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Rinuncia alla revisione dell'ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile

15.3884 · Mozione · 2015-09-22

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di ritirare la revisione dell'ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC), annunciata nell'estate 2015 e la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2016, e di rinunciare definitivamente a questo progetto di revisione.

Begründung

Nel progetto di revisione della nuova ordinanza sugli emolumenti dell'UFAC si propongono diversi nuovi obblighi di pagamento di emolumenti. Oltre a introdurre emolumenti aggiuntivi, in generale è previsto un massiccio aumento delle tasse attuali. In tal modo si amplia in maniera considerevole il margine di manovra dell'amministrazione e vi sono da temere ingenti oneri supplementari dovuti a nuovi balzelli.

Ora, non è sensato procedere alla revisione totale di un'ordinanza soltanto sulla base di singoli casi. Inoltre, la prassi del Tribunale federale a cui allude il DATEC non esige tassativamente una revisione.

La prevista modifica dell'ordinanza sugli emolumenti dell'UFAC è palesemente in contraddizione con gli obiettivi di politica aeronautica fissati dal Consiglio federale. Oltre ad aumentare i costi a carico dell'industria, essa indebolisce la competitività del settore, mettendo per giunta a repentaglio posti di lavoro e l'esistenza stessa di singole imprese aeronautiche. Occorre pertanto rinunciare a questa revisione d'ordinanza e ritirare il progetto.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'attuale ordinanza sugli emolumenti dell'UFAC è stata emanata nel settembre 2007 e risale al periodo precedente il recepimento, da parte della Svizzera, del diritto aeronautico europeo. Nel settore dell'aviazione civile, in base all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68), la Svizzera riprende per principio gli sviluppi giuridici in atto in seno all'UE. L'ordinanza sugli emolumenti dell'UFAC deve pertanto essere adeguata alla nuova normativa. Ciò concerne in particolare le disposizioni relative alle licenze per piloti e all'esame dei piloti (Regolamento UE n. 1178/2011, nella versione valida in Svizzera) nonché la certificazione e l'ammissione sul mercato di imprese aeronautiche (Regolamento UE n. 965/2012 nella versione valida in Svizzera). Gli emolumenti per gli Aeromedical Center e i medici aeronautici (AEMs) devono inoltre essere adeguati alla disciplina UE (Regolamento (UE) n. 1178/2011 nella versione valida in Svizzera).

In base a una sentenza del Tribunale federale (sentenza 2C_840/2011 del 30 aprile 2012) il quadro tariffario (in particolare l'emolumento massimo) inoltre subirà un aumento in determinati settori. Sarà così garantito che anche in casi eccezionali, ossia per lavori di certificazione particolarmente complessi, possa essere emanata una fattura proporzionale all'onere. Anche in futuro, l'emolumento sarà commisurato all'onere; l'importo massimo nella pratica non verrà tuttavia praticamente mai raggiunto. Per giunta, solo in pochi casi risulterà un onere supplementare. Anche se confrontati con quelli di altre autorità aeronautiche, gli emolumenti e gli importi massimi adeguati, così come le tariffe orarie determinanti dell'UFAC, pari a 180 franchi per ora di lavoro di un perito, si attestano a un livello relativamente moderato. Dal 2007, le tariffe applicate in Svizzera non sono mai più state adeguate al rincaro e non coprono nemmeno lontanamente i costi integrali. Per questi motivi, il 28 ottobre 2015 il Consiglio federale ha deciso di rivedere l'ordinanza sugli emolumenti. L'entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2016.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.