15.3960 · Interpellanza · 2015-09-24
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
1. Il Consiglio federale è a conoscenza del fatto che l'UE intende sostituire la vigente direttiva sugli impianti a fune 2000/9/CE con un regolamento in materia?
2. Quali conseguenze avrebbe l'adozione del suddetto regolamento per le imprese svizzere di trasporto a fune, specialmente per quelle con piccoli impianti che trasportano fino a otto persone?
3. Quali conseguenze avrebbe il suddetto nuovo regolamento per l'autorizzazione di piccoli impianti a fune da parte dei cantoni conformemente all'articolo 4 dell'ordinanza sugli impianti a fune?
4. Quanti piccoli impianti a fune in tutta la Svizzera sarebbero sottoposti a tale regolamento?
5. La Svizzera è obbligata ad adottare ogni singolo punto di un tale regolamento dell'UE?
6. Già oggi è evidente che l'inasprimento delle condizioni mette a repentaglio l'esistenza di molti piccoli impianti a fune in Svizzera. Secondo il "Tages-Anzeiger" rischiano la chiusura circa 200 imprese. Come valuta questo scenario il Consiglio federale?
7. Quali misure prevede per garantire il proseguimento dell'attività di questi piccoli impianti, indipendentemente dalla nuova regolamentazione dell'UE?
8. Ritiene attuabile una deroga che tenga conto dei piccoli impianti a fune regionali, in particolare di quelli utilizzati per la gestione degli alpeggi e delle aziende di montagna?
Begründung
La Svizzera dispone di centinaia di piccoli impianti a fune (per otto persone al massimo), che fanno parte del nostro panorama culturale. Non solo sono importanti per la gestione delle aziende di montagna e gli alpeggi, ma anche indispensabili per il turismo regionale sostenibile, molto amato da sportivi ed escursionisti. L'aumento della regolamentazione dà però del filo da torcere ai gestori dei piccoli impianti. La sicurezza per gli utenti è certamente prioritaria, ma si sta andando verso l'esagerazione. È inammissibile che le autorità e il personale addetto ai controlli non si rendano conto che è in gioco l'esistenza di collegamenti indispensabili e di servizi importanti ed efficienti. L'autore dell'interpellanza intende chiedere al Consiglio federale come giudica questa situazione e quali sono, a suo avviso, le possibili contromisure.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale segue costantemente l'evoluzione della normativa UE che rientra nel campo d'applicazione dell'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreement, MRA; RS 0.946.526.81). Vi rientrano anche le prescrizioni concernenti gli impianti a fune, un settore essenziale per la Svizzera. Gli impianti a fune sono sottoposti al MRA dal 2011: i fabbricanti di questi impianti beneficiano così di facilitazioni per l'immissione sul mercato dei propri prodotti, e ciò avviene anche nell'interesse dei gestori degli impianti a fune.
2.-4. Il tenore esatto del regolamento menzionato non è noto, visto che il processo legislativo è ancora in corso. Non è quindi possibile valutare esattamente le conseguenze derivanti da un'applicazione equivalente delle disposizioni rilevanti nel diritto svizzero sulla base del MRA. Secondo le attuali conoscenze, le basi legislative e i requisiti tecnici rimarranno per lo più identici. Come nell'attuale direttiva 2000/9/CE, nel progetto di regolamento presentato saranno stabilite le prescrizioni concernenti la costruzione e la realizzazione degli impianti a fune e l'immissione sul mercato dei componenti di sicurezza per questi impianti.
5. Nel quadro del MRA concluso con l'UE la Svizzera non è obbligata a recepire ogni nuova prescrizione dell'UE che rientra nel campo d'applicazione dell'accordo.
Se la Svizzera decide di recepire prescrizioni dell'UE inerenti agli impianti a fune, al momento dell'integrazione nel diritto svizzero vengono considerati sia agli aspetti essenziali in materia di sicurezza sia le facilitazioni economiche per l'accesso al mercato, nell'interesse dei fabbricanti svizzeri.
Un nuovo regolamento dell'UE per gli impianti a fune non ha quindi effetti diretti sull'autorizzazione e l'esercizio dei piccoli impianti a fune.
6. La sicurezza degli impianti a fune viene verificata sulla base della legge sugli impianti a fune entrata in vigore nel 2007 e delle pertinenti disposizioni esecutive. Per quanto riguarda i piccoli impianti, la vigilanza in materia di tecnica della sicurezza sottostà al concordato intercantonale per teleferiche ed impianti di risalita, istituito dai cantoni. Se l'impianto non adempie i requisiti per garantire la sicurezza dell'esercizio stabiliti in questi atti legislativi, l'esercizio deve essere sospeso.
I requisiti tecnici per la sicurezza delle persone si applicano sia ai piccoli impianti a fune con concessione federale sia a quelli con autorizzazione cantonale. Le ispezioni avvengono a campione e in funzione dei rischi, secondo processi prestabiliti.
7./8. A questo riguardo va considerato che nella legislazione svizzera l'autorizzazione dei piccoli impianti a fune per otto persone al massimo rientra nell'ambito di competenza dei cantoni e non in quello della Confederazione (art. 3 cpv. 2 della legge sugli impianti a fune in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 1 della legge sul trasporto di viaggiatori e con gli art. 3 cpv. 2 e 4 dell'ordinanza sugli impianti a fune).
Pertanto, sulla base della legislazione in vigore il Consiglio federale non ha la facoltà di definire deroghe né la possibilità di garantire il proseguimento dell'esercizio dei piccoli impianti a fune. Eventuali modifiche alle leggi federali sono possibili solo attraverso i processi legislativi ordinari e su approvazione del Parlamento federale.
Risposta del Consiglio federale.