15.3828 · Mozione · 2015-09-04
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Nel quadro della prossima revisione della legge sul Controllo delle finanze (LCF; RS 614.0), il Consiglio federale è incaricato di proporre all'Assemblea federale lo stralcio senza sostituzione dell'articolo 19 capoverso 1 lettera b.
Una minoranza (Gasche, Gilli, Gmür, Gössi, Gschwind, Kiener Nellen, Müller Leo, Schneeberger, Siegenthaler, Vischer Daniel) propone di respingere la mozione.
Begründung
In base all'articolo 8 capoverso 1 lettera d LCF, sono sottoposti alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze (CDF), tra l'altro, gli enti, gli stabilimenti e le organizzazioni indipendentemente dalla loro forma giuridica a cui la Confederazione ha affidato l'adempimento di compiti pubblici. Fanno eccezione la Banca nazionale svizzera e l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) per tutte le sue attività non legate all'assicurazione militare (art. 19 LCF). La maggioranza della Commissione delle finanze non ritiene né opportuno né adeguato alla realtà attuale escludere la SUVA dalla vigilanza finanziaria e quindi anche dall'alta vigilanza del Parlamento.
Secondo l'articolo 26 della legge sul Parlamento (RS 171.10), l'alta vigilanza finanziaria esercitata dall'Assemblea federale è sottomessa alle restrizioni definite nell'articolo 8 LCF. Pertanto, anche per l'Assemblea federale valgono le disposizioni speciali di cui all'articolo 19 LCF. L'abrogazione dell'articolo 19 capoverso 1 lettera b LCF comporterebbe altresì l'estensione dell'alta vigilanza finanziaria dell'Assemblea federale sulla SUVA.
L'esclusione della SUVA dall'alta vigilanza è dovuta a motivi storici e contraddice la concezione attuale della public corporate governance. Il campo di vigilanza del CDF ai sensi dell'articolo 8 LCF comprende numerosi enti dell'amministrazione federale decentralizzata, istituti di diritto pubblico nonché società anonime, quali le FFS in quanto società anonima di diritto speciale. L'esperienza dimostra che i metodi di controllo del CDF sono largamente compatibili con lo svolgimento delle attività di questi organi decentralizzati.
Inoltre, se la SUVA venisse sottoposta alla vigilanza del CDF, diventerebbero superflue le questioni di delimitazione riguardanti l'assicurazione militare, aggregata alla SUVA e già controllata dal CDF. Inoltre sarebbe possibile effettuare controlli mirati in base a standard riconosciuti, come ad esempio nel settore degli acquisti o degli stipendi dei quadri.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La SUVA, quale ente di diritto pubblico con personalità giuridica, soggiace all'alta vigilanza della Confederazione, esercitata dal Consiglio federale. Quest'ultimo approva i regolamenti organici della SUVA, le relazioni ed i conti annui. Inoltre viene redatto annualmente un rapporto sulla gestione dei rischi e i conti annui vengono esaminati da un ufficio di revisione esterno. Un'ulteriore verifica della SUVA da parte del Controllo federale delle finanze (CDF) creerebbe perciò dei doppioni rispetto a oggi.
In linea di principio, il Consiglio federale non è contrario a rafforzare la vigilanza sulla SUVA da parte del CDF, ma allo stesso tempo appare opportuno stabilire criteri uniformi per la vigilanza sugli enti decentralizzati incaricati di compiti pubblici e assicurare che non si effettuino doppie verifiche. Il Consiglio federale sarebbe pertanto disposto a esaminare, nel quadro di un postulato, secondo quali criteri le organizzazioni esterne all'amministrazione federale sottostanno alle verifiche dal CDF.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.