Direzione generale della Banca nazionale svizzera. Aumento del numero dei membri ed elezione da parte dell'Assemblea federale.
15.401 · Iniziativa parlamentare · 2015-03-02
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
La legge federale del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale svizzera (LBN) e, se del caso, la legge sul Parlamento vanno modificate affinché
1. il numero dei membri della direzione generale sia aumentato e
2. i membri della direzione generale vengano eletti dall'Assemblea federale plenaria (o la loro nomina sia confermata dall'Assemblea federale plenaria).
Begründung
La direzione generale della Banca nazionale svizzera (BNS) è composta di soli tre membri (art. 43 cpv. 1 LBN). Essi sono invero assistiti da molti supplenti, i quali formano insieme a loro la direzione generale allargata. Tutte le decisioni più importanti, segnatamente tutte le "decisioni strategiche e operative di politica monetaria" (art. 46 cpv. 2 lett. a LBN), sono però prese dalla direzione generale.
Come mostrato dalla decisione del 15 gennaio 2015 di abbandonare il corso minimo franco-euro, questo piccolo organo ricopre una carica d'importanza impareggiabile che concentra il potere nelle mani di poche persone; le sue decisioni esplicano effetti importantissimi sui piani finanziario, dell'economia monetaria e di conseguenza dell'economia politica. "Rispetto alle altre banche di emissione estere, la BNS dispone di un notevole margine di azione." (Georg Müller/Stefan Vogel, Oberaufsicht der Bundesversammlung über die Schweizerische Nationalbank, SZW/RSDA 4/2010, pag. 277).
I provvedimenti di tale importanza e portata dovrebbero essere esaminati ed infine adottati da una più ampia compagine. Presso il Tribunale federale le cause di importanza fondamentale sono giudicate nella composizione di cinque giudici (art. 20 cpv. 2 LTF). Il Consiglio federale è composto da sette membri e decide in qualità di autorità collegiale (art. 175 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 177 cpv. 1 Cost.). Ai consigli di amministrazione delle grandi imprese prendono parte più di nove membri. Di qualsiasi natura esse siano, le decisioni prese da una più vasta rappresentanza sono meglio legittimate sul piano politico-democratico e vengono maggiormente accettate dalla società. Il numero dei membri della direzione generale della BNS va quindi aumentato di misura. In via subordinata, potrebbe essere valorizzata la funzione dei direttori supplenti.
Anche l'organo preposto alla nomina della direzione generale dovrebbe costituire una più ampia base di consenso. Attualmente tale nomina compete al Consiglio federale su proposta del consiglio di banca. In futuro l'organo supremo della BNS dovrà pertanto essere eletto dall'Assemblea federale plenaria. Al Parlamento spetta già l'elezione dei membri di altri organi importanti, come il Consiglio federale, i giudici federali, il procuratore generale della Confederazione e persino il generale (art. 168 Cost.). Secondo l'articolo 140 della legge sul Parlamento, l'Assemblea federale conferma parimenti l'elezione a diverse cariche, come ad esempio di Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) o di direttore del Controllo federale delle finanze (CDF). Una modifica della Costituzione federale non s'impone dato che, conformemente all'articolo 168 capoverso 2 della Costituzione, l'Assemblea federale può "procedere ad altre elezioni o conferme di elezioni".
Le richieste dell'autore dell'iniziativa non tangono l'autonomia della Banca di emissione svizzera sui piani organizzativo, finanziario e di gestione del personale. Occorre tuttavia evitare che "attraverso tale autonomia la BNS diventi uno 'Stato nello Stato' che non sia tenuto ad assumere la responsabilità delle sue azioni e omissioni" (Müller/Vogel, op. cit., pag. 280), con la conseguenza che si rinuncerebbe al principio democratico dello "checks and balances".
Occorre però esaminare da un lato se le "conoscenze affermate nel campo delle questioni monetarie, bancarie e finanziarie" già vigenti per la nomina dei membri della direzione generale (art. 44 cpv. 1 LBN) debbano essere completate da conoscenze in materia di economia politica oppure da un'esperienza pratica nel settore.
Va altresì esaminato in questo contesto se il consiglio di banca, il quale sceglie e propone ogni volta i membri della direzione generale, debba conservare le proprie competenze oppure se sia opportuno affidare la procedura di nomina ad una Commissione parlamentare (analoga alla Commissione giudiziaria). Nel consiglio di banca siedono in definitiva influenti gruppi di interesse e pertanto lobbisti, quali Heinz Karrer (presidente di Economiesuisse) e Daniel Lampart (Unione sindacale svizzera). Questi ultimi hanno pubblicamente e aspramente criticato la decisione della "loro" direzione generale. Sul fatto che questo serva a creare una più ampia legittimazione delle decisioni della BNS, permangono dubbi.