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15.4107 · Interpellanza · 2015-12-08

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Fondandosi su informazioni del Ministero pubblico della Confederazione, il 2, 3 e 4 dicembre 2015 la "NZZ" ha informato in merito ai membri della cellula svizzera dello "Stato islamico" (IS) in carcere dal 2014. Gli articoli hanno reso noto che Osamah M., un iracheno considerato il capo della cellula svizzera del'IS, ha ottenuto asilo in Svizzera sotto falsa identità nonostante tali legami con l'IS. È costretto su una sedia a rotelle a causa di ferite di guerra e per questo motivo è stato in terapia nel centro per paraplegici di Nottwil. Invece, la domanda d'asilo di Mohammed O., un altro membro della cellula dell'IS, è stata sì respinta, ma il suo legale gli ha consigliato esplicitamente di sparire e di presentare un'altra domanda in un secondo momento.

Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. Osamah M. ha affermato di essersi ferito in combattimento, pretendendo di essere capitato per caso tra i fronti. Perché la Segreteria di Stato della migrazione (SEM, all'epoca Ufficio federale della migrazione) non ha ciononostante chiesto al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) di controllare la domanda d'asilo di Osamah M.?

2. È possibile che anche altri richiedenti l'asilo, magari provenienti pure da altri Stati oltre la Siria e l'Iraq, che ammettono di essere stati coinvolti in combattimenti non siano stati controllati dal SIC?

3. Il fatto che Osamah M. sia costretto su una sedia a rotelle in seguito a ferite di guerra ha avuto un influsso, in positivo o negativo, sulla procedura d'asilo?

4. In quale periodo Osamah M. è stato ospite del centro per paraplegici di Nottwil? Quanto è durata la terapia? Il CICR, l'ACNUR o altre istituzioni simili hanno avuto un ruolo nel disporre il ricovero?

5. Chi era il legale dell'imputato Mohammed O. durante la procedura d'asilo alla fine del 2013? Chi ha pagato il suo onorario? È vero che ha consigliato al suo cliente di non comportarsi in modo conforme alla legge? Il Consiglio federale è a conoscenza di altri casi simili? Questo comportamento implica conseguenze penali o disciplinari per il legale?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Per motivi di protezione dei dati e della personalità, il Consiglio federale non può esprimersi in merito alle osservazioni effettivamente fatte valere da Osamah M. nel quadro della procedura d'asilo. Dal punto di vista odierno, nel 2012 il caso avrebbe tuttavia dovuto essere presentato al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC; cfr. anche la risposta del CF del 14 dicembre 2015 alla domanda Pieren 15.5606). Nel frattempo sono state adottate diverse misure volte a evitare simili casi in futuro. In collaborazione con il SIC, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha per esempio standardizzato i processi e istruito di conseguenza i collaboratori interessati.

2. Ai fini dell'identificazione delle persone con un profilo rilevante per la protezione dello Stato, la SEM collabora strettamente con il SIC. In linea di massima essa gli trasmette gli incarti dei richiedenti l'asilo che in base a indizi forniti dai loro dati personali o incarti potrebbero costituire un pericolo per la sicurezza interna od esterna della Svizzera. I criteri per tale trasmissione sono definiti dal SIC e adeguati alle circostanze attuali. Tutti gli incarti dei richiedenti l'asilo provenienti da determinati Paesi in cui sono attive cellule terroristiche sono ad esempio trasmessi al SIC. La SEM si attiene ai criteri definiti al momento dell'esame della domanda.

3. I motivi sanitari non hanno in linea di massimo alcun influsso sull'esame dello statuto di rifugiato o della domanda d'asilo, ma sono considerati per valutare l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Secondo l'articolo 83 capoverso 4 della legge sugli stranieri (LStr; RS 142.20), infatti, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a emergenza medica.

4. In linea di massima, il trattamento medico dei richiedenti l'asilo non rientra nelle competenze della Confederazione. Di norma, né il Consiglio federale né la SEM sono pertanto a conoscenza di eventuali soggiorni ospedalieri di richiedenti o delle organizzazioni coinvolte nel disporre un ricovero.

5. Per quanto riguarda le eventuali conseguenze di un comportamento contrario ai doveri d'ufficio di un legale, il Consiglio federale rimanda alle regole professionali e alla sorveglianza disciplinare vigenti per gli avvocati e disciplinate agli articoli 12 e seguenti della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61).

Il Consiglio federale non può esprimersi in merito ad altre questioni concernenti le procedure d'asilo di Osamah M. e di Mohammed O. per motivi di protezione dei dati e della personalità.

Risposta del Consiglio federale.