15.4076 · Mozione · 2015-09-25
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sostenere il reinserimento professionale delle persone che si sono ritirate dal mercato del lavoro (generalmente per motivi famigliari) introducendo nella legge sulla formazione continua (LFCo) l'utilizzo del sistema dei buoni di formazione. In questo modo verrà applicato l'articolo 8 lettera d LFCo, in base al quale la Confederazione e i cantoni si adoperano per favorire il reinserimento professionale.
Begründung
Ogni anno sono tra 13 000 e 15 000 le donne che rientrano nel mercato del lavoro, la maggior parte dopo una pausa per motivi famigliari. Il reinserimento professionale riguarda principalmente il mondo femminile, poiché il numero di uomini che si ritirano temporaneamente dalla vita attiva per crescere i propri figli è piuttosto ridotto. Molte di queste donne sono titolari di un diploma del livello secondario II e rappresentano un capitale importante per la nostra economia. Uno studio realizzato da Travail.Suisse per conto della SEFRI e pubblicato recentemente mostra che il reinserimento professionale non è semplice e può richiedere diversi mesi. Inoltre, le donne che cercano lavoro nelle categorie di reddito più basse incontrano ulteriori difficoltà perché spesso non dispongono delle qualifiche richieste. In generale, siano esse molto o poco formate, queste persone necessitano di misure d'accompagnamento supplementari per riuscire a reinserirsi nel mercato del lavoro.
Sappiamo che l'uso di buoni di formazione per certi gruppi di persone attive o che cercano di rientrare nel mercato del lavoro ha dato buoni frutti (cfr. Stefan C. Wolter & Dolores Messer, "Formazione continua e buoni di formazione") e permette di migliorare le qualifiche delle donne che vogliono ricominciare a lavorare. Ci sono dunque buone ragioni per incoraggiare un utilizzo mirato dei buoni di formazione. Tale misura, infatti, non permette soltanto di garantire il reinserimento e la sicurezza sociale a medio e lungo termine delle persone coinvolte, ma è utile anche all'economia perché può essere attuata in modo mirato ed efficace e contribuisce a garantire la presenza di sufficiente manodopera qualificata sul mercato del lavoro.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Anche il Consiglio federale, così come l'autrice della mozione, ritiene che il reinserimento professionale, ad esempio in seguito a un'interruzione dell'attività lavorativa per motivi famigliari, sia importante sotto il profilo economico e della politica sociale. A tal proposito può rivelarsi utile la formazione continua, che rientra innanzitutto nella responsabilità dei singoli. Ad ogni modo, sulla base di diverse leggi speciali la Confederazione promuove il reinserimento professionale e quindi anche provvedimenti di formazione complementari.
I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per la promozione dell'inserimento e del reinserimento professionale sono disciplinati dalla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.0). Si tratta di provvedimenti di formazione e occupazione, nonché di provvedimenti speciali offerti in tutti i cantoni e cofinanziati dalla Confederazione. La legge sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10) prevede all'articolo 32 la promozione del reinserimento professionale. I cantoni provvedono a offrire un ampio servizio d'orientamento professionale, negli studi e nella carriera (art. 51 LFPr). La Confederazione, in virtù della legge sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1), accorda inoltre aiuti finanziari a istituzioni private per la consulenza e il promovimento del reinserimento professionale di donne e uomini che hanno interrotto l'attività professionale per dedicarsi a compiti familiari (art. 15 LPar). Infine, nel quadro della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) e della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31), la Confederazione garantisce ai cantoni contributi finanziari per l'inserimento professionale di stranieri, in particolare di persone e rifugiati ammessi provvisoriamente.
La nuova legge federale sulla formazione continua (LFCo; FF 2014 4503) non è ancora entrata in vigore. In linea di principio, la legge menziona il reinserimento nella vita lavorativa quale strumento per migliorare le pari opportunità. Per promuovere la formazione continua, l'articolo 10 capoverso 2 LFCo prevede che nell'ambito della legislazione speciale la Confederazione conceda aiuti finanziari in funzione della domanda. Tali aiuti possono ad esempio essere forniti sotto forma di buoni di formazione.
La LFCo non intende sostituire il disciplinamento e la promozione dei temi legati alla formazione continua contenuti nelle leggi speciali né generare una sovrapposizione di competenze. Non è dunque necessario adeguare la legge federale sulla formazione continua.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.