15.3937 · Postulato · 2015-09-24
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a verificare e fornire informazioni in merito alle misure concrete con le quali si intende ridurre l'onere sostenuto dalle PMI nell'attuazione della legge concernente i prodotti da costruzione del 21 marzo 2014 (LProdC; RS 933.00).
L'attenzione va rivolta in particolare all'immissione in commercio di prodotti da costruzione che sottostanno al sistema 1 di verifica della costanza della prestazione (AVCP).
Begründung
Nel messaggio del Consiglio federale concernente i prodotti da costruzione è stato formulato l'obiettivo del disegno di legge di "ridurre gli oneri per i fabbricanti, in particolare per le PMI" (FF 2013 6412). È stato inoltre esposto che il recepimento del regolamento europeo sui prodotti da costruzione comporterebbe anche delle semplificazioni (FF 2013 6418): "Sono previste semplificazioni per le procedure di valutazione e verifica della costanza della prestazione (eliminazione delle prove di prodotti, rinuncia alla ripetizione degli esami, semplificazioni per le PMI, ecc.)." Contrariamente a queste assicurazioni, le prime esperienze indicano un sensibile aumento degli oneri. Se gli oneri amministrativi e finanziari per le PMI non verranno ricondotti al valore precedente, vi sarà una notevole distorsione della concorrenza nei confronti delle grandi imprese. Si deve inoltre partire dal presupposto che le crescenti importazioni risultanti provocheranno nel settore delle PMI perdite irrecuperabili dal punto di vista dell'economia pubblica.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Per l'emanazione dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC; RS 933.01), il Consiglio federale ha verificato quali disposizioni concrete consentano di ridurre il più possibile l'onere per le PMI nell'ambito dell'attuazione del nuovo sistema per la dichiarazione delle prestazioni del prodotto in un'apposita dichiarazione ai sensi della legge sui prodotti da costruzione (LProdC; RS 933.0). Già nella fase legislativa, come ora nella fase di attuazione della nuova LProdC, il Consiglio federale ha sempre perseguito l'obiettivo di ridurre o di limitare quanto più possibile gli oneri sostenuti dalle PMI. Si intende inoltre evitare che il commercio di prodotti da costruzione sia limitato da ostacoli tecnici, a causa di prescrizioni divergenti da quelle dell'UE. Il diritto in materia di prodotti da costruzione è oggi equivalente alla legislazione europea sui prodotti da costruzione; pertanto il settore svizzero dell'edilizia, in particolare, può beneficiare di agevolazioni nell'ambito degli Accordi bilaterali I. Per i prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata (settore armonizzato), agli articoli 5 a 7 OProdC sono previste procedure semplificate per i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione ("Assessment and Verification of Constancy of Performance", sistemi AVCP). A livello legislativo non vi sono altre possibilità di semplificazione delle procedure che possano essere attuate in considerazione dell'auspicata equivalenza con il diritto dell'UE in materia di prodotti da costruzioni. Per questo motivo, già dalla fase di revisione il competente Ufficio federale delle costruzioni e della logistica ha sviluppato con i settori interessati delle soluzioni specifiche dal punto di vista tecnico per un'attuazione pragmatica degli atti normativi in materia di prodotti da costruzione.
La legislazione sui prodotti da costruzione intende da un lato agevolare lo scambio internazionale di prodotti da costruzione e dall'altro lato garantire la sicurezza degli utilizzatori dei prodotti nonché dei proprietari e degli utenti delle opere di costruzione. Pertanto, il criterio decisivo per la classificazione dei prodotti o delle prestazioni dei prodotti in un sistema AVCP è sempre il contributo alla sicurezza dell'opera di costruzione e non la dimensione dell'azienda produttrice. Occorrono metodi e procedure unitari in base ai quali il fabbricante possa dichiarare le prestazioni del proprio prodotto da costruzione e che permettano inoltre di garantire tali prestazioni, al fine di non pregiudicare la sicurezza delle opere di costruzione. Ciò è importante in particolare per i prodotti e le prestazioni dei prodotti che possono influire sulla statica o sulla sicurezza in caso di incendio di un'opera di costruzione. Al riguardo, in relazione all'importanza per la sicurezza dell'opera di costruzione, viene sempre determinato il sistema AVCP meno oneroso per il fabbricante.
Il Consiglio federale ritiene che sia prematuro valutare l'attuazione pratica della LProdC, dato che il periodo transitorio della nuova legislazione è terminato solo il 30 giugno 2015. Secondo il Consiglio federale un rapporto sulle esperienze comprendente soltanto gli sviluppi degli ultimi mesi non è ragionevole.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.