sfide che si rilevano nell'UE. Al momento di stabilire le condizioni quadro per l'abbandono del contingentamento lattiero, in Svizzera non si sono previste misure supplementari per le varietà tradizionali. Nel frattempo, nella pratica si è constatato che sarebbe opportuno e necessario completare il ventaglio di strumenti come nell'UE, permettendo di creare condizioni quadro analoghe a quelle già vigenti nell'UE.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Sulla base degli articoli 8 e 9 della legge sull'agricoltura (LAgr), il Consiglio federale può, a determinate condizioni, emanare disposizioni volte a rendere obbligatorie per i non membri le misure di solidarietà decise dalle organizzazioni di categoria e dalle organizzazioni dei produttori.

Tali misure devono riguardare il miglioramento della qualità dei prodotti, la promozione dello smercio o l'adeguamento della produzione alle esigenze del mercato. Una grande attenzione è rivolta alla rappresentatività delle organizzazioni e al loro processo decisionale interno.

Per quanto concerne l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato, conformemente all'articolo 9 capoverso 3, il Consiglio federale può emanare prescrizioni per far fronte a sviluppi straordinari a condizione che questi non dipendano da problemi strutturali. Il tipo di misure richiesto nella presente mozione è quindi correlato all'articolo 9 piuttosto che all'articolo 16 della LAgr. Infatti, le disposizioni economiche generali come quelle relative alla gestione dell'offerta sono disciplinate agli articoli 8 e seguenti della LAgr, mentre l'articolo 16 contiene quelle relative all'istituzione di un registro delle DOP e IGP.

Le organizzazioni di categoria che gestiscono le DOP di formaggi sono contraddistinte generalmente da un elevato numero di operatori rappresentanti i diversi livelli della produzione, della trasformazione e della lavorazione del prodotto. Attraverso accordi di diritto privato tra i partner della filiera, queste organizzazioni possono emanare misure per gestire i quantitativi immessi sul mercato, che consentono già di stabilizzare i mercati dei formaggi DOP. Richiedendo una modifica dell'elenco degli obblighi, inoltre, le organizzazioni di categoria possono altresì intervenire sugli aspetti legati alla qualità del prodotto. Nel caso di sviluppi straordinari del mercato, possono appellarsi alle disposizioni dell'articolo 9 della LAgr.

Gli strumenti a disposizione degli Stati membri dell'UE atti a stabilizzare il settore lattiero prevedono disposizioni sulla regolamentazione dell'offerta di formaggio DOP o IGP, segnatamente all'articolo 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. I risultati perseguiti attraverso l'obbligatorietà in virtù del diritto comunitario sono paragonabili a quelli ottenuti in virtù dell'ordinanza concernente le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori. Il Consiglio federale ritiene, quindi, che i mezzi legali attualmente a disposizione siano sufficienti e offrano alle filiere casearie DOP svizzere condizioni quadro simili a quelle dell'UE.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.