15.4093 · Interpellanza · 2015-12-01
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Nonostante la DTF 137 V 271 del 28 giugno 2011 e diversi interventi parlamentari (iniziativa parlamentare Kiener Nellen 10.429 e interpellanza Heim 12.4235), non sono cessate le azioni legali promosse per iniquità della procedura nelle perizie AI e per mancanza di trasparenza nella comunicazione dei risultati di queste ultime. È vero che il 1° marzo 2012 il Consiglio federale ha messo in vigore il nuovo articolo 72bis dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità, il quale garantisce che in futuro i mandati per le perizie mediche pluridisciplinari dell'AI saranno attribuiti con metodo aleatorio e che queste perizie potranno essere svolte solo da specialisti che soddisfano i requisiti qualitativi dell'UFAS. Tuttavia, per le perizie monodisciplinari e bidisciplinari, che sono molto più numerose di quelle pluridisciplinari, anziché applicare il metodo aleatorio gli uffici AI continuano a decidere autonomamente a chi attribuire i mandati. Gli avvocati degli assicurati criticano il fatto che i periti sono sovente medici che hanno la fama di decidere sempre a favore dell'assicurazione. Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. È a conoscenza del malcontento di numerosi pazienti e avvocati di assicurati riguardo all'attribuzione dei mandati peritali e delle frequenti controversie giuridiche in merito? Cosa ne pensa?
2. È a conoscenza dell'esperienza maturata da qualche tempo dall'ufficio AI di Zurigo in materia di attribuzione dei mandati peritali (limitazione del numero di perizie per ogni medico, aumento della trasparenza grazie alla pubblicazione dei nominativi dei periti operanti per l'AI ecc.)? Cosa ne pensa?
3. Nell'edizione del 12 ottobre 2015 della rivista "Jusletter", quattro anni e mezzo dopo la summenzionata sentenza del Tribunale federale il giurista Christian Haag stila un bilancio in chiaroscuro della prassi e chiede con insistenza che:
a. venga rafforzata l'equità della procedura per l'attribuzione dei mandati per le perizie monodisciplinari e bidisciplinari da parte dell'AI;
b. vi sia trasparenza sulla dipendenza finanziaria e istituzionale dei periti;
c. sia garantita la comunicazione trasparente dei risultati delle perizie. Cosa ne pensa?
Ha già previsto di adottare misure simili o persino identiche?
4. Condivide l'opinione che gli assicurati dovrebbero avere il diritto di conoscere i risultati delle perizie che li concernono e di essere coinvolti in modo adeguato nella procedura?
5. Nella risposta all'interpellanza 12.4235 l'esecutivo aveva rilevato la necessità di elaborare ed applicare linee direttive in materia di qualità in tutti i settori specialistici. A che punto è l'elaborazione di queste linee direttive? In che modo e con quale frequenza ne viene verificato il rispetto?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dal rapporto del 28 settembre 2012 all'attenzione della Commissione della gestione del Consiglio nazionale concernente le procedure peritali svolte nell'AI emerge che, su un campione di 118 perizie, solo in tre casi (2,5 per cento) il Tribunale federale (TF) ha ritenuto che i risultati non fossero convincenti. Nel 2014 l'assicurazione invalidità ha ordinato circa 15 000 perizie (mono-, bi- e pluridisciplinari). Dal canto loro, i tribunali cantonali di prima istanza e il TF si sono pronunciati rispettivamente in merito a 4859 e 642 casi relativi a questioni di procedura o di rendita AI e solo 1101 casi (1043 esaminati dai tribunali cantonali e 58 dal TF) sono stati rinviati per ulteriori accertamenti, sovente per motivi esulanti dall'attribuzione dei mandati peritali. Visto che questi casi rappresentano il 7 per cento del numero di perizie ordinate, il Consiglio federale ritiene che nella stragrande maggioranza delle procedure AI l'attribuzione e lo svolgimento delle perizie non creino problemi.
Per quanto riguarda le procedure di accertamento amministrativo e di attribuzione delle perizie, in una sentenza del 10 dicembre 2015 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha giudicato all'unanimità infondato un ricorso in merito e stabilito che le procedure non sono contrarie alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
2. Il Consiglio federale approva la creazione di maggiore trasparenza nella procedura AI. Di conseguenza, ritiene del tutto ragionevole il modo di procedere dell'ufficio AI di Zurigo. Aumentare la trasparenza significa migliorare l'informazione degli assicurati. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) sta preparando l'introduzione di misure dello stesso genere per tutti gli uffici AI.
3. In seguito alle sentenze di riferimento 137 V 210 e 138 V 271 i diritti di partecipazione degli assicurati sono stati notevolmente ampliati anche per quanto riguarda le perizie mono- e bidisciplinari. Gli assicurati hanno infatti la possibilità di esprimersi sul perito scelto. In una procedura di conciliazione, l'ufficio AI esamina le obiezioni concrete e i motivi di ricusazione del perito e, se sono fondati, attribuisce l'incarico a un altro perito. In caso contrario, emana una decisione incidentale, che può essere esaminata da un tribunale indipendente. Nel quadro del progetto sull'ulteriore sviluppo dell'AI, posto in consultazione nel dicembre 2015, è stato proposto un adeguamento dell'articolo 44 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) che formalizza i principi della giurisprudenza in materia di svolgimento delle perizie. Le nuove disposizioni si applicheranno quindi a tutte le assicurazioni sociali soggette alla LPGA.
Il Consiglio federale sostiene l'elaborazione di elenchi accessibili al pubblico che forniscano informazioni sui periti con cui gli uffici AI collaborano. Inoltre gli uffici AI provvedono affinché i mandati vengano attribuiti nel modo più equilibrato possibile. Tuttavia, a causa della comprovata mancanza di centri peritali e periti qualificati, in talune discipline mediche questo non è sempre possibile. La stesura di un rapporto annuale sull'attribuzione dei mandati mediante la piattaforma web SuisseMED@P permette di garantire la massima trasparenza al riguardo.
Per quanto riguarda la garanzia della trasparenza nella comunicazione dei risultati, la qualità e la solidità delle perizie possono essere valutate soltanto caso per caso. I periti vanno giudicati in base ad ognuna delle loro perizie, che non di rado devono resistere all'esame di un tribunale indipendente. Inoltre, ogni medico deve attenersi al giuramento di Ippocrate ed esaminare secondo scienza e coscienza la situazione medica, che di per sé non permette però ancora di pronunciarsi su un eventuale diritto alla rendita.
4. Già oggi, nella procedura di accertamento gli assicurati beneficiano di diritti di partecipazione notevolmente ampliati, in particolare per quanto riguarda le perizie. Hanno inoltre il diritto di consultare gli atti, il che permette loro di essere informati in qualsiasi momento dei risultati degli accertamenti e dello stato della procedura. Il Consiglio federale ritiene che con la sua giurisprudenza il TF abbia apportato i miglioramenti necessari per garantire agli assicurati una procedura equa e validato il processo introdotto.
5. Attualmente sono disponibili linee direttive per le perizie psichiatriche e sono in corso discussioni tra l'UFAS e la FMH per l'allestimento di linee direttive specifiche per le perizie medico-assicurative in altre discipline. In una sentenza del 3 giugno 2015, il TF ha energicamente sollecitato le società mediche a elaborarle. Fino alla loro emanazione, l'UFAS raccomanda di applicare per analogia a tutte le perizie le linee direttive relative alle perizie psichiatriche nell'AI. Gli uffici AI ne verificheranno il rispetto per ogni mandato peritale.
Risposta del Consiglio federale.