15.4134 · Interpellanza · 2015-12-16
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il 27 agosto 2014 il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72). Essa prevede che l'autorità federale competente possa negare l'autorizzazione per l'esportazione di beni a duplice impiego (i cosiddetti beni "dual use") se questi sono "in parte o interamente destinati a fini militari" o "destinati a un utilizzatore finale militare". L'ordinanza ne autorizza dunque formalmente l'esportazione verso Russia e Ucraina a condizione che siano destinati a fini civili. I beni a duplice impiego si differenziano chiaramente dal materiale bellico vero e proprio, la cui esportazione sottostà alle severe regole della legislazione sul materiale bellico.
La prassi della Confederazione nell'ambito dei controlli all'esportazione è molto restrittiva, anche nel caso di beni a uso esclusivamente civile. Ciò annulla il margine di manovra che l'ordinanza accorda alle imprese esportatrici svizzere, vietando di fatto l'esportazione di beni "dual use" anche quando vengono usati unicamente a fini civili.
Questo va però ben oltre il reale scopo dell'ordinanza, ossia impedire l'aggiramento delle sanzioni, e ha pesanti ripercussioni sull'industria svizzera. Già solo nel cantone di San Gallo, per le imprese interessate si prevede in un anno una perdita di cifra d'affari pari a una cinquantina di milioni di franchi, con conseguenze sull'occupazione. A detta delle imprese colpite, gli effetti a livello nazionale sarebbero ancora più gravi, soprattutto a causa del fatto che la prassi in materia di autorizzazioni negli Stati limitrofi (Germania in particolare) è assai meno restrittiva. Anche la Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica (CDEP) condivide questa preoccupazione. Il 10 dicembre 2015 ha infatti inviato una lettera al Consiglio federale esprimendo il timore che preziosi posti di lavoro vadano persi a causa dei controlli all'esportazione che in Svizzera, rispetto agli altri Paesi, risultano piuttosto restrittivi. La CDEP chiede dunque al Consiglio federale di rivedere la prassi in materia di autorizzazioni in modo da tenere conto di tutti gli elementi in gioco.
Alla luce di queste premesse invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Come valuta gli effetti della prassi derivante dall'ordinanza, considerato che quest'ultima era pensata come misura per impedire l'aggiramento delle sanzioni e non come divieto di esportazione?
2. È disposto ad adeguare le linee guida relative alla prassi della SECO al fine di permettere che beni a duplice impiego manifestamente destinati a fini civili possano nuovamente essere esportati verso la Russia?
3. Quante esportazioni verso la Russia di beni a duplice impiego chiaramente destinati a fini civili sono state autorizzate nel 2015?
Stellungnahme des Bundesrates
La prassi dei controlli all'esportazione di beni militari speciali e beni a duplice impiego verso la Federazione russa e l'Ucraina dopo il 27 agosto 2014 - fatte salve le autorizzazioni concesse sulla base della disposizione transitoria dell'articolo 14 dell'ordinanza del 27 agosto 2014 - può essere descritta come segue: l'esportazione di beni militari speciali non è autorizzata. Non è inoltre autorizzata l'esportazione di beni a duplice impiego se destinati a fini militari o a un'impresa esclusivamente d'armamento. L'esportazione di beni a duplice impiego destinati a utilizzatori civili è invece autorizzata se l'uso previsto è di tipo civile. In linea di principio, l'esportazione di beni a duplice impiego destinati a imprese miste civili-militari è quindi autorizzabile. In casi simili viene valutato caso per caso se l'autorizzazione possa o meno essere concessa. Per ottenere l'autorizzazione è necessario presentare una dichiarazione relativa alla destinazione finale che attesti che i beni sono destinati a fini civili. Inoltre, l'esame interno all'amministrazione deve permettere di concludere che non vi è ragione di mettere in dubbio la correttezza delle informazioni riportate nella dichiarazione. Le autorizzazioni, in particolare relative all'esportazione di macchine utensili, possono inoltre essere vincolate a misure di sicurezza, ad esempio l'obbligo per il richiedente di procedere all'installazione, alla messa in funzione e alla manutenzione delle macchine ricevute. Inoltre, al destinatario finale può essere chiesto di garantire che l'ambasciata svizzera competente possa verificare sul posto che il loro uso avvenga effettivamente a fini civili. Per completezza aggiungiamo che, in virtù della legge federale sul materiale bellico, l'esportazione di tale materiale verso la Federazione russa e l'Ucraina al momento non è autorizzata.
1./2. Il Consiglio federale è dell'avviso che la suddetta prassi dei controlli all'esportazione di beni militari speciali e beni a duplice impiego destinati alla Federazione russa e all'Ucraina si sia dimostrata valida, in particolare la prassi di effettuare un esame specifico caso per caso delle esportazioni di beni a duplice impiego destinati a imprese miste civili-militari - esportazioni che, in linea di principio, non sono vietate. Il Consiglio federale non ritiene dunque necessario impartire alla SECO nuove linee guida per le autorizzazioni in aggiunta a quelle di cui sopra.
3. Nel 2015 sono state autorizzate 141 domande di esportazione di beni a duplice impiego destinate alla Federazione russa per un valore di 62,9 milioni di franchi, mentre le domande rifiutate sono state sette per un valore totale di 6,8 milioni di franchi. Nello stesso anno sono state autorizzate dieci domande di esportazione di beni a duplice impiego destinate all'Ucraina per un valore complessivo di 2,1 milioni di franchi, mentre è stata rifiutata una domanda di esportazione di beni militari speciali per un valore di 2 milioni di franchi.
Risposta del Consiglio federale.