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15.3905 · Mozione · 2015-09-23

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le disposizioni sull'investimento del patrimonio degli istituti di previdenza in modo tale che

1. la categoria d'investimento "investimenti infrastrutturali" sia menzionata in un nuovo articolo 53 capoverso 1 lettera f OPP 2 e non venga più inclusa tra gli "investimenti alternativi";

2. in una nuova lettera f del capoverso 1 dell'articolo 55 OPP 1 sia previsto un limite massimo del 10 per cento per la categoria "investimenti infrastrutturali", senza modificare i limiti delle lettere a-e.

Begründung

I problemi strutturali della previdenza professionale sono in aumento. A causa dell'attuale livello degli interessi e dei molteplici rischi, per gli istituti di previdenza è ormai molto più difficile conseguire durevolmente redditi da capitale sufficienti. Se non si adegueranno in modo ragionevole anche le possibilità d'investimento, gli effetti di ridistribuzione già in atto tra i contribuenti attivi e i beneficiari di rendite aumenteranno ulteriormente. A medio termine gli istituti rischiano così di ritrovarsi con una copertura insufficiente e di dover adottare misure di risanamento.

Gli investimenti infrastrutturali sono contraddistinti da un valore molto stabile e un rendimento costante e servono a finanziare beni reali importanti per l'intera società, che permettono di creare posti di lavoro qualificati e valore aggiunto anche e soprattutto nel nostro Paese. I fondi investiti servono a finanziare infrastrutture negli ambiti dell'energia (reti di trasmissione, impianti di produzione di energia), della mobilità, dell'approvvigionamento e della sanità.

Se fossero menzionati separatamente nell'elenco quali investimenti autorizzati non alternativi, gli investimenti infrastrutturali perderebbero l'aura negativa degli investimenti "alternativi" (scarsa trasparenza, costi). E gli istituti di previdenza potrebbero investire in misura superiore rispetto a oggi anche in progetti ecologicamente sostenibili in Svizzera, promuovendo così con fondi privati la svolta energetica sostenuta dal Consiglio federale e dal Parlamento e facendo al contempo beneficiare i loro assicurati di rendimenti a lungo termine. La diversificazione del patrimonio d'investimento conferirebbe una maggiore libertà d'azione agli istituti di previdenza sul fronte delle attività di bilancio. Inoltre, il patrimonio d'investimento sarebbe esposto a minori rischi, dato che il valore e il rendimento degli investimenti infrastrutturali hanno una correlazione bassa o nulla con l'andamento dei mercati azionari e obbligazionari internazionali.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ha esaminato la questione della creazione di una categoria separata per gli investimenti infrastrutturali già nel quadro della revisione delle prescrizioni in materia d'investimenti del 6 giugno 2014 (RU 2014 1585). In un settore regolamentato come ad esempio quello delle reti di distribuzione di elettricità, gas o teleriscaldamento svizzere o europee, gli investimenti infrastrutturali comportano pochi rischi. Tali investimenti sono tuttavia molto eterogenei e non costituiscono una categoria d'investimento ben definita. Si tratta perlopiù d'investimenti illiquidi e a lunghissimo termine. Nel contesto globale, a seconda del tipo e dell'ubicazione dell'infrastruttura, sono spesso esposti anche a ingenti rischi economici, tecnici e politici. Chi investe in questo tipo di progetti deve dimostrare una grande diligenza soprattutto negli investimenti diretti non diversificati. L'introduzione nell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2; RS 831.441.1) di una nuova categoria d'investimento per gli investimenti infrastrutturali non produrrebbe incentivi supplementari all'investimento, in quanto gli investimenti alternativi non presentano ostacoli impliciti per gli istituti di previdenza. Queste ragioni hanno indotto il Consiglio federale a considerare gli investimenti infrastrutturali come investimenti alternativi nelle prescrizioni d'investimento della previdenza professionale, rinunciando alla creazione di una categoria d'investimento separata. Gli investitori professionali non percepiscono alcuna aura negativa in questa classificazione, ma analizzano le caratteristiche concrete degli investimenti. Nel rispetto dei normali obblighi di diligenza, gli istituti di previdenza possono già oggi investire tranquillamente in infrastrutture e le prescrizioni d'investimento della previdenza professionale non impediscono loro di farlo. Il Consiglio federale non vede pertanto alcuna necessità d'intervento. Se l'offerta di investimenti infrastrutturali sarà sufficientemente interessante, gli istituti di previdenza sapranno sicuramente cogliere le opportunità.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.