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15.3947 · Interpellanza · 2015-09-24

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Alcuni anni fa il Consiglio federale ha vagliato l'introduzione di una vigilanza sulle organizzazioni di aiuto al suicidio, decidendo tuttavia di rinunciarvi. Anche se la situazione in materia si è recentemente calmata e tali organizzazioni sono percepite in maniera più positiva, sono regolarmente pubblicati resoconti secondo cui esse si arricchirebbero in violazione di quanto previsto nel Codice penale. Il loro numero continua inoltre ad aumentare.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Conosce tutte le organizzazioni attive in questo ambito in Svizzera?

2. Esse hanno spesso lo statuto di associazioni. Talvolta i conti non sono presentati ai membri dell'associazione. Non esistono disposizioni legali che prescrivono l'obbligo di presentare la totalità dei conti?

3. Come è garantito il rispetto della legge se nessuna istituzione pubblica effettua un controllo finanziario?

4. Il Consiglio federale è disposto a introdurre una vigilanza finanziaria su queste organizzazioni al fine di garantire che l'aiuto al suicidio sia fornito senza perseguire vantaggi personali?

Stellungnahme des Bundesrates

Nel 2011, dopo un esame lungo e approfondito, il Consiglio federale ha deciso di rinunciare a disciplinare in maniera esplicita l'assistenza organizzata al suicidio. È giunto alla conclusione che gli attuali strumenti legali consentono di individuare e impedire gli abusi. Nel contempo ha deciso di promuovere la prevenzione del suicidio e le cure palliative, contribuendo in tal modo a consolidare il diritto all'autodeterminazione.

La legge pone limiti chiari all'assistenza organizzata al suicidio, in particolare il divieto assoluto di uccidere (art. 111 seg., 114 del Codice penale) e la punibilità dell'assistenza al suicidio in presenza di motivi egoistici, soprattutto finanziari (art. 115 del Codice penale). I medici che visitano i pazienti desiderosi di morire e prescrivono il narcotico letale pentobarbitale sodico devono inoltre osservare le disposizioni della legge sugli stupefacenti e di quella sugli agenti terapeutici.

1. Il Consiglio federale segue le attività delle organizzazioni di aiuto al suicido tramite i mezzi a disposizione anche del pubblico, ossia principalmente i media e le riviste specializzate. Conosce la maggior parte delle organizzazioni di aiuto al suicidio, ma non può escludere lacune di conoscenze in merito a piccole organizzazioni ancora recenti e poco note al pubblico.

2. Conformemente all'articolo 64 capoverso 1 del Codice civile, l'assemblea sociale costituisce l'organo superiore di un'associazione. Tutti gli altri organi sono pertanto obbligati a informarla e renderle conto. L'assemblea sociale può quindi esercitare con successo la funzione di vigilanza in materia finanziaria soltanto se la direzione effettua correttamente il rendiconto. A tal scopo l'assemblea sociale deve controllare annualmente la situazione finanziaria dell'associazione, approvando il rendiconto allestito e concedendo il discarico oppure negando l'approvazione. Se nutrono dubbi sul rendiconto, i soci possono porre domande prima o durante l'assemblea.

3. Ogni suicidio accompagnato rappresenta un decesso dovuto a cause sospette o ignote. Le autorità inquirenti avviano pertanto indagini preliminari in ogni singolo caso, esaminando se i limiti legali summenzionati sono stati rispettati. In presenza di indizi che suffragano un mancato rispetto, nel corso delle indagini e dell'inchiesta penale possono e devono essere controllati anche i flussi finanziari dai pazienti all'organizzazione nonché ai suoi responsabili.

4. Il Consiglio federale è tuttora del parere che gli strumenti legali disponibili siano sufficienti per verificare che le organizzazioni di aiuto al suicidio non agiscano per motivi egoistici, in particolare finanziari. Per garantire il rispetto di queste disposizioni legali occorre naturalmente che le autorità inquirenti accertino sistematicamente la loro corretta applicazione.

Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario né opportuno introdurre una vigilanza finanziaria speciale sulle organizzazioni di aiuto al suicidio. Come già sottolineato in passato, il Consiglio federale non vuole conferire a tali organizzazioni un marchio di qualità statale emanando una legislazione in materia di vigilanza.

Risposta del Consiglio federale.