15.3933 · Mozione · 2015-09-23
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento alcune modifiche del Codice di procedura penale svizzero (CPP) e della legge sui profili del DNA che stabiliscano per quali reati è obbligatorio prelevare un campione del sospettato ed effettuare un'analisi del DNA.
Begründung
Nel procedimento penale il prelievo dei campioni e le analisi del DNA dei sospettati sono applicati in maniera assai diversa nei vari cantoni. A titolo di esempio, mentre in un cantone non è prelevato alcun campione in caso di reati sessuali, in un altro cantone un registro definisce in quali crimini e delitti occorre farlo. L'articolo 3 della legge sui profili del DNA prevede, soltanto come disposizione potestativa, che per far luce su un crimine o un delitto, ai fini dell'analisi del DNA è tra l'altro possibile prelevare un campione a sospettati. Le disposizioni di cui agli articoli 255 e seguenti CPP vanno nella medesima direzione. In questo ambito non è opportuno che le normative differiscano da un cantone all'altro. Oggigiorno le analisi del DNA rientrano tra le indagini standard delle autorità inquirenti e andrebbero effettuate obbligatoriamente e in maniera uniforme in caso di determinati reati. Soltanto definendo i crimini e i delitti per cui è necessario prelevare un campione è possibile imporre una prassi unitaria per i reati gravi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 255 capoverso 1 lettera a del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) consente alle autorità inquirenti di prelevare un campione e allestire un profilo del DNA dell'imputato se necessario per far luce su un crimine o un delitto. Queste misure non mirano soltanto a chiarire il reato in seguito al quale sono state ordinate. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il prelievo del campione e l'allestimento del profilo del DNA possono tuttavia essere disposti ad altri fini soltanto se sussistono indizi concreti e fondati secondo cui l'imputato potrebbe essere coinvolto in altri gravi reati passati o futuri (cfr. p. es. DTF 141 IV 87).
L'analisi del DNA è un provvedimento coercitivo e costituisce un'ingerenza nei diritti fondamentali dell'interessato (p. es. il diritto all'autodeterminazione informazionale). Secondo l'articolo 36 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere proporzionate. Tale principio è concretizzato nell'articolo 197 capoverso 1 lettere b-d CPP, secondo cui possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se - oltre a un sufficiente sospetto di reato - gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe e l'importanza del reato li giustifica.
Il diritto vigente prevede già ampie possibilità di sottoporre un imputato a un'analisi del DNA. Una disposizione che obblighi le autorità inquirenti ad adottare tale provvedimento indipendentemente dal fatto che il profilo del DNA sia necessario per chiarire il reato in questione o dal fatto che sussistano indizi sufficienti secondo cui l'imputato potrebbe essere coinvolto in altri reati, comporterebbe un rilevamento eccessivo di dati da parte delle autorità. Un allestimento preventivo di profili del DNA viola il principio costituzionale elementare secondo cui le misure statali devono essere necessarie, adeguate e ragionevolmente esigibili per l'interessato (principio di proporzionalità; art. 5 cpv. 2 e art. 36 cpv. 3 Cost.). Peraltro, il CPP non definisce alcun provvedimento coercitivo procedurale (p. es. rilevamento segnaletico) come obbligatorio.
Infine, dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2005, della legge federale sull'utilizzo dei profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (legge sui profili del DNA; RS 363), la normativa attuale è applicata senza che si siano registrate difficoltà pratiche dovute alle diverse prassi cantonali. Se lo ritenessero necessario, le autorità inquirenti avrebbero d'altronde la possibilità di uniformare le loro prassi, per esempio mediante raccomandazioni della Conferenza dei procuratori della Svizzera.
Per questi motivi, anche se le analisi del DNA costituiscono un importante strumento per il perseguimento penale, il Consiglio federale non ritiene necessario adeguare il CPP e la legge sui profili del DNA. A suo avviso la mozione non può essere attuata in modo conforme alla Costituzione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.