15.3893 · Interpellanza · 2015-09-22
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande:
1. Da cinque anni la Conferenza svizzera dei pianificatori cantonali sta proponendo alla Confederazione di semplificare l'elaborazione dei programmi d'agglomerato. Stando alle dichiarazioni dei membri responsabili dei governi cantonali, per il momento questi sforzi non hanno prodotto i risultati auspicati. Il Consiglio federale è a conoscenza delle tensioni esistenti (frequenti cambiamenti degli interlocutori responsabili in seno alla Confederazione; intromissione nella sovranità cantonale; crescenti requisiti per i programmi d'agglomerato; obbligo di attuazione delle misure per i comuni, ecc.)?
2. L'attuazione dei programmi d'agglomerato comporta notevoli oneri per i cantoni in termini di IVA, calcolo del rincaro, della finanziabilità dei progetti e delle tappe di realizzazione. Il Consiglio federale è disposto a valutare, congiuntamente ai cantoni, le possibilità di semplificare i processi nell'ambito dei programmi d'agglomerato e a mettere poi in pratica le proposte di soluzione emerse?
Begründung
L'obiettivo è quello di semplificare i processi onerosi relativi all'elaborazione dei programmi d'agglomerato e all'attuazione delle misure cofinanziate, al fine di migliorare la collaborazione e la comunicazione tra gli uffici federali preposti e i cantoni.
Stellungnahme des Bundesrates
I processi di elaborazione di un programma d'agglomerato efficace sono impegnativi e onerosi. Il Consiglio federale si adopera quindi affinché i processi di finanziamento delle misure siano semplificati al massimo. Il collegio risponde alle domande come segue:
1. I programmi d'agglomerato trasporti e insediamento costituiscono la base per l'esame e l'eventuale cofinanziamento da parte della Confederazione di talune misure nell'ambito dell'infrastuttura di trasporto. Devono adempiere i requisiti e le condizioni previsti nella legge del 6 ottobre 2006 sul fondo infrastrutturale (RS 725.13), nella legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugl oli minerali a destinazione vincolata (RS 725.116.2), nell'ordinanza del 7 novembre 2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale (RS 725.116.21), nonché nella legislazione sulle sovvenzioni.
Siccome non tutte le misure e i progetti inoltrati dagli agglomerati possono essere presi in considerazione, la collaborazione tra Confederazione e cantoni non sempre risulta distesa e priva di tensioni. A maggior ragione, occorre fare in modo che il processo d'esame sia obiettivamente giustificato. Ad ogni modo, dopo due generazioni di programmi si può affermare che la procedura è rodata e la collaborazione si è migliorata costantemente.
Nuove condizioni quadro, quali l'entrata in vigore delle nuove disposizioni della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (RS 700), l'istituzione del fondo per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria e le condizioni stabilite dal Controllo federale delle finanze, hanno reso necessario l'adeguamento delle istruzioni per l'esame e il cofinanziamento dei programmi d'agglomerato. La Confederazione s'impegna a rispettarle nel modo più pragmatico possibile. Nel corso degli anni, sono già state introdotte diverse semplificazioni, come ad esempio nel caso della valutazione del criterio di efficacia "Aumento della sicurezza del traffico". Inoltre, già dal 2012 una piattaforma di scambio tra la Confederazione e i cantoni permette uno scambio tempestivo di informazioni e discussioni tese a chiarire i malintesi e a proporre soluzioni. Questa forma di collaborazione ha promosso la comprensione reciproca. Visto e considerato che la realizzazione delle misure compete spesso ai comuni, la Confederazione necessita pure dati e informazioni affidabili da parte dei comuni al fine di sapere se e quando queste misure sono state attuate.
2. Per quanto riguarda il finanziamento delle misure, i "notevoli oneri" menzionati dall'autore della presente interpellanza si riferiscono presumibilmente ai progetti in ambito stradale, particolarmente numerosi e spesso di piccole dimensioni. L'Ufficio federale delle strade (USTRA) cerca periodicamente di snellire le procedure e la documentazione da inoltrare. Ciò concerne in particolare il calcolo della compensazione del rincaro e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Da fine 2013, infatti, l'USTRA ha ripreso il calcolo della compensazione del rincaro. I cantoni devono quindi integrare le cifre solo nel conteggio finale. L'USTRA ha introdotto semplificazioni anche nell'ambito dell'IVA, con un calcolo sulla base delle spese effettive.
Conformemente alla legislazione in vigore, per poter concludere un accordo sul finanziamento, l'USTRA necessita dal cantone la prova dell'approvazione della misura (autorizzazione di costruzione) e la prova della garanzia sul finanziamento.
Il Consiglio federale è dell'avviso che le semplificazioni procedurali introdotte abbiano ridotto l'onere amministrativo per entrambe le parti. Le proposte giunte dai cantoni, come ad esempio quelle relative alla piattaforma di scambio tra la Confederazione e i cantoni, verranno senz'altro prese in considerazione. La Confederazione deve tuttavia disporre di sufficienti mezzi di controllo per poter garantire un'utilizzazione adeguata dei contributi federali a favore del traffico d'agglomerato e la parità di trattamento tra i cantoni.
Risposta del Consiglio federale.