15.3944 · Mozione · 2015-09-24
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di applicare con effetto retroattivo il nuovo tenore della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID) per tutti i contribuenti toccati dalla decisione del Tribunale federale del dicembre 2011 durante il periodo transitorio dell'attuazione della mozione 12.3172.
Begründung
Accettando la mozione Müller Leo, il Parlamento chiede di tornare alla precedente prassi fiscale. Lo scorso 5 giugno il Consiglio federale ha dato seguito alla suddetta mozione ponendo in consultazione fino al 25 settembre una modifica alla LIFD e alla LAID.
L'entrata in vigore del nuovo tenore della LIFD e della LAID porterà al ritorno alla prassi fiscale antecedente al dicembre 2011, tuttavia senza alcun effetto retroattivo. Ciò significa che chi è stato preso alla sprovvista dalla giurisprudenza del Tribunale federale è lasciato alla propria triste sorte e resterà nella lacuna fiscale provocata dai tempi necessari affinché la mozione Müller Leo, depositata nella primavera del 2012, possa essere concretizzata.
Questo significa prendersi gioco del buon funzionamento delle nostre istituzioni democratiche così come dell'equità fiscale. Tale sentenza del Tribunale federale ha un effetto devastante su numerose aziende agricole. L'imposizione delle plusvalenze realizzate o teoricamente realizzate mediante vendita, donazione o cessazione dell'attività ha più che quintuplicato l'aggravio fiscale, contrapponendosi a quanto voluto dal legislatore. Affinché possa essere ristabilita l'equità fiscale nei confronti di tutti i contribuenti chiedo al Consiglio federale, tramite la presente mozione, di ristabilire la prassi fiscale antecedente al 2011 anche per la fase transitoria necessaria alla messa in atto della mozione Müller Leo 12.3172.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
I fondi agricoli e silvicoli godono di un trattamento privilegiato ai fini delle imposte sul reddito. Nel 2011, il Tribunale federale ha limitato tali privilegi ai fondi assoggettati alla legge federale sul diritto fondiario rurale (DTF 138 II 32). Conseguentemente a questa sentenza, le riserve di zone edificabili facenti parte della sostanza fissa delle aziende agricole e silvicole sono da allora escluse da detto trattamento privilegiato.
Tuttavia, la sentenza del Tribunale federale non ha in alcun modo modificato la possibilità di rinviare l'imposizione in determinate situazioni. Ad esempio, in caso di cessazione dell'attività senza vendita dell'azienda (ossia il terreno edificabile è affittato per un'utilizzazione agricola o è trasferito nel patrimonio privato) o in determinate circostanze in caso di donazione o vendita a un discendente diretto resta possibile avvalersi del rinvio dell'imposizione. Se è realizzata la fattispecie del rinvio dell'imposizione, l'imposizione del plusvalore avviene solo all'effettivo realizzo.
La mozione Müller Leo 12.3172, "Imposizione di fondi agricoli e silvicoli", richiede il ritorno all'imposizione privilegiata di tutti i fondi facenti parte della sostanza fissa di un'azienda agricola o silvicola. Nell'ambito della procedura di consultazione sulla mozione 12.3172, il Consiglio federale si è occupato in modo approfondito della retroattività della richiesta da attuare, più volte discussa nella procedura parlamentare antecedente l'accettazione della mozione. La mozione 12.3172 non contiene tuttavia alcuna richiesta esplicita concernente una disposizione che preveda la retroattività.
Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, le condizioni cumulative che definiscono la retroattività (in senso proprio) presuppongono che essa: sia ordinata espressamente o sia chiaramente voluta in base allo scopo dell'atto giuridico; sia ragionevolmente limitata nel tempo, considerando come determinanti le situazioni particolari del regime in oggetto, segnatamente la prevedibilità della modifica di legge; sia giustificata da validi motivi, precisando che motivi fiscali non sono generalmente sufficienti, a meno che non siano in pericolo le finanze pubbliche; non comporti disuguaglianze giuridiche deprecabili; sia giustificata da interessi pubblici preponderanti; e infine non costituisca un'ingerenza nei diritti acquisiti.
Il Consiglio federale ritiene che l'auspicata retroattività non soddisfi tutti i suddetti criteri. Le nuove disposizioni non potrebbero entrare in vigore prima di cinque anni dalla contestata sentenza del Tribunale federale. Questo periodo non soddisfa il criterio del limite temporale ragionevole. Inoltre, non sembrano esservi validi motivi per la retroattività, tanto più che gli agricoltori conseguono di solito utili non indifferenti con la vendita di terreni edificabili del patrimonio dell'azienda agricola. In aggiunta, la mozione non persegue alcun interesse pubblico preponderante, bensì prioritariamente interessi privati. Infine, l'imposizione privilegiata genera una disuguaglianza nel trattamento giuridico degli agricoltori rispetto agli altri proprietari di fondi.
Nell'ambito della procedura di consultazione, anche la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze si è espressa fermamente contro la retroattività.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.