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15.4048 · Interpellanza · 2015-09-25

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

In Svizzera sono sempre più frequenti i ritrovamenti di piante geneticamente modificate, in particolare piante di colza inselvatichite. I loro semi provengono dal Canada e sono stati importati insieme al grano, come dimostra un recente studio scientifico. Tra il 2010 e il 2013 il 19 per cento del grano importato in Svizzera proveniva dal Canada, ossia in media 77 512 tonnellate l'anno. Il grano canadese è leggermente contaminato da colza transgenica. Infatti, il 90 per cento della colza coltivata in Canada è geneticamente modificata. Insieme al grano canadese, ogni anno sono involontariamente importate in Svizzera 3,9 tonnellate di colza. Ammettendo un peso di 3,2 grammi per 1000 semi, secondo lo studio ciò corrisponde a 1,2 miliardi di semi di colza e quindi all'importazione di almeno 90 e al massimo 273 milioni di semi di colza germinabili geneticamente modificati. Sembra dunque sorprendente che finora queste contaminazioni transgeniche non siano mai state rilevate nell'ambito dei controlli periodici effettuati a tal fine. Probabilmente ciò è dovuto al fatto che, dato che sul mercato non esiste grano transgenico, il grano importato è sottoposto solo raramente a controlli volti a individuare la presenza di elementi geneticamente modificati.

Il presente caso dimostra che anche una contaminazione minima contribuisce all'introduzione e alla diffusione nell'ambiente di piante transgeniche. Occorre quindi adottare con urgenza un approccio prudente in caso di importazioni da Paesi a rischio e procedere a controlli periodici.

1. Tenuto conto del fatto che i valori limite vigenti per gli alimenti destinati al consumo umano o animale non impediscono l'immissione di OGM nell'ambiente, cosa intende fare la Confederazione?

2. Viene presa in considerazione una riduzione dei valori limite previsti dalle ordinanze vigenti? In caso affermativo, entro quando? In caso negativo, perché?

3. Il responsabile della contaminazione, ovvero il produttore delle varietà di colza geneticamente modificate rinvenute, risponde dei costi? Se no, con quali strumenti giuridici è possibile far sì che chi le mette in commercio risponda dei costi per combatterle?

4. Nel 2011 l'UFAM ha comunicato che nei laboratori delle Università di Zurigo, Basilea, Losanna e Friburgo era stata trovata arabetta comune geneticamente modificata. Vi sono prove che tali piante continuano a essere presenti? La questione è stata approfondita? È necessario adeguare l'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente per impedire la diffusione indesiderata di piante derivanti da questi sistemi, soprattutto nel caso di piante idonee all'ambiente svizzero in grado di sopravvivere e di riprodursi?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. La Svizzera è dotata di una legislazione severa in materia di ingegneria genetica nel settore non umano. Le derrate alimentari e gli alimenti per animali ottenuti da piante geneticamente modificate (PGM) sono sottoposti a una valutazione scientifica nel quadro della procedura di autorizzazione o, in quanto traccia involontaria, a una decisione concernente la tolleranza. La questione relativa alla possibilità che le PGM emesse accidentalmente durante il trasporto possano diffondersi nell'ambiente è oggetto d'esame durante la procedura di autorizzazione. Per il mais e la soia, la diffusione delle piante nell'ambiente è ritenuta improbabile, mentre è considerata possibile per la colza. La presenza di PGM autorizzate o tollerate in quanto tracce nelle derrate alimentari e negli alimenti per animali non è stata finora rilevata nell'ambiente. Nel caso concreto si tratta di linee di colza che non sono tollerate nemmeno sotto forma di tracce. La soglia di designazione o di tolleranza non sono applicabili in questo caso.

Tuttavia, è preoccupante osservare che le PGM sopravvivono e potrebbero essere disseminate nell'ambiente quando l'emissione di OGM nell'ambiente è attualmente vietata da una moratoria, se non a scopo di ricerca (emissioni sperimentali). L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) controlla la frequenza e la distribuzione della presenza di PGM nell'ambiente come pure l'evoluzione del fenomeno. Gli ultimi risultati suggeriscono un miglioramento della situazione. Di recente, non è stato scoperto nessun nuovo sito contaminato da PGM.

L'amministrazione federale controlla l'origine della presenza di tali piante nell'ambiente. Se necessario, possono essere inasprite le misure per prevenire l'emissione di tali piante nell'ambiente.

3. Le varietà di colza rilevate nell'ambiente non sono per ora autorizzate come derrate alimentari e alimenti per animali e non sono oggetto di decisioni riguardo alla tolleranza per le tracce. Chi, senza autorizzazione, mette in commercio PGM deve rimborsare le spese legate a provvedimenti necessari e adeguati presi per ripristinare le componenti dell'ambiente distrutte o deteriorate (art. 31 in combinato disposto con l'art. 30 cpv. 1 della legge sull'ingegneria genetica, RS 814.91). È tuttavia complicato dimostrare che un particolare importatore è responsabile dei danni all'ambiente. Le amministrazioni competenti esaminano i punti critici della filiera e stabiliscono, se necessario, le responsabilità attribuibili nel caso particolare.

4. Nel quadro del monitoraggio dello stato dell'ambiente, l'UFAM ha determinato alcuni luoghi che presentano rischi elevati per quanto riguarda la presenza di PGM non autorizzate nell'ambiente. L'arabetta comune (Arabidopsis thaliana), pianta frequentemente utilizzata per sperimentazioni nel quadro di progetti di ricerca in ingegneria genetica, è stata integrata nel monitoraggio. Dopo la scoperta di piante geneticamente modificate, i cantoni hanno ordinato alle aziende interessate di distruggere le piante e di monitorare l'efficacia delle misure adottate. I cantoni effettuano controlli periodici e, secondo il diritto in vigore, ordinano misure tecniche supplementari per prevenire l'emissione involontaria di materiale di riproduzione al di fuori degli impianti di ricerca.

Il Consiglio federale non ritiene necessario un adattamento dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (RS 814.912) e dell'ordinanza sull'utilizzazione nell'ambiente (RS 814.911) poiché regolano già a sufficienza la sorveglianza nazionale, il controllo dei centri di ricerca da parte dei cantoni e, in particolare, la procedura in caso di emissione di PGM.

Risposta del Consiglio federale.