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15.3820 · Mozione · 2015-09-09

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di prendere provvedimenti affinché vengano effettuate indagini approfondite in merito a pratiche illegali del consolato generale di Eritrea a Ginevra. In particolare per quanto concerne la riscossione di imposte e l'agevolazione di viaggi di rimpatrio non ammessi di cittadini eritrei. Se a fronte delle indagini dell'Ufficio federale di polizia (Fedpol) i sospetti dovessero confermarsi, il Consiglio federale dovrà intervenire e chiudere il consolato generale.

Begründung

Stando alle cronache di varie testate (ad es. gli articoli "So fliesst Schweizer Steuergeld zum eritreischen Diktator", "Tages-Anzeiger" del 16 luglio 2015, e "Die harte Hand von Eritreas Regime in der Schweiz", "NZZ am Sonntag" del 14 dicembre 2014), il governo eritreo riscuoterebbe contributi finanziari dai suoi cittadini residenti in Svizzera tramite il consolato generale a Ginevra.

Un'"imposta" che i richiedenti l'asilo, i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente di origine eritrea residenti in Svizzera pagherebbero quindi perlopiù indirettamente attraverso prestazioni di sostegno statali (ad es. l'aiuto sociale), dato che non dispongono di altre entrate. Viene inoltre riferito che tramite il consolato generale vengono organizzati viaggi di ritorno in patria non ammessi. Il consolato aiuterebbe segnatamente con il rilascio di documenti di viaggio, concorrendo così a sostenere viaggi di rientro in patria non autorizzati di cittadini eritrei. Lo statuto di rifugiato non è infatti conciliabile con un viaggio volontario nel Paese di origine e dovrebbe quindi comportarne la revoca. Spesso il viaggio viene perciò organizzato passando da un Paese terzo, per far sì che le autorità svizzere non vengano a conoscenza del rientro abusivo.

Le attività del consolato generale vanno contro gli interessi degli eritrei in Svizzera. Se si rende complice di azioni illecite, il consolato non dovrebbe più godere del diritto di ospitalità in Svizzera.

L'Ufficio federale di polizia (fedpol) ha già ufficialmente avviato le indagini. Il Consiglio federale deve reagire, esaminando con molta attenzione queste operazioni indebite e intervenendo adeguatamente presso il consolato generale a Ginevra, che andrà chiuso nel caso in cui i sospetti fossero confermati dalle indagini della fedpol.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Vi è il sospetto che i membri della diaspora eritrea debbano versare allo Stato eritreo un'imposta con un'aliquota unica del 2 per cento sul loro reddito. Il pagamento della somma sarebbe una condizione per aver diritto a determinate prestazioni consolari delle rappresentanze eritree.

Questa presunta prassi viene condannata regolarmente soprattutto dai media e associata al sospetto di ricatto. La Polizia giudiziaria federale ha svolto un'indagine al riguardo e di recente ha sporto denuncia presso il Ministero pubblico della Confederazione che deve ora decidere se è giustificato aprire un'inchiesta.

La rappresentanza eritrea a Ginevra ha le funzioni di un'ambasciata e, in quanto tale, comprende anche una sezione consolare. Inoltre esercita la funzione di rappresentanza permanente presso le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali a Ginevra. Se si accetta la presenza di un'ambasciata straniera sul territorio svizzero, secondo gli usi internazionali si è tenuti ad autorizzare l'esercizio delle funzioni attribuitele dal diritto internazionale pubblico. La richiesta di sospendere le attività consolari - che costituiscono i compiti usuali di un'ambasciata -, comporterebbe la chiusura dell'ambasciata eritrea nel suo insieme. Ciò significherebbe che i cittadini eritrei non avrebbero più accesso in Svizzera alle prestazioni consolari del loro Paese, con conseguenti svantaggi. Per esempio sarebbero costretti a sollecitare tali prestazioni presso un'ambasciata eritrea di un Paese terzo.

Ai sensi del diritto internazionale pubblico uno Stato può vincolare la fornitura di prestazioni da parte delle rappresentanze all'estero alla riscossione di tasse. Conformemente al diritto nazionale, uno Stato può anche prevedere che i suoi cittadini siano soggetti a imposte anche se sono domiciliati in un altro Stato. La struttura dell'imposta deve tuttavia rispettare il diritto internazionale pubblico. Sono interessati in particolare eventuali convenzioni per evitare le doppie imposizioni applicabili e i diritti dello Stato, in cui le persone interessate sono domiciliate, soprattutto per quanto riguarda l'esercizio del potere dello Stato sul territorio straniero (art. 271 del Codice penale svizzero).

Se, nel corso di un'eventuale inchiesta del Ministero pubblico della Confederazione, dovesse risultare che l'Eritrea commette azioni illegali attraverso le sue rappresentanze in Svizzera, si potrebbero adottare provvedimenti diplomatici in base alla gravità delle azioni illegali, indipendentemente da eventuali procedimenti penali che ne potrebbero risultare. Se la gravità del reato lo giustificasse, questi provvedimenti potrebbero considerare anche la chiusura dell'ambasciata eritrea.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.