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Prestazioni transfrontaliere di servizi. Fotografi da assoggettare alla procedura di notifica dal primo giorno lavorativo

15.3919 · Mozione · 2015-09-23

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist; RS 823.201) affinché in futuro anche i fotografi stranieri attivi sul nostro territorio siano soggetti all'obbligo di notifica indipendentemente dalla durata dei lavori.

Begründung

La normativa vigente (art. 6 cpv. 1 e 2 dell'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera, Odist.) non prevede attualmente l'obbligo di notifica di attività lucrativa dal primo giorno per la categoria professionale dei fotografi. Questo comporta dei problemi di verifica delle effettive presenze di fotografi stranieri che operano sul nostro territorio, dato che questi sono presenti spesso puntualmente per impieghi di poche ore o un giorno al massimo, ad esempio nel quadro di matrimoni o simili feste. In queste circostanze, qualora un fotografo straniero sia oggetto di un controllo, è pertanto possibile che lo stesso non dichiari eventuali prestazioni effettuate in precedenza durante l'anno civile, potenzialmente anche superiori agli otto giorni senza obbligo di notifica che l'ordinanza gli concede attualmente.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In occasione dell'introduzione delle misure collaterali nel 2004 il Consiglio federale ha stabilito che i lavori dei prestatori di servizi transfrontalieri con sede negli Stati dell'UE-25/AELS devono essere notificati (a condizione che non vengano superati i 90 giorni lavorativi per anno civile) se durano più di otto giorni per anno civile (art. 6 cpv. 1 ODist; RS 823.201).

Sancendo questo principio l'ODist riprende la regolamentazione già applicata prima dell'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, valida finora per i Paesi terzi, concernente gli otto giorni per anno civile esenti dall'obbligo di autorizzazione per le prestazioni di servizi transfrontaliere (cfr. art. 14 ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, OASA; RS 142.201). L'integrazione nell'ODist di questa regola applicabile ai Paesi terzi permette di evitare che i cittadini dell'UE siano penalizzati rispetto ai cittadini degli Stati terzi.

Analogamente alla regolamentazione prevista nella vecchia ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS, ora OASA), già nel 2004 il Consiglio federale aveva escluso da questo principio quattro settori (edilizia, ingegneria e rami accessori dell'edilizia, ristorazione, lavori di pulizia in aziende o economie domestiche, servizi di sorveglianza e di sicurezza), che sottostanno quindi all'obbligo di notifica indipendentemente dalla durata dell'attività. Il Consiglio federale aveva motivato questa decisione con il fatto che questi settori necessitano di una protezione specifica per quanto riguarda l'osservanza delle condizioni salariali e lavorative minime e che la durata dei lavori è spesso inferiore agli otto giorni.

Nel quadro dei vari lavori di ottimizzazione e rafforzamento delle misure collaterali intrapresi dopo l'introduzione di tali misure, l'obbligo di notifica e di autorizzazione sin dal primo giorno di lavoro è stato esteso ad altri settori (commercio ambulante, industria del sesso, paesaggistica) sia nell'ODist che nell'OASA. Considerato il rischio di abusi in materia di condizioni salariali e lavorative, i settori summenzionati necessitano di un'elevata protezione.

Per quanto riguarda l'attività di fotografo, il Consiglio federale ritiene che non vi siano indizi secondo cui la prestazione di servizi transfrontaliera possa condurre ad abusi in materia di condizioni salariali e lavorative, per cui l'introduzione di un obbligo di notifica sin dal primo giorno di lavoro risulterebbe eccessiva e sarebbe contraria allo spirito della libera circolazione delle persone. Inoltre, per ragioni di parità di trattamento, bisognerebbe stabilire un obbligo di notifica sin dal primo giorno per tutte le prestazioni di breve durata, il che sarebbe in contraddizione con la regola - in vigore da molti anni - degli otto giorni all'anno esenti dall'obbligo di autorizzazione di cui sopra. Il Consiglio federale è tuttavia disposto, in caso di rischio di abusi in materia di condizioni salariali e di lavoro usuali per il luogo e per il ramo, ad esaminare l'estensione della lista dei settori esclusi dalla regola degli otto giorni.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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