15.4137 · Interpellanza · 2015-12-16
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Da quando, nel 2011, il Consiglio federale ha deciso il graduale abbandono dell'energia nucleare, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) informa, attraverso diversi canali, la popolazione sulla svolta energetica, sensibilizzandola alla necessità di adottare un comportamento efficiente dal punto di vista energetico. Basandosi sull'articolo 10 della legge sull'energia, l'UFE legittima, oltre allo sviluppo di programmi quali Svizzera Energia, ulteriori campagne di informazione quali piattaforme on line, affissioni in tutto il Paese o esposizioni itineranti. Queste campagne pubblicitarie e questi programmi finanziati dal contribuente sono stati e saranno nuovamente intensificati in vista della strategia energetica 2050, nonostante quest'ultima non sia stata ancora oggetto di decisioni relative alla sua attuazione e ancor meno al suo contenuto. L'obiettivo di tali sforzi consiste manifestamente nel creare accettazione sociale e politica nei confronti del primo pacchetto di misure.
1. In vista di un eventuale referendum contro la revisione della legge, sorge la seguente domanda: dal punto di vista del nostro sistema politico democratico, non è preoccupante che gli uffici federali influiscano attivamente sulla formazione delle opinioni già nella fase della consultazione parlamentare e nella preparazione di eventuali votazioni popolari?
2. Dato che si prevede anche il lancio di campagne di promozione della strategia energetica 2050 alla radio e alla televisione, c'è da chiedersi se, in questo modo, non si eluda il divieto pubblicitario per quanto concerne le questioni di natura politica secondo l'articolo 10 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV)? Che cosa intende fare il Consiglio federale a questo proposito?
3. Come si riuscirà a garantire il mantenimento della neutralità dell'amministrazione nelle prossime votazioni?
4. Quali sono la base giuridica e l'obiettivo di tali campagne che influiscono sulle votazioni?
5. L'effetto delle campagne viene misurato? In caso affermativo, in che modo (misurazione di riferimento, misurazione dell'effetto, misurazione a lungo termine)?
6. È stata effettuata la necessaria analisi (rapporti causa-effetto e fattori che influiscono sul comportamento in materia di consumo di energia) per verificare la legittimità delle campagne pianificate dall'UFE nell'ottica della loro efficacia?
Stellungnahme des Bundesrates
Il programma Svizzera Energia esiste da ben quindici anni. Nel 2001 è subentrato a Energia 2000, creato nel 1991. Il suo obiettivo è migliorare l'efficienza energetica e aumentare la quota di energie rinnovabili. Tra le altre cose, mira a rafforzare l'efficacia delle normative e delle misure di promozione. Suoi importanti pilastri sono la sensibilizzazione, l'informazione e la consulenza, nonché attività nell'ambito della formazione e del perfezionamento. Gli articoli 10 e 11 della legge del 26 giugno 1998 sull'energia (LEne; RS 730.0) stabiliscono le condizioni quadro giuridiche del programma. Con decreto del 28 settembre 2012, il Consiglio federale ha approvato la strategia di Svizzera Energia per il periodo 2013-2020. Il budget per le sue attività viene approvato annualmente dalle Camere federali.
Il Consiglio federale risponde come segue alle domande formulate:
1.-4. La sensibilizzazione e l'informazione rientrano tra i compiti principali del programma Svizzera Energia e sono conformi alle disposizioni giuridiche secondo la LEne. Le campagne non intendono influenzare la formazione delle opinioni politiche della popolazione, ma contribuire al miglioramento dell'efficienza energetica e all'aumento della quota di energie rinnovabili.
In questo contesto, nel 2016 avrà luogo un Energy Challenge con il quale il programma intende sensibilizzare alla tematica un'ampia fascia della popolazione. Secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera d della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), un divieto di pubblicità radiofonico e televisivo vige, tra le altre cose, per temi oggetto di votazioni popolari. Esso si applica a partire dal momento in cui l'autorità competente rende nota la data della votazione (art. 17 cpv. 3 dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione, ORTV; RS 784.401). Queste attività non sono pertanto in contraddizione con il divieto di pubblicità di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera d della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40).
5. L'efficacia delle singole misure e delle attività di Svizzera Energia viene valutata regolarmente. Le singole campagne di comunicazione vengono analizzate in modo sistematico con sondaggi online. Attualmente sono in corso due valutazioni globali che hanno come oggetto, da una parte, l'intero programma Svizzera Energia e, dall'altra, le sue misure in materia di comunicazione. I risultati di entrambi gli studi saranno disponibili nell'estate del 2016 e costituiranno la base per la pianificazione delle attività dei successivi quattro anni.
6. Gli elementi in questione (rapporti causa-effetto, fattori che influiscono sul comportamento dei consumatori, ecc.) sono analizzati prima dell'attuazione di ogni campagna pianificata, tenendo conto, tra l'altro, dei risultati delle analisi di mercato e delle valutazioni delle campagne precedenti, nonché delle conclusioni delle ricerche (ad es. del programma di ricerca energia - economia - società dell'UFE) e dei riscontri da parte dei gruppi d'interesse rilevanti.
Risposta del Consiglio federale.