Lexipedia

15.3917 · Interpellanza · 2015-09-23

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il crowdfunding consiste nel finanziamento di progetti di diverso tipo da parte di più finanziatori che, di regola, avviene per mezzo di piattaforme Internet senza la partecipazione dei tradizionali intermediari finanziari.

Al riguardo sorgono i seguenti interrogativi:

1. Quali tipologie di crowdfunding esistono? Queste ultime in cosa differiscono dalle altre note forme di finanziamento?

2. In quali rischi incorrono gli investitori che prendono parte a progetti di crowdfunding?

3. Come è disciplinato il crowdfunding nella legislazione attuale?

4. Secondo il Consiglio federale sussiste il bisogno di una regolamentazione volta a promuovere il crowdfunding come possibilità di finanziamento innovativa e, al tempo stesso, a tutelare adeguatamente gli investitori? Esiste ad esempio la possibilità di applicare specifiche eccezioni senza compromettere un'adeguata protezione del cliente? Nei progetti di regolazione attuali viene affrontata la tematica del crowdfunding?

Begründung

La nuova tipologia di finanziamento crowdfunding riscuote sempre maggior successo. Da un lato, diverse idee commerciali innovative si fondano su questo metodo di finanziamento. D'altro lato, sempre più privati vedono nel crowdfunding un'alternativa all'investimento monetario, con tutti i rischi che esso comporta. La crescente popolarità e i diversi conflitti d'interesse (innovazioni economiche e tutela degli investitori) derivanti da un crowdfunding giustificano un approfondimento tempestivo di questa tematica.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il crowdfunding è una forma di finanziamento alternativa per progetti di varia natura. Consiste nella mobilitazione di molteplici finanziatori che solitamente contribuiscono all'ammontare complessivo solo con una quota ridotta. La loro mobilitazione avviene generalmente tramite le piattaforme di Internet. Il crowdfunding si presenta sotto svariate forme che grosso modo possono essere suddivise in quattro categorie:

a. crowddonating: i finanziatori non si aspettano né un rimborso né una controprestazione (modello della donazione). È una forma di crowdfunding particolarmente indicata per i progetti con uno scopo ideale;

b. crowdsupporting: i finanziatori rinunciano al rimborso della somma ceduta, tuttavia ricevono una controprestazione di natura materiale ma di entità ridotta oppure di natura ideale (ad es. citazione nei titoli di coda del film o ingresso alla prima);

c. crowdlending: i finanziatori si aspettano sia il rimborso del denaro ceduto sia, di solito, un'adeguata remunerazione;

d. crowdinvesting: si tratta di un tipo di finanziamento societario. La controprestazione avviene sotto forma di diritti di partecipazione, con eventuale partecipazione ai proventi.

2. Per gli investitori, i rischi del crowdlending o crowdinvesting consistono in particolare nel fallimento dei progetti finanziati e nella mancata realizzazione delle aspettative di natura monetaria (ad es. il rimborso della somma ceduta). Solitamente il finanziamento non avviene tramite istituti finanziari affermati e sorvegliati dalla FINMA.

3. Il crowdfunding non è disciplinato in modo specifico. A seconda della tipologia, trovano applicazione norme diverse previste dal diritto privato e dalla legislazione sui mercati finanziari.

Ad esempio, al crowddonating e al crowdsupporting si applicano le disposizioni di diritto privato che disciplinano la donazione. Per il crowdlending, il finanziamento può avvenire tramite i prestiti tradizionali o con l'emissione di prestiti obbligazionari. Va inoltre considerata l'applicabilità della legge sul credito al consumo, ma solo nel caso in cui il creditore concede un prestito a un consumatore a titolo professionale. Per il crowdinvesting occorre osservare le prescrizioni del diritto societario.

Nell'ambito della legislazione sui mercati finanziari possono essere applicate la legge sulle banche (LBCR), la legge sugli investimenti collettivi, la legge sul riciclaggio di denaro o la legge sulle borse. Occorre prestare particolare attenzione al divieto, prescritto dal diritto bancario, di accettare a titolo professionale depositi del pubblico o di pubblicizzare tale accettazione (art. 46 cpv. 1 lett. a e 49 cpv. 1 lett. c LBCR). Poiché i prestiti rimborsabili valgono quali depositi del pubblico e il carattere professionale è supposto già in presenza di 20 depositi, i beneficiari sono passibili di pena nei casi previsti dagli articoli 46 e 49 LBCR. Se i creditori effettuano i loro finanziamenti tramite i conti dei gestori delle piattaforme, questi ultimi devono osservare la legge sulle banche e la legge sul riciclaggio di denaro.

Entra nel merito delle condizioni quadro relative al crowdfunding anche lo studio effettuato dalla Vischer SA del dicembre del 2013 e commissionato dalla SECO ("Diskussionspapier Risikokapital in der Schweiz"; consultabile on line, disponibile solo in tedesco) come pure una scheda informativa della FINMA del 1° dicembre 2014.

4. Nell'ambito dei progetti di regolamentazione in corso non è prevista alcuna normativa specifica per il crowdfunding. Il tema è tuttavia affrontato esplicitamente nella legge sui servizi finanziari (LSF). Se, ad esempio nell'ambito del crowdlending, sono emessi prestiti obbligazionari che non sono strutturati come titoli, essi valgono come strumenti finanziari. Per questi ultimi, in base alla LSF, occorre redigere un cosiddetto foglio informativo di base, qualora siano offerti alla clientela privata. Il foglio informativo di base, che mira a fornire un breve quadro generale dello strumento finanziario, deve essere redatto in maniera comprensibile e deve contenere le informazioni fondamentali sullo strumento finanziario (segnatamente i costi e i rischi). L'obiettivo è creare in modo semplice la necessaria trasparenza sul rischio di perdita tipico del crowdfunding.

Spesso i titoli di partecipazione offerti nell'ambito del crowdinvesting (azioni, buoni di godimento o buoni di partecipazione) sono titoli, per i quali, in caso di offerta pubblica, deve essere fondamentalmente pubblicato un prospetto. Tuttavia, di solito rientrano in una delle eccezioni previste nella LSF. Ad esempio, non è necessario alcun prospetto se il volume complessivo di un'emissione, nell'arco di dodici mesi, resta inferiore a 100 000 franchi o se la raccolta di fondi serve puramente a scopi ideali.

Inoltre, il progetto della LSF chiarisce che laddove occorra redigere un prospetto o un foglio informativo di base, l'accettazione di fondi non costituisce accettazione di depositi del pubblico ai sensi della LBCR.

Risposta del Consiglio federale.