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15.3962 · Mozione · 2015-09-24

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare una proposta per accelerare e semplificare l'approvazione di modifiche delle stazioni di trasformazione esistenti e della costruzione di nuove stazioni, così come delle relative linee.

Begründung

L'aumento della produzione decentralizzata di energia elettrica da fonti rinnovabili costituisce un pilastro fondamentale della strategia energetica 2050. Soprattutto nelle regioni rurali, le reti di distribuzione devono essere sempre più potenziate e trasformate a causa dell'allacciamento degli impianti di produzione. Nell'ambito di questi progetti, devono essere adeguate e/o potenziate anche le stazioni di trasformazione e le relative linee. La modifica delle stazioni di trasformazione esistenti e la costruzione di nuove stazioni necessita di un'approvazione dei piani da parte dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte. Tra le altre cose, viene anche esaminata la compatibilità di tali progetti con il diritto della pianificazione del territorio. Tale verifica è importante dato che molti dei siti in questione si trovano al di fuori delle zone edificabili.

Dato l'obbligo di coinvolgere altre autorità federali, l'attuale procedura conduce regolarmente a ritardi nella realizzazione dei progetti. In particolare, si osserva che l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale valuta i progetti al di fuori delle zone edificabili seguendo una prassi molto restrittiva che in alcuni casi può essere difficilmente giustificata dalla situazione giuridica esistente. In molti casi, questa prassi causa significativi oneri supplementari e grandi ritardi.

Molto spesso viene chiesto di spostare la sede del progetto dalla zona agricola alla zona edificabile. I proprietari dei fondi, per lo più non coinvolti nella procedura, non hanno però nessun incentivo ad accettare nuove stazioni di trasformazione nelle loro proprietà e, pertanto, negano spesso l'autorizzazione. Può quindi accadere che i progetti di potenziamento vengano bloccati e che, di conseguenza, gli impianti di produzione decentralizzata di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili siano allacciati alla rete talvolta con anni di ritardo.

Oltre ai ritardi, l'attuale prassi di approvazione comporta anche costi supplementari per le autorità, costi che sono poi assunti dai consumatori. Ciò è in contrasto con l'articolo 8 della legge sull'approvvigionamento elettrico, secondo il quale i gestori di rete sono tenuti a garantire una rete sicura, performante ed efficiente.

Visto il potenziamento della produzione decentralizzata e la conseguente maggiore necessità di potenziamenti di rete, vi è un interesse pubblico affinché le procedure di approvazione siano il più possibile efficienti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'approvazione delle stazioni di trasformazione e delle relative linee si fonda sulla legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE; RS 734.0). Per la costruzione e la modifica di impianti elettrici a corrente forte occorre un'approvazione dei piani (art. 16 cpv. 1 LIE). L'autorità competente per l'approvazione dei piani è l'ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) o, per impianti per cui l'Ispettorato non ha potuto dirimere opposizioni o divergenze con le autorità federali coinvolte, l'Ufficio federale dell'energia (art. 16 cpv. 2 lett. a e b LIE). Nell'ambito della procedura di approvazione dei piani, per ogni progetto vengono valutati anche gli aspetti relativi alla pianificazione del territorio. A livello federale, l'autorità competente è l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE). L'autorità competente per l'approvazione, prima di prendere una decisione, consulta l'ARE (art. 62a cpv. 2 della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione, LOGA; RS 172.010). Anche ai cantoni interessati viene data la possibilità di esprimere il proprio parere su ogni progetto e sugli aspetti relativi alla pianificazione del territorio. Nei casi di minore importanza, l'autorità competente per l'approvazione può rinunciare a consultare le autorità federali interessate, come l'ARE, sulla base di convenzioni amministrative interne. Alcuni casi verificatisi in passato dimostrano che in futuro si dovrà fare ricorso ancora di più a questa possibilità (secondo l'art. 62a cpv. 4 LOGA).

L'ARE valuta se un progetto può essere approvato nell'ottica della pianificazione del territorio basandosi sulla legge del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) e sull'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (RS 700.1), nonché sulla prassi in vigore e sulla giurisprudenza. È essenziale che un progetto sia compatibile con gli aspetti legati alla pianificazione del territorio e che rispetti i principi fondamentali del diritto pianificatorio, tra cui la distinzione fra zone edificabili e zone non edificabili o le restrizioni di edificazione nelle zone agricole a protezione dei terreni coltivabili. Il fatto che i terreni e il suolo siano sempre più sollecitati dai vari impianti fa sì che la pianificazione del territorio acquisisca una maggiore importanza. Sono le autorità competenti ad avere la facoltà e la responsabilità di procedere alla valutazione e, soprattutto, di garantire il principio di proporzionalità. L'ARE deve anche provvedere affinché la Confederazione e i cantoni coordinino le loro attività d'incidenza territoriale e sostengano gli sforzi per garantire una sufficiente base di approvvigionamento del Paese (art. 1 cpv. 1 e cpv. 2 lett. d LPT). In questo quadro occorrerà anche tener conto del perseguimento degli obiettivi di politica energetica e della crescente immissione decentrata di energia elettri che nella rete che si verificherà in seguito all'applicazione della strategia energetica 2050.

Secondo l'articolo 29 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101), le parti hanno diritto d'essere sentite. Questo diritto costituzionale deve essere garantito alle persone interessate qualora i loro diritti rischino di essere lesi.

Il Consiglio federale non reputa opportuno, per accelerare le procedure, intervenire a livello normativo limitando il margine di discrezionalità dell'autorità competente per l'approvazione dei piani, ovvero dell'ARE. Spetta piuttosto a tale autorità far sì che le procedure siano efficienti nell'ambito delle disposizioni vigenti. Le autorità competenti sono, da parte loro, tenute a esaminare adeguatamente i progetti e a procedere successivamente a una valutazione che tenga conto dei diversi interessi e del principio di proporzionalità. Nell'ambito dell'avamprogetto di legge sulla Strategia reti elettriche, il Consiglio federale ha previsto anche misure finalizzate a ottimizzare lo svolgimento delle procedure.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.