15.3829 · Interpellanza · 2015-09-10
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
All'inizio di luglio le guardie di confine hanno sequestrato all'aeroporto di Zurigo 260 chili di avorio per un valore di circa 400 000 franchi. Si stima che questa quantità record sia costata la vita a 40 a 50 elefanti. A quanto sembra le autorità svizzere hanno rilasciato a piede libero i contrabbandieri senza neppure esigere il versamento della prevista cauzione di 100 000 franchi perché convinte che potranno riscuoterla a procedimento concluso con l'aiuto delle autorità cinesi.
Per l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, responsabile dell'esecuzione della Convenzione di Washington per la protezione delle specie (CITES), non c'è da sorprendersi di questo genere di reato poiché le multe sono troppo basse rispetto al valore dell'avorio contrabbandato sul mercato nero. Quello citato è già il quarto caso registrato nel corso di quest'anno anno.
Questi casi portano a concludere che la Svizzera è considerata una piattaforma attrattiva per il contrabbando. In considerazione del fatto che la Svizzera è il Paese depositario della Convenzione di Washington, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. Come valuta la situazione attuale per quanto concerne i reati di contrabbando, in particolare il contrabbando di souvenir (incluso i trofei di caccia)? Qual è lo sviluppo osservabile in termini qualitativi e quantitativi?
2. Corrisponde al vero che i contrabbandieri fermati sono stati esentati dal pagamento della cauzione? Se sì, per quali ragioni?
3. Quali provvedimenti mirati possono essere presi attualmente? Il Consiglio federale è disposto a fare in modo che questi provvedimenti siano presi in modo più coerente?
4. Come si potrebbe impedire più efficacemente il contrabbando di avorio e di altri prodotti derivati da altri animali selvatici protetti? È disposto a innalzare le multe? A suo avviso, quali altri provvedimenti potrebbero essere presi per contrastare meglio il contrabbando, in particolare il contrabbando di souvenir (incluso i trofei di caccia)?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Negli anni 2013 e 2014, le importazioni in Svizzera conformi alle prescrizioni di esemplari protetti secondo la Convenzione CITES (RS 0.453) sono state circa 160 000. Nello stesso periodo, nell'ambito di controlli al confine, l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), responsabile dell'esecuzione della Convenzione CITES, hanno sequestrato 1874 partite di esemplari protetti a causa della mancanza di documenti che ne provassero l'origine legale e avviato i pertinenti procedimenti amministrativi. Si trattava prevalentemente di piccoli oggetti in pelle di rettile o lana di specie protette, nonché di piante e animali vivi. Negli ultimi dieci anni l'avorio è stato raramente oggetto di procedimenti. Nella maggior parte dei casi le merci, gli animali o le piante sono stati rilasciati dopo presentazione dei documenti necessari. In circa il 10 a 20 per cento dei casi gli esemplari sono stati confiscati. Secondo il parere del Consiglio federale, nel confronto internazionale, la Svizzera svolge un ruolo di secondaria importanza nel contesto del commercio illegale di esemplari CITES.
2. Nel caso menzionato nell'interpellanza, alle persone fermate che alla dogana si sono spacciate per corrieri è stata chiesta una cauzione di 40 000 franchi. Dato che però non avevano con sé abbastanza contanti, carte di credito coperte o oggetti di valore, si è dovuto ridurre la cauzione a circa 3000 franchi. Per motivi di proporzionalità si è rinunciato a ulteriori misure di sicurezza. L'avorio è stato sequestrato e sarà avviato un procedimento penale.
3./4. L'AFD e l'USAV fissano insieme gli aspetti principali dei controlli, eseguono analisi di rischio ed elaborano le corrispondenti misure di attuazione. Stando alle esperienze maturate finora, ad esempio, negli ultimi anni è stato intensificato in modo mirato e con successo il controllo del commercio illegale di sciarpe di lana ricavata dal pelo di antilopi tibetane (shahtoosh). Da circa due anni, il corpo delle guardie di confine sta inoltre addestrando cani a individuare esemplari di specie protette. Infine, occorre anche verificare come possano essere inasprite le disposizioni penali della legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (RS 453), che prescrivono multe fino a 40 000 franchi e in casi gravi una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria fino a un milione di franchi (cfr. il parere in risposta alla mozione Barazzone 15.3958, "Inasprire le sanzioni penali contro il commercio illegale di specie minacciate").
Risposta del Consiglio federale.