Lexipedia

15.4129 · Interpellanza · 2015-12-15

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Nel messaggio concernente la legge sugli impianti di trasporto a fune (LIFT) il Consiglio federale aveva dichiarato di voler semplificare le procedure e di voler evitare un aumento dei costi per i gestori degli impianti. Aveva inoltre espresso la volontà di tener conto in modo equilibrato delle esigenze di tutela ambientale e degli interessi economici in gioco e si era detto consapevole dell'importanza economica che gli impianti a fune hanno per le regioni di montagna.

Oggi i rappresentanti del settore sono delusi. Le procedure sono più numerose e i tempi procedurali si sono allungati. Gli incarti sono valutati da autorità amministrative che non conoscono il territorio e le condizioni operative. Le procedure durano dai tre ai quattro anni, una durata inaccettabile dal punto di vista economico. Infine, la regolamentazione e le direttive cambiano così spesso che gli operatori non riescono più a stare al passo.

I costruttori e i gestori ritengono che l'articolo 18 LITF non venga rispettato. Sono loro a doversi assumere la responsabilità della sicurezza degli impianti e non le autorità, che peraltro intervengono troppo. Quest'evoluzione è incresciosa e comporta enormi costi per il settore.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Quali obiettivi della legge sono stati raggiunti e quali invece no?

2. Com'è cambiata la portata della regolamentazione con l'entrata in vigore della LITF? Come si giustifica la base normativa nazionale che integra la norma SN EN?

3. Perché la regolamentazione viene aggiornata così spesso? Si sono verificati incidenti o vi sono altri elementi che possono spiegarlo?

4. Come è cambiata la durata della procedura per la sostituzione di un impianto o per la costruzione un nuovo impianto? Quest'evoluzione corrisponde alle intenzioni di semplificazione del Consiglio federale? I termini fissati dall'autorità sono rispettati in seno all'amministrazione?

5. Che incidenza ha avuto la LIFT sulla prassi dei cantoni in materia di autorizzazione, rinnovo e manutenzione degli impianti?

6. Che effetti ha la LIFT sulle finanze e il personale della Confederazione?

7. Il Consiglio federale è del parere che gli oneri finanziari per le imprese del settore non siano aumentati e che il settore possa continuare ad assumere il proprio ruolo nell'economia regionale?

8. Il Consiglio federale è disposto a prevedere misure per semplificare le procedure? In caso affermativo, quali?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La legge sugli impianti a fune (LIFT) aveva essenzialmente tre obiettivi: creare una base legislativa uniforme, semplificare le procedure e armonizzare la normativa tecnica con il diritto europeo. Questi obiettivi sono stati raggiunti. La concentrazione della procedura relativa agli impianti titolari di concessione federale nell'Ufficio federale dei trasporti (UFT), che assieme all'approvazione dei piani rilascia tutte le altre autorizzazioni necessarie per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fune, è stata accolta positivamente sia dal settore che dai cantoni interessati. Questo modello, applicabile a tutti gli impianti soggetti ad autorizzazione federale, si è dimostrato efficace.

2. Sul piano tecnico le disposizioni esecutive dell'ordinanza sugli impianti a fune, valide per i nuovi impianti sino alla fine del 2006, sono state sostituite dalle norme SN EN. Complementi nazionali sono stati deliberati soltanto negli ambiti in cui le norme europee li ammettono esplicitamente e se favoriscono la trasparenza nell'applicazione. Contenuti e allegati delle norme sono dibattuti in seno agli organismi competenti per la normazione, che riuniscono i rappresentanti del settore (gestori, costruttori, autorità).

3. La prima importante revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune è avvenuta soltanto nel 2015, ossia sette anni dopo l'entrata in vigore della LIFT. La revisione, elaborata in collaborazione e con il consenso dell'associazione "Funivie svizzere", non ha inasprito i requisiti tecnici o operativi per gli impianti a fune; in alcuni ambiti ha introdotto addirittura agevolazioni. La frequenza di aggiornamento della regolamentazione è ritenuta accettabile dal Consiglio federale.

4. Il Consiglio federale può esprimersi soltanto in merito all'evoluzione della durata procedurale relativa agli impianti a fune titolari di autorizzazione federale a partire dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della LIFT. Il termine di disbrigo per la procedura ordinaria di approvazione dei piani, stabilito nell'ordinanza sugli impianti a fune, è di nove mesi. Se la domanda di approvazione presenta il grado di completezza richiesto, nell'85 per cento dei casi la procedura si conclude addirittura prima del termine prescritto, nonostante i numerosi passaggi fra autorità cantonali e comunali. Circostanze esterne, ad esempio opposizioni, possono far sì che il termine di nove mesi non possa essere rispettato. Anche una modifica del progetto successiva alla presentazione della domanda può allungare i tempi procedurali, visto che i documenti modificati devono essere sottoposti a un nuovo esame e le parti interessate nuovamente coinvolte.

5. Il Consiglio federale non può pronunciarsi in modo circostanziato sulla prassi cantonale in materia di autorizzazione ed esecuzione, di competenza dei cantoni stessi.

La LIFT prevede il rinnovo dell'autorizzazione di esercizio di un impianto esistente a condizione che sia adempiuto l'obbligo di diligenza. L'incidenza dell'introduzione della LIFT si limiterebbe pertanto al rinnovo dell'autorizzazione degli impianti esistenti che in precedenza non erano mantenuti conformemente all'obbligo di diligenza.

6. L'introduzione della LIFT non ha avuto effetti rilevanti sulle finanze e il personale dell'amministrazione federale. La concentrazione di tutte le procedure in seno alla Confederazione, quali ad esempio la competenza in materia di autorizzazione di costruzione, ha comportato un trasferimento delle corrispondenti entrate degli emolumenti. L'UFT ha ottenuto in definitiva tre dei cinque posti richiesti nel messaggio LIFT. Il Consiglio federale ritiene questo potenziamento adeguato alla portata dei compiti passati dai cantoni alla Confederazione.

7. Il Consiglio federale reputa che la LIFT non abbia fatto aumentare gli oneri finanziari per le imprese del settore. Un aumento può intervenire nel caso di piccoli impianti se la loro manutenzione risulta finanziariamente troppo onerosa e comporta la sostituzione con un nuovo impianto.

8. Il Consiglio federale è disposto a prevedere misure di sgravio per le imprese di trasporto a fune. L'avamprogetto del 25 novembre 2015 concernente il programma di stabilizzazione 2017-2019 comprende adeguamenti in tal senso della LIFT, quali ad esempio la rinuncia a un limite temporale per l'autorizzazione di esercizio o la possibilità di modifiche di impianti a fune non soggette ad autorizzazione o approvazione.

Inoltre, il rapporto "Sgravio amministrativo" della Segretaria di Stato dell'economia (SECO) prevede, al numero 2015.15, l'istituzione di un forum di dialogo per la verifica di misure nell'ambito delle procedure di pianificazione e di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di infrastrutture turistiche. L'obiettivo è individuare misure per semplificare le procedure; i lavori, diretti dall'UFT, si svolgeranno in collaborazione con il settore, gli Uffici federali dello sviluppo territoriale e dell'ambiente, la SECO e i cantoni.

Risposta del Consiglio federale.