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15.4120 · Interpellanza · 2015-12-10

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Nel marzo del 2014, dopo lunghe peripezie parlamentari e commissionali, il parlamento ha approvato la legge sulla compensazione dei premi di cassa malati pagati in eccesso.

Come noto, agli assicurati ticinesi è stata riconosciuta la restituzione di circa 70 milioni di franchi, una cifra nettamente inferiore a quanto pagato di troppo nel corso degli anni - a maggior ragione se si pensa che i ticinesi continuano tuttora a pagare premi troppo elevati.

Pro assicurato, il rimborso totale è stato calcolato in fr. 276.30 versato in tre rate annuali. Il primo pagamento, di fr. 82.60, è stato effettuato lo scorso mese di giugno.

La legge prevede che il rimborso venga finanziato per un terzo dalle casse malati, per un terzo dalla Confederazione e per un terzo dagli assicurati dei cantoni che hanno pagato premi troppo bassi. Le casse malati devono finanziare la loro parte con le riserve e se queste sono insufficienti i soldi necessari al rimborso vanno prelevati dagli assicurati. La legge non prevede esplicitamente che gli assicurati dei cantoni che avevano pagato troppo (e che dunque beneficeranno della restituzione) non siano comunque chiamati alla cassa. È tuttavia chiaro che questo (assicurati da risarcire chiamati alla cassa per pagare il proprio risarcimento) non può essere il senso della norma, ma che si tratta piuttosto di una lacuna della legge.

Eppure proprio questo è accaduto: per il 2016 gli assicurati ticinesi di 20 casse malati dovranno pagare

33 franchi supplementari per finanziare i rimborsi. E quindi, il rimborso che riceveranno nel 2016 non sarà di fr. 82.90 ma in realtà di fr. 49.90.

Chiedo al Consiglio federale:

1. Come valuta l'iniziativa di 20 assicuratori malattia di far pagare i rimborsi per i premi pagati in eccesso anche a chi ne deve beneficiare?

2. Il Consiglio federale, rispettivamente l'Ufficio federale della sanità, era informato di tale intenzione? Era consenziente?

3. È sua intenzione intervenire affinché questa pratica degli assicuratori, che contraddice il senso della norma sul rimborso votata dal Parlamento e penalizza ulteriormente ed in modo ingiusto gli assicurati dei cantoni che hanno pagato troppo, abbia a cessare?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il 21 marzo 2014 il Parlamento ha adottato un compromesso per la correzione dei premi pagati tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2013 che prevede un rimborso di 800 milioni di franchi finanziato in parti uguali dagli assicurati domiciliati nei cantoni in cui nel periodo considerato sono stati pagati premi troppo bassi, dagli assicuratori e dalla Confederazione.

Gli assicuratori finanziano il loro contributo riscuotendo un supplemento di premio unico o attingendo alle riserve, qualora siano eccessive (art. 106a cpv. 3 LAMal). La legge, tuttavia, non obbliga gli assicuratori a utilizzare le riserve a questo fine, nemmeno quando il loro ammontare lo permetterebbe (v. dichiarazioni di Liliane Maury Pasquier, BU 2013 CS 770 e di Jacqueline Fehr BU 2014 CN 61). Gli assicuratori godono inoltre di una grande libertà nella scelta degli assicurati da cui prelevare il supplemento di premio unico. Non è quindi escluso che gli assicurati domiciliati in un cantone in cui i premi sono stati pagati in eccesso e quindi aventi diritto a un rimborso siano chiamati a versare il supplemento unico. Questa interpretazione emerge chiaramente dai dibattiti parlamentari (v. le dichiarazioni del consigliere federale Alain Berset BU 2013 CS 775, BU 2014 CN 67). In questo ambito il legislatore ha lasciato una grande libertà agli assicuratori; pertanto non vi è alcuna lacuna legislativa.

In base a quanto su esposto, agli assicuratori che preleveranno un supplemento di premio unico nel cantone Ticino non si potrà rimproverare di violare la legge.

2. Il Consiglio federale era informato che alcuni assicuratori avrebbero prelevato un supplemento unico anche nei cantoni in cui sono stati pagati premi in eccesso, poiché il supplemento doveva essere sottoposto all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per approvazione (art. 106a cpv. 4 LAMal). Gli assicuratori interessati preleveranno il supplemento unico da tutti gli assicurati del loro campo d'attività territoriale. Sul suo sito Internet, l'UFSP ha pubblicato l'elenco degli assicuratori interessati.

3. In considerazione di quanto precede, il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire in questo ambito.

Risposta del Consiglio federale.