15.3849 · Postulato · 2015-09-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento, in tempo per la consultazione relativa alla revisione del diritto d'autore, un rapporto che esponga le possibilità di sancire nella legge sul diritto d'autore la "licenza collettiva estesa". A tale scopo illustra la prassi internazionale e mostra in che misura una regolamentazione in tal senso potrebbe integrare le licenze collettive facoltative o obbligatorie attualmente previste in Svizzera.
Begründung
Per ragioni d'efficacia, i diritti d'autore devono essere sfruttati collettivamente laddove opere o prestazioni protette dal diritto d'autore sono utilizzate in grandi quantità (p. es. radio e televisione, biblioteche, scienze e ricerca). A tal fine la legge sul diritto d'autore (LDA) prevede due possibilità: le licenze collettive facoltative (che le società di gestione accordano per delega dei loro membri) e la gestione collettiva obbligatoria, in cui le società di gestione rilasciano licenze sulla base di tariffe approvate applicabili anche ai titolari di diritti d'autore o affini che non sono loro membri.
La limitazione a questi due strumenti è tuttavia problematica: con le licenze collettive facoltative, lo sfruttamento dei diritti resta incompleto perché limitato ai membri della società di gestione; dal canto suo, la gestione collettiva obbligatoria non può adeguarsi alla rapida evoluzione dei modi di utilizzo delle opere, in particolare nel settore on line. È pertanto necessaria una soluzione complementare più flessibile.
La "licenza collettiva estesa" ("extended collective license") è praticata da una cinquantina d'anni, soprattutto in Scandinavia. In Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia continua ad acquisire importanza, ed è sostenuta sia dai titolari dei diritti sia dagli utilizzatori. L'aumento esponenziale dell'utilizzo di opere on line non fa che aumentare l'importanza di questo efficace strumento.
Tale licenza si fonda su convenzioni collettive concluse liberamente tra società di gestione e utilizzatori, che si applicano successivamente a tutte le opere e prestazioni di un determinato tipo. I compensi sono ripartiti uniformemente tra membri e non membri. La direttiva 93/83/CEE (relativa alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo) si riferisce, tra le altre cose, alla licenza collettiva estesa. Le direttive 2012/28/UE (su taluni utilizzi consentiti di opere orfane) e 2014/26/UE (sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi) evocano le regolamentazioni di questo tipo quale possibilità di attuazione nel diritto nazionale. Il Regno Unito ha di recente introdotto nel suo Copyright, Patent and Design Act una normativa applicabile alla gestione collettiva estesa.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
In linea di massima il diritto d'autore presuppone una gestione individuale. Nel caso di utilizzi di massa di opere e prestazioni protette dal diritto d'autore, questo tipo di gestione può diventare un ostacolo indesiderato, se l'onere per ottenere le singole licenze è eccessivo. In virtù della legge sul diritto d'autore il Consiglio federale può pertanto prevedere, tramite ordinanza, la gestione collettiva di determinati ambiti, se l'interesse pubblico lo esige.
In questi casi, lo strumento della "licenza collettiva estesa" consentirebbe effettivamente di reagire in maniera più rapida nell'interesse degli utilizzatori e dei titolari dei diritti. Nell'ambito della consultazione, il Consiglio federale illustrerà pertanto le possibilità di sancire tale strumento nella legge sul diritto d'autore. La richiesta dell'autore del postulato sarà pertanto di fatto adempiuta. Non è dunque necessario elaborare un rapporto separato all'attenzione del Parlamento.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.