15.405 · Iniziativa parlamentare · 2015-03-09
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa volta a modificare la legge sugli assegni familiari come segue:
Art. 5 Importo e adeguamento degli assegni familiari
Cpv. 1
L'assegno per i figli ammonta ad almeno 250 franchi mensili.
Cpv. 2
L'assegno di formazione ammonta ad almeno 300 franchi mensili.
...
Begründung
Dal 2009 il sistema degli assegni familiari è disciplinato da una legge federale, che stabilisce le prestazioni minime da versare, segnatamente 200 franchi per i figli fino al 16° anno di età e 250 franchi per i giovani in formazione al massimo fino al 25° anno di età. Ai cantoni è concesso versare importi superiori agli standard federali. Tale possibilità è attuata, nel 2015, da dodici cantoni. Il potere d'acquisto delle famiglie, in particolare di quelle appartenenti alla classe media, è costantemente e giustamente al centro dei dibattiti politici. Per sostenere i costi di un figlio e l'aumento delle spese che oggi concernono svago, trasporti, vitto o comunicazione, infatti, le famiglie ricevono soltanto aiuti limitati. Nel nostro Paese, peraltro, sussiste un problema di natalità e parallelamente di invecchiamento della popolazione. È giunto dunque il momento di offrire alle famiglie un aiuto supplementare, adottando un provvedimento che andrà a beneficio di tutte le famiglie, a prescindere dal reddito, considerato che i costi di un figlio sono uguali per tutti.