15.3986 · Interpellanza · 2015-09-24
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Alcuni ospedali applicano o prevedono di applicare modelli retributivi con bonus basati su obiettivi quantitativi. Tali modelli mettono sotto pressione i medici, costretti a raggiungere ogni anno precisi obiettivi di quantità. Come affermato dal presidente dell'Associazione dei medici dirigenti ospedalieri svizzeri, si rischia così di moltiplicare procedure e interventi non indispensabili dal punto di vista medico. Secondo la FMH, i medici sarebbero infatti indotti a mettere mano con troppa facilità al bisturi per incrementare il fatturato dell'ospedale. Obiettivi di prestazione o di crescita, ad esempio in relazione al fatturato, agli introiti, al grado di utilizzazione delle apparecchiature mediche o al numero di interventi chirurgici, sono problematici. Nella sua risposta del 27 agosto 2014 all'interpellanza 14.3413, il Consiglio federale ha affermato di non essere a conoscenza di contratti di prestazione che includono bonus per il raggiungimento di determinati obiettivi. Se dovessero portare a un aumento del numero di casi non giustificati da una necessità medica, tali sistemi di remunerazione sarebbero incompatibili con l'obiettivo della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal). Per questo motivo il governo ha dichiarato di voler seguire con attenzione gli sviluppi in questo ambito. Nella risposta all'interpellanza 15.3259, il collegio governativo riconosce che prestazioni inutili espongono i pazienti a rischi inutili. Questo prova che i modelli retributivi con bonus basati su obiettivi quantitativi sono in contrasto con l'articolo 56 LAMal ("economicità delle prestazioni"; obiettivi EAE) ed eventualmente anche con l'articolo 41 della legge federale sulle professioni mediche universitarie. Secondo l'articolo 58 LAMal, il Consiglio federale "stabilisce le norme intese a garantire o a ristabilire la qualità e l'impiego appropriato delle prestazioni"; questa decisione può essere presa soltanto insieme ai cantoni e se c'è trasparenza sul volume delle prestazioni e sulla loro necessità medica.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
- Non ritiene anch'esso che considerato quanto riportato dai rapporti specialistici e dai media su tali modelli retributivi, sia necessario intervenire? Nella risposta all'interpellanza 14.3413 aveva dichiarato di voler seguire con attenzione gli sviluppi in questo ambito. A quali risultati e conclusioni è giunto? Non crede che vi sia contraddizione fra gli obiettivi EAE (art. 56 LAMal) e i modelli retributivi basati su obiettivi quantitativi, dato che questi ultimi possono portare a prestazioni superflue?
- Non ravvisa una contraddizione anche fra l'articolo 58 LAMal ("garanzia della qualità") e i modelli retributivi basati su obiettivi quantitativi, dato che interventi non indispensabili dal punto di vista medico possono esporre i pazienti a rischi inutili?
- Non ritiene che il tema dei modelli retributivi andrebbe considerato nell'affinamento dei criteri sulla pianificazione ospedaliera?
- E non ritiene che i cantoni, visto l'articolo 56 LAMal (obiettivi EAE) dovrebbero emanare disposizioni su tali modelli?
- Non crede che sarebbe il caso di rendere di dominio pubblico che un ospedale è gestito sulla base di obiettivi quantitativi? Questo permetterebbe ai pazienti di esercitare la libera scelta con cognizione degli eventuali altri motivi (oltre a quelli medici) all'origine di esami diagnostici o interventi.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui bisognerebbe opporsi ai modelli retributivi che sistematicamente incentivano gli ospedali ad aumentare la quantità delle prestazioni fornite a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), senza indicazione medica. Tuttavia, come già spiegato nella sua risposta del 27 agosto 2014 all'interpellanza Heim 14.3413, in linea di principio la vigilanza sugli ospedali spetta ai cantoni. Se il risultato dei modelli retributivi basati su obiettivi quantitativi dovesse essere un aumento sistematico del numero di casi non giustificati da una necessità medica, in virtù dell'articolo 56 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) gli assicuratori oppure, nel sistema del terzo garante, l'assicurato potrebbero rifiutare o chiedere la restituzione della remunerazione delle prestazioni. La valutazione dell'economicità attraverso il confronto statistico è stata invece eseguita finora soltanto nel settore ambulatoriale.
2. Con l'articolo 77 capoverso 1 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (RS 832.102), il Consiglio federale ha affidato innanzitutto ai fornitori di prestazioni o alle loro organizzazioni il controllo della qualità. Le modalità per la sua attuazione devono essere disciplinate nelle convenzioni con gli assicuratori malattie. Occorre osservare che la portata delle possibili misure di cui all'articolo 58 LAMal si riferisce unicamente alla fornitura delle prestazioni e non alle istruzioni relative ai modelli retributivi dei singoli fornitori di prestazioni, finché non esiste un nesso immediato tra i modelli retributivi e la qualità delle prestazioni fornite.
3. L'articolo 39 LAMal attribuisce ai cantoni la competenza della pianificazione ospedaliera. Secondo il capoverso 2ter, il Consiglio federale emana criteri di pianificazione uniformi in base alla qualità e all'economicità. Obiettivo della pianificazione ospedaliera cantonale è di garantire le cure corrispondenti al fabbisogno della popolazione; i cantoni dispongono di un margine d'apprezzamento nella scelta dell'offerta. Se dovesse emergere che determinati processi organizzativi degli ospedali minano sistematicamente la qualità o l'economicità della fornitura di prestazioni, i cantoni possono tenerne conto già oggi nella loro pianificazione. D'altronde, nell'ambito della loro pianificazione ospedaliera, i cantoni sono tenuti a garantire le cure conformi al fabbisogno e una fornitura di prestazioni il più possibile efficiente e di elevato livello qualitativo. Se si estendessero esplicitamente i criteri di pianificazione esistenti al tema dei "modelli retributivi", ai cantoni verrebbe concessa la possibilità di esercitare un'influenza sui modelli retributivi e sulla politica retributiva dei fornitori di prestazioni, senza riferimento immediato alla qualità e all'economicità. Tuttavia simili interventi di natura generale non rientrerebbero più nella competenza pianificatoria dei cantoni di cui all'articolo 39 LAMal.
4. Contro i fornitori di prestazioni che non adempiono le condizioni di economicità previste all'articolo 56 della LAMal sono prese sanzioni secondo l'articolo 59 capoversi 1 e 2 LAMal, in merito alle quali decide un tribunale arbitrale secondo l'articolo 89 LAMal, ad istanza di un assicuratore o di una federazione di assicuratori. Dagli articoli 56 e 59 LAMal non può derivare un obbligo per i cantoni di applicare agli ospedali disposizioni sui modelli retributivi.
5. La libera scelta dell'ospedale consente agli assicurati di scegliere in quale struttura farsi curare a carico dell'AOMS, indipendentemente dal fatto che si tratti di un ospedale intercantonale o extracantonale rispettivamente privato o pubblico. Poiché a determinate condizioni gli assicurati devono sostenere autonomamente una parte dei costi, la libera scelta dell'ospedale è indissociabile dalla conoscenza delle tariffe applicabili. Da questo tuttavia non può derivare il diritto di accedere ai modelli retributivi dell'ospedale curante. Inoltre il Consiglio federale può pubblicare gli indicatori sulla qualità delle prestazioni fornite. Questi ultimi si riferiscono ai fattori che presentano un legame diretto con la qualità delle prestazioni fornite. Come già menzionato al punto 2, non risulta un nesso diretto tra il modello retributivo applicato e la qualità delle prestazioni fornite, motivo per cui questi modelli non sono per ora adatti a essere presi come punti di riferimento per la misurazione della qualità. Come spiegato nella risposta del 27 agosto 2014 all'interpellanza Heim 14.3413, il Consiglio federale ritiene che spetti innanzitutto agli organi responsabili degli ospedali e alle società delle discipline mediche adottare le misure necessarie per tutelare gli interessi dei pazienti, tra le quali potrebbero far parte eventuali misure riguardanti la trasparenza dei modelli retributivi orientati alle prestazioni.
Risposta del Consiglio federale.