15.3931 · Interpellanza · 2015-09-23
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
1. Quale significato attribuisce il Consiglio federale alla concessione di un brevetto ai broccoli da parte dell'Ufficio europeo brevetti?
2. Tale brevetto costituisce un precedente per la brevettabilità di intere specie vegetali?
3. Con il brevetto non viene aggirata la riserva che consente ai costitutori di continuare a effettuare la selezione utilizzando specie autorizzate della concorrenza?
4. Come garantisce la Svizzera che sia preservato l'accesso alle risorse genetiche delle nostre piante coltivate, al vecchio materiale della banca genetica e alle nuove varietà?
5. Quali misure sono necessarie affinché i metodi di selezione convenzionali, selezione assistita da marcatori inclusa, non siano limitati da brevetti?
6. La Svizzera è disposta a impegnarsi nella difesa del privilegio dei costitutori prescritto dal diritto UPOV (Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali), il quale garantisce che si può continuare a selezionare una varietà autorizzata e che questa può essere anche commercializzata liberamente?
7. Nel quadro di accordi di libero scambio, la Svizzera è disposta a esigere il rispetto della "riserva del costitutore" e, se necessario, a limitare la flessibilità di cui godono attualmente i Paesi partner in materia di protezione delle varietà e di brevettabilità delle piante?
Begründung
A fine marzo 2015 l'Ufficio europeo brevetti ha autorizzato la concessione di un brevetto sui broccoli e ha respinto tutti i ricorsi di Sygenta e delle ONG. Il brevetto suscita indignazione nel mondo dei costitutori, poiché costituisce un precedente per la brevettabilità di specie vegetali.
Il "brevetto sui broccoli" dell'azienda Plant Bioscience, concesso nel 2002 e confermato in ultima istanza dall'Ufficio europeo brevetti, si riferisce a un metodo di selezione che consente di incrementare il tenore di una componente che previene i tumori. Il metodo di selezione utilizzato comprende fasi convenzionali e marcatori diagnostici per l'identificazione delle piante con elevato tenore di componenti. Questa selezione assistita da marcatori, che è utilizzata come mero strumento diagnostico ma non altera il patrimonio genetico, fu già proposta per la selezione nel 1920. Oggi è utilizzata nelle aziende di selezione per ottenere diverse caratteristiche come le resistenze. Questo metodo è consentito anche nella selezione biologica. È incomprensibile che tale impiego sia considerato un'invenzione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il "brevetto sui broccoli" è un brevetto europeo. Questi brevetti vengono esaminati a livello centrale dall'Ufficio europeo brevetti (UEB) a Monaco di Baviera e dopo la registrazione sono protetti in tutti gli Stati firmatari della Convenzione sul brevetto europeo (CBE) indicati dal titolare, finché vengono versate le tasse annuali per il mantenimento in vigore dei brevetti, tuttavia al massimo per vent'anni. La Svizzera ha sottoscritto la CBE e in oltre il 90 per cento dei casi i brevetti validi sul suo territorio sono europei. Le decisioni di iscrizione riguardanti i brevetti europei hanno quindi effetti anche sul piano nazionale. Tuttavia, il "brevetto sui broccoli" in Svizzera è scaduto durante la procedura di ricorso per mancato pagamento della tassa annuale.
2. I brevetti sulle piante non sono una novità. La Commissione allargata di ricorso dell'Ufficio europeo brevetti (CAR) ha confermato brevetti di questo tipo già nel 1999. Da questo punto di vista, il "brevetto sui broccoli" non costituisce un precedente; anche la legge svizzera sui brevetti (LBI) ammette, in linea di principio, quelli sui vegetali. Per il "brevetto sui broccoli" la novità è che, secondo la CAR, simili brevetti vengono rilasciati anche quando l'unico metodo di produzione è una tecnica di selezione essenzialmente biologica (classica). Tuttavia non viene brevettata la tecnica, bensì il rispettivo risultato e solo se sono adempiuti tutti i presupposti per un brevetto: il broccolo deve presentare una caratteristica risultante da un impiego mirato di forze e/o sostanze naturali, nuova e non evidente per un esperto con una specializzazione media nel rispettivo ambito scientifico.
3. In Svizzera, le varietà vegetali non sono brevettabili né secondo la CBE né secondo la LBI, poiché sono protette tramite lo strumento della protezione delle varietà. I privilegi dei costitutori e degli agricoltori esistenti in virtù della LBI rimangono immutati anche per i brevetti europei: un costitutore è libero di usare il broccolo per la selezione o per scoprire e sviluppare una nuova varietà. I costitutori possono quindi continuare ad accedere e a utilizzare il materiale protetto.
4. L'innovazione nell'agricoltura è fondamentale per la sicurezza alimentare a livello globale, regionale e locale. È pertanto importante proteggerla. La Svizzera ha sottoscritto la Convenzione internazionale per la protezione delle nuove piante (Convenzione UPOV). L'accesso al materiale genetico vegetale protetto è garantito mediante la riserva del costitutore sia nella LBI sia nella legge sulla protezione dei vegetali (LPV). Il Consiglio federale osserva da vicino gli sviluppi internazionali dei vari aspetti controversi tra la protezione delle varietà e quella dei brevetti e nel quadro degli accordi internazionali farà in modo che la sicurezza dell'approvvigionamento venga tenuta debitamente in considerazione come importante obiettivo di sviluppo sostenibile, peraltro fissato anche nell'agenda 2030 della comunità internazionale. Sul piano internazionale, la Svizzera si impegna attivamente e costantemente a favore di un accesso per quanto possibile semplice e garantito alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura a scopi di ricerca, selezione e formazione. Essa ha sottoscritto il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) dell'ONU, che propugna un sistema multilaterale per un accesso agevolato a importanti risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e la ripartizione equa ed equilibrata dei benefici scaturiti dall'uso delle specie vegetali.
Nell'ambito di questo sistema l'utilizzo del broccolo per la ricerca, la selezione e la formazione è agevolato, ragion per cui il broccolo risultante da tale sistema deve continuare a essere a disposizione del sistema stesso ed è vietato proteggerlo, nella forma in cui è risultato da tale sistema, in virtù del diritto sulla proprietà immateriale. È invece possibile proteggere nuove piante. Se in un caso del genere l'accesso a questa nuova pianta per l'ulteriore selezione fosse limitato (ciò che, secondo la LBI in base al privilegio del costitutore, non accade), il costitutore della nuova pianta in questione è tenuto a versare un contributo finanziario al fondo di ripartizione dei benefici del sistema multilaterale, il cosiddetto Benefit Sharing Fund. Attualmente è in corso una revisione delle norme del sistema multilaterale e la Svizzera si impegna affinché queste vengano potenziate in maniera da favorire ulteriormente l'accesso agevolato e l'equa ripartizione dei benefici basata sugli utilizzatori. Sarà agevolata e garantita a lungo termine la partecipazione al sistema multilaterale delle ditte selezionatrici private. Nel quadro di tali negoziati, il nostro Paese è regolarmente portavoce della regione europea, nella quale rientra anche l'Unione europea.
5. I metodi di selezione convenzionali non possono essere brevettati (art. 53 lett. b CBE e art. 2 cpv. 2 lett. b LBI). Secondo la CAR, un processo di produzione di vegetali è "essenzialmente biologico" quando una fase tecnica sostiene solo l'incrocio dell'intero genoma. Se, però, una fase tecnica applicata nel metodo di incrocio o selezione modifica una caratteristica del vegetale o ne apporta una nuova e tale risultato non è frutto di un mero incrocio delle piante scelte, il metodo è brevettabile. In relazione al "brevetto sui broccoli", però, la CAR ha stabilito chiaramente che il metodo di selezione assistita da marcatori descritto non è brevettabile e non sarà, pertanto, brevettato neanche con il "brevetto sui broccoli".
6. La riserva del costitutore sancita nel diritto UPOV è incontestata e si applica già oggi a tutti i membri UPOV. Nel quadro della Convenzione UPOV, la Svizzera si impegnerà affinché resti garantita anche in futuro. Fatta eccezione per le varietà essenzialmente derivate, anche la commercializzazione di nuove piante è libera.
7. Per i membri UPOV non vi è flessibilità nell'ambito della riserva del costitutore: in base alla Convenzione UPOV essa deve essere accordata imperativamente. Il privilegio dei costitutori fissato nella LBI è molto ampio rispetto a quello internazionale. La Svizzera si impegna affinché le rispettive norme siano riprese anche nella normativa multilaterale.
Risposta del Consiglio federale.