15.412 · Iniziativa parlamentare · 2015-03-17
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
L'articolo 8a della legge federale sui diritti politici è completato con le disposizioni seguenti:
Art. 8a
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Cpv. 2bis
I cantoni prevedono organi indipendenti e imparziali che decidono in merito a ricorsi vertenti sulla compatibilità dei sistemi di voto elettronico con le disposizioni applicabili del diritto vigente. Ricorsi contro le modalità di sistemi di voto elettronico sono ammessi a prescindere da una determinata votazione o elezione. Il ricorso al Tribunale federale è ammesso contro tutte le decisioni cantonali di ultima istanza.
Cpv. 2ter
Le disposizioni si applicano anche alle votazioni ed elezioni cantonali e comunali.
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Begründung
Nella sentenza 1C_136/2014 del 22 luglio 2014 il Tribunale federale ha respinto un ricorso contro l'estensione del voto elettronico a tutti gli aventi diritto di voto in occasione di una votazione nel cantone di Ginevra. Fondamentalmente il Tribunale federale ha osservato che, anche se è rivolto contro la procedura di voto applicata e non contro l'esito della votazione, il ricorso è ammesso soltanto se si illustra in quale misura singole lacune del sistema abbiano influenzato concretamente una determinata votazione. Secondo la Corte suprema non è sufficiente addurre che vi sia una lacuna se non si è in grado di dimostrare come questa possa essere sfruttata. Il Tribunale federale ritiene che argomenti di questo tipo debbano essere trattati a livello politico. Di conseguenza nella prassi non vi è alcuna tutela giurisdizionale contro le peculiarità di un sistema di voto elettronico. In tal senso, il Tribunale federale si scosta dalla giurisprudenza dei tribunali di altri ordinamenti giuridici.
Questa concezione appare incompatibile con il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (RS 0.103.2), secondo il quale qualsiasi persona i cui diritti o libertà riconosciuti dal patto siano stati violati deve disporre di un mezzo di ricorso effettivo. Dei diritti riconosciuti fa parte anche quello di votare, nel corso di elezioni periodiche, veritiere, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori.
Con la suddetta sentenza il Tribunale federale crea una situazione che esclude il controllo esterno dell'attuazione, da parte del potere esecutivo, delle disposizioni sullo svolgimento di votazioni ed elezioni. Questo significa che in seguito a tale sentenza non è possibile ricorrere contro l'applicazione di tali disposizioni nelle procedure d'elezione e di votazione.
Questa situazione è manifestamente pericolosa; è quindi opportuno modificare la legge affinché sia ammesso un ricorso astratto contro le procedure di voto. Una procedura di voto elettronico errata o che falsifica l'esito della votazione deve poter essere esaminata dal potere giudiziario anche nel caso in cui siano illecitamente alterati il risultato della votazione o la procedura di voto senza che ne consegua una modifica del risultato. In altre parole, occorre garantire che un organo indipendente sia autorizzato a decidere in merito a un ricorso contro le modalità di attuazione inducendo il potere esecutivo a prendere una decisione preliminare concreta su tali procedure di elezione e di voto. L'attuazione dei sistemi di voto elettronico deve poter essere valutata anche al di fuori - in particolare prima - di una determinata elezione o votazione in corso.