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15.3853 · Postulato · 2015-09-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di stilare un rapporto che valuti la possibilità di imporre orari di uscita e rientro in tutti i centri federali e cantonali di accoglienza per richiedenti l'asilo al fine di ridurre i disturbi sonori per il vicinato, i vari atti di inciviltà, ma anche di dissuadere dal compiere attività illecite. Deve inoltre valutare le disposizioni amministrative e disciplinari applicabili in caso di mancata osservanza.

Begründung

Attualmente constatiamo che occorre aprire un numero importante di nuovi centri di accoglienza per far fronte all'arrivo di richiedenti l'asilo sul nostro territorio. Ciò richiede misure efficaci per mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici.

In effetti, l'arrivo di questi migranti suscita reazioni talvolta conflittuali con gli abitanti del quartiere a causa del comportamento di determinati individui che non rispettano le nostre leggi e regole. Sappiamo anche che una parte dei richiedenti respinti si dedica al traffico di stupefacenti, principalmente durante la notte.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Di norma i richiedenti l'asilo sono alloggiati in una struttura della Confederazione soltanto all'inizio della procedura, in media per meno di 30 giorni. Eventuali episodi di rilevanza penale verificatisi durante questo periodo sono denunciati sistematicamente alla polizia. La competente autorità cantonale può inoltre ordinare divieti mirati di accedere a o lasciare una determinata area oppure una carcerazione in virtù del diritto in materia di stranieri nei confronti dei richiedenti l'asilo che compromettono la sicurezza e l'ordine pubblici (art. 74 segg. della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri; RS 142.20). L'articolo 26 capoverso 1bis della legge sull'asilo (RS 142.31), introdotto con la sua revisione urgente, consente inoltre alla Segreteria di Stato della migrazione di collocare in centri speciali i richiedenti l'asilo che compromettono la sicurezza e l'ordine pubblici o che disturbano considerevolmente l'esercizio regolare dei centri di registrazione e di procedura (CRP; cfr. parere del Consiglio federale relativo alla mozione Quadri 13.3467).

L'ordinanza del DFGP del 24 novembre 2007 sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell'asilo (ordinanza DFGP; RS 142.311.23) prevede varie ulteriori misure volte a garantire una gestione ordinata degli alloggi e quindi anche la sicurezza e l'ordine pubblici. Il personale addetto alla sicurezza è ad esempio autorizzato a perquisire i richiedenti e i loro bagagli, sequestrando in particolare armi, stupefacenti e bevande alcoliche. I richiedenti l'asilo sono peraltro autorizzati a lasciare i centri di registrazione e i centri esterni della Confederazione soltanto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17 e nei fine settimana da venerdì alle 9 fino a domenica alle 19. L'uscita può essere negata ai richiedenti l'asilo che non rispettano il regolamento interno del centro o disattendono gli oneri loro imposti per mantenere la tranquillità e l'ordine (cfr. art. 3 cpv. 1, art. 11 cpv. 2 e art. 12 cpv. 1 ordinanza DFGP). La variegata offerta di programmi occupazionali di pubblica utilità e di lavori domestici permette inoltre di strutturare le giornate dei richiedenti l'asilo nei CRP e negli altri alloggi della Confederazione.

Dopo il loro soggiorno in un alloggio della Confederazione, i richiedenti l'asilo sono ripartiti tra i cantoni. A partire da questo momento la scelta dell'alloggio, le prestazioni di base e l'assistenza dei richiedenti l'asilo rientrano nella competenza cantonale. Spetta ai cantoni scegliere il luogo in cui alloggiare i richiedenti loro attribuiti e definire le regole vigenti nei centri cantonali.

Il Consiglio federale ritiene che eventuali problemi di sicurezza possano essere risolti in maniera efficace applicando in maniera sistematica gli strumenti esistenti. Una maggiore limitazione generale degli orari di apertura dei centri federali non appare necessaria, non può essere giustificata da un preponderante interesse pubblico e sarebbe in contrasto con le prescrizioni costituzionali (cfr. pareri del Consiglio federale relativi alla mozione Fehr Hans 15.3556 e all'iniziativa cantonale del cantone di Argovia 99.301).

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.