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15.4063 · Interpellanza · 2015-09-25

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Oggi a molti pazienti non vengono inviate fatture di prestazioni soggette alla LAMal. Nel parere in risposta al postulato 15.3455, il Consiglio federale rileva carenze nell'applicazione della normativa vigente secondo cui i fornitori di prestazioni o, nel sistema del "terzo pagante", eventualmente gli assicuratori devono inviare ai pazienti una copia della fattura. Non v'è alcun indizio che la situazione possa migliorare.

Per la maggior parte dei pazienti, le fatture secondo Tarmed sono un rebus. Chi non ha una formazione medica non è in grado di capirle senza chiedere aiuto a professionisti del settore o cercare su Internet.

Pongo pertanto al Consiglio federale le seguenti domande:

1. Per chiarire una volta per tutte le competenze, perché non stabilire che sia sempre il fornitore di prestazioni a dover inviare al paziente la fattura o (nel sistema del "terzo pagante") una copia della fattura?

2. È vero che secondo il diritto vigente per ragioni di costi le fatture potrebbero già essere inviate elettronicamente?

3. La comprensibilità delle fatture inviate ai pazienti è già stata valutata?

4. Cosa si può fare affinché i pazienti siano in grado di capire le fatture senza dover ricorrere all'aiuto di terzi?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel suo parere in risposta al postulato Guhl 15.3455, "Sistema sanitario. Garantire che i pazienti ricevano sempre le fatture o una copia per ridurre i costi", il Consiglio federale ha ritenuto che la legge fosse sufficientemente chiara e che i partner tariffali disponessero degli strumenti necessari per farla rispettare. Infatti, l'obbligo per i fornitori di prestazioni di far pervenire la fattura all'assicurato è sancito dall'articolo 59 capoverso 4, primo periodo, dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102). Il secondo periodo dello stesso articolo permette ai fornitori di prestazioni di accordarsi con l'assicuratore che quest'ultimo trasmetta la copia della fattura. Questa disposizione è stata introdotta il 1° agosto 2007, a seguito della decisione K99/02 del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) che ha accertato che, sebbene nel sistema del "terzo pagante" la legge (art. 42 cpv. 3 della legge sull'assicurazione malattie, LAMal; RS 832.10) accordi effettivamente all'assicurato il diritto di ricevere una copia della fattura, né la LAMal né le ordinanze indicavano a chi tra i fornitori di prestazioni o gli assicuratori spettasse l'obbligo di trasmetterla.

Visto che gli episodi di mancato adempimento dell'obbligo di trasmissione delle fatture previsto dalla legge sono noti, come menzionato nel parere in risposta al postulato Guhl 15.3455, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha inviato una lettera alle associazioni dei fornitori di prestazioni rendendole attente sui principi legali vigenti. Nella lettera l'UFSP ricorda altresì perché tali principi - ossia la responsabilizzazione del paziente ai costi da lui generati e il controllo della fattura per verificare la corrispondenza con il trattamento dispensato - sono stati sanciti nella legge. Pertanto il Consiglio federale non ritiene necessario modificare la legge.

2. La legge non precisa se le fatture debbano essere trasmesse per via elettronica o postale. Gli ospedali, ad esempio, soggetti al sistema del "terzo pagante" secondo l'articolo 42 capoverso 2 LAMal, trasmettono generalmente le fatture agli assicurati per via elettronica, per motivi meramente economici.

3. Il Consiglio federale non ha condotto alcuno studio sul livello di comprensione delle fatture inviate secondo l'articolo 42 capoverso 4 LAMal, e nemmeno è a conoscenza di eventuali studi in merito realizzati da terzi.

4. Secondo l'articolo 42 capoverso 3 LAMal, il fornitore di prestazioni deve consegnare al debitore della remunerazione una fattura dettagliata e comprensibile. Quest'ultima deve anche contenere diverse indicazioni, a volte in codice, che permettano una valutazione corretta da parte dell'assicuratore. Il Consiglio federale è consapevole che per i pazienti determinate indicazioni tecniche possano essere di difficile comprensione. I codici relativi alle prestazioni erogate utilizzati nella fatturazione sono sempre accompagnati da una breve descrizione e i pazienti, rivolgendosi al fornitore di prestazioni o all'assicuratore, hanno diverse possibilità per ottenere delucidazioni. Se necessario i fornitori di prestazioni, d'intesa con gli assicuratori, dovrebbero modificare il formato o il contenuto delle fatture al fine di migliorarne la comprensibilità.

Risposta del Consiglio federale.

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