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15.3832 · Mozione · 2015-09-10

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Fatto salvo il rispetto degli impegni internazionali, il Consiglio federale è incaricato di vietare l'importazione di prodotti ottenuti infliggendo sofferenze agli animali.

Begründung

Il Parlamento e il Consiglio federale hanno già accolto diversi interventi parlamentari che chiedevano di vietare l'importazione di prodotti ottenuti infliggendo sofferenze agli animali, per esempio di articoli di pellicceria (14.4286) e di prodotti derivati dalle foche (11.3635). Due interventi concernenti i trofei di caccia sono ancora pendenti (15.3736 e 14.3502).

In base all'articolo 18 della legge federale sull'agricoltura (LAgr), il Consiglio federale ha la possibilità di emanare determinate prescrizioni (obbligo di dichiarazione, aumento dei dazi, divieto d'importazione) per prodotti ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera. Inoltre, l'articolo 14 capoverso 1 della legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) conferisce al Consiglio federale la facoltà, per motivi di protezione degli animali, di vincolare a condizioni, limitare o vietare l'importazione, il transito e l'esportazione di animali o di prodotti animali. Ciò nonostante, in Svizzera continuano a essere importati numerosi articoli prodotti infliggendo sofferenze agli animali. Questo accade o perché le misure sono troppo poco incisive o perché le disposizioni della LAgr e della LPAn e le diverse raccomandazioni internazionali in materia non sono applicate con la dovuta coerenza o non possono essere controllate (obbligo di dichiarazione). È questo per esempio il caso del foie gras, delle cosce di rana e anche delle pellicce, la cui produzione implica sempre la sofferenza degli animali. Secondo il competente Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), inoltre, nel caso dei prodotti di pellicceria sono ancora pochi gli offerenti che dichiarano il prodotto attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni.

Considerato il numero di interventi parlamentari in materia e il crescente bisogno da parte dei consumatori di standard svizzeri di protezione degli animali, s'impone una modifica della pertinente disposizione della LAgr (divieto d'importazione).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole del problema dei prodotti di origine animale ottenuti in condizioni non conformi alla protezione degli animali e condanna queste pratiche. Ritiene tuttavia che l'introduzione di un divieto generale di importazione di prodotti "ottenuti infliggendo sofferenze agli animali" non sia la soluzione adatta.

I prodotti derivati in violazione delle disposizioni legislative svizzere sulla protezione degli animali non possono essere definiti semplicemente "ottenuti infliggendo sofferenze". Anche in Svizzera, non tutte le infrazioni alle disposizioni della protezione degli animali rappresentano un maltrattamento ai sensi dell'articolo 26 della legge federale sulla protezione degli animali (RS 455). Pertanto occorrerebbe dapprima chiarire e definire nella legislazione quali metodi di produzione impiegati all'estero sono da ritenere un maltrattamento. Inoltre, per applicare un eventuale divieto, si dovrebbe poter determinare come sono ottenuti effettivamente i prodotti importati in Svizzera. Questo potrebbe rivelarsi difficile se non addirittura impossibile. I controlli della merce importata sarebbero molto onerosi. Sono molti i prodotti di origine animale importati: derrate alimentari come il latte, la carne e le uova, ma anche sottoprodotti come gli alimenti per animali domestici, gli articoli di pelletteria o le gelatine. Numerosi prodotti, per esempio i cosmetici, gli additivi alimentari, le essenze o altri additivi, contengono inoltre componenti di origine animale che non sono però chiaramente riconoscibili come tali.

Secondo l'articolo 18 della legge sull'agricoltura (RS 910.1), il Consiglio federale può emanare provvedimenti concernenti i prodotti ottenuti mediante metodi di produzione vietati solamente a condizione che siano rispettati gli impegni internazionali. Dal punto di vista del diritto commerciale (OMC e accordi di libero scambio), un divieto di importazione sottostà a requisiti elevati. Un divieto generale di importazione, come quello richiesto con la presente mozione, sarebbe difficilmente compatibile con il diritto internazionale, in particolare con i principi dell'accordo generale su le tariffe doganali e il commercio (RS 0.632.21) e dell'accordo bilaterale con l'UE sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81; allegato 11).

Secondo il Consiglio federale, le prescrizioni in materia di dichiarazione previste dall'ordinanza sulle dichiarazioni agricole (RS 916.51) e dall'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce (RS 944.02), così come le dichiarazioni positive volontarie secondo l'articolo 16a della legge sull'agricoltura (RS 910.1) restano strumenti adeguati per permettere ai consumatori di informarsi su un prodotto e di decidere con cognizione di causa se acquistarlo o meno. Del resto, sarà possibile determinare in modo attendibile gli effetti dell'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce solamente in seguito alla valutazione prevista a inizio del 2017 (cfr. parere del Consiglio federale in riposta al postulato Bruderer Wyss 14.4286, "Impedire l'importazione e la vendita di prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali").

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.