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15.3959 · Interpellanza · 2015-09-24

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Quale operatore di prestazioni Internet con sede in Svizzera offre, per un periodo limitato di almeno un anno, servizi e-mail dopo la disdetta delle prestazioni e quali operatori invece non li offrono?

2. Quale di questi operatori è legato a una rete di un comune o ne esercita una?

3. Per obbligare a mantenere i servizi e-mail, ad esempio per un periodo limitato di dodici mesi, è necessaria una modifica di legge?

Begründung

Nel caso dell'acquisizione di una rete comunale da parte di un altro operatore, di regola l'attuale indirizzo e-mail del cliente cessa di funzionare. Ciò avviene naturalmente anche in caso di disdetta di contratti singoli con un operatore.

Nel caso di gare pubbliche per l'esercizio di reti comunali, i comuni devono far fronte al problema che l'attuale operatore lascia scadere i correnti indirizzi e-mail dopo un breve lasso di tempo, perché i comuni, al momento di stipulare il contratto, non hanno pensato a questa conseguenza. Il cambio di un operatore si ripercuoterebbe sugli abitanti del comune che al momento hanno un indirizzo e-mail presso l'operatore in questione. Lo stesso vale per una persona che trasloca al di fuori dell'area servita da un determinato operatore.

In questo caso sarebbe opportuno che, anche senza una corrispondente clausola nei contratti, tale operatore sottostesse all'obbligo di continuare ad offrire i servizi e-mail o all'obbligo di posta elettronica, così come, dopo aver traslocato, si può richiedere alla Posta un ordine di rispedizione della posta per un periodo limitato.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. In linea generale, i fornitori di servizi e-mail sono liberi di definire la loro offerta contrattuale. Possono decidere se offrire questi servizi e a quali condizioni (gratuitamente o a pagamento; in un pacchetto o come servizio a sé stante; soltanto per i propri clienti o per altri terzi che utilizzano il collegamento Internet presso un altro fornitore). Non sono pertanto tenuti legalmente a continuare a fornire determinati servizi e-mail, per un certo lasso di tempo dopo la disdetta del collegamento, ai clienti che cambiano il fornitore, volontariamente o non. Di conseguenza, la Confederazione non si occupa di rilevare dati in merito alle questioni sollevate nell'interpellanza.

3. L'obbligo di continuare a fornire un servizio e-mail e di proseguire il rapporto contrattuale dopo la disdetta e il cambio di fornitore (del collegamento) dovrebbe essere sancito per legge.

Risposta del Consiglio federale.

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